Art. 3 
 
Anticipazioni risorse ai comuni e ulteriori disposizioni  concernenti
  il riparto del Fondo di solidarieta' comunale 2015 
 
  1. A decorrere dall'anno 2016 il Ministero dell'interno,  entro  il
31 marzo di ciascun anno, dispone il pagamento, in favore dei  comuni
appartenenti alle regioni a statuto ordinario e alla regione  Sicilia
e alla regione Sardegna, di un importo pari all'otto per cento  delle
risorse  di  riferimento  per  ciascun  comune  risultanti  dai  dati
pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno alla data del
16 settembre 2014, con imputazione sul capitolo  di  spesa  1365  del
bilancio dello Stato e  da  contabilizzare  nei  bilanci  comunali  a
titolo di riscossione di imposta municipale propria. 
  2. A decorrere dall'anno 2016, entro il 1º giugno di  ciascun  anno
il  Ministero  dell'interno  comunica   all'Agenzia   delle   entrate
l'ammontare da recuperare nei confronti dei singoli comuni in  misura
pari all'importo di cui al comma 1. L'Agenzia delle entrate procede a
trattenere le relative somme, per i comuni interessati,  dall'imposta
municipale  propria  riscossa  tramite  il  sistema  del   versamento
unitario, di cui all'articolo 17 del  decreto  legislativo  9  luglio
1997, n. 241. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate  sono
versati ad apposito capitolo dell'entrata del  bilancio  dello  Stato
entro il 15 luglio di ciascun anno, ai fini della riassegnazione  per
il reintegro del Fondo di solidarieta' comunale nel medesimo anno. 
  3. All'articolo 1, comma 380-quater, della legge 24 dicembre  2012,
n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo le parole «delle  capacita'  fiscali  nonche'
dei»  sono  sostituite  dalle  seguenti  «della  differenza  tra   le
capacita' fiscali e i» 
    b) in fine e' aggiunto il seguente  periodo:  «Per  l'anno  2015,
l'ammontare complessivo della  capacita'  fiscale  dei  comuni  delle
regioni  a  statuto  ordinario  e'   determinata   in   misura   pari
all'ammontare complessivo delle risorse nette spettanti  ai  predetti
comuni a titolo di imposta municipale propria  e  di  tributo  per  i
servizi indivisibili, ad aliquota standard, nonche' a titolo di Fondo
di solidarieta' comunale netto per l'anno 2015, ed e'  pari  al  45,8
per cento dell'ammontare complessivo della capacita' fiscale.» 
  4. All'articolo 1, comma 435, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
e' aggiunto il seguente periodo: 
    «La misura della riduzione nei confronti dei singoli comuni delle
regioni a statuto ordinario e delle regioni  Sicilia  e  Sardegna  e'
determinata  in  misura  proporzionale  alle   risorse   complessive,
individuate dalla somma algebrica dei seguenti elementi: 
      a)  gettito  relativo  all'anno  2014  dell'imposta  municipale
propria di  competenza  comunale  ad  aliquota  base  comunicato  dal
Ministero dell'economia e delle finanze,  al  netto  della  quota  di
alimentazione del Fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2014; 
      b) gettito relativo all'anno 2014 del  tributo  per  i  servizi
indivisibili ad aliquota base comunicato dal Ministero  dell'economia
e delle finanze; 
      c) importo relativo  al  Fondo  di  solidarieta'  comunale  per
l'anno 2014, come risultante dagli elenchi B e C allegati al  decreto
del Presidente del Consiglio  dei  ministri  del  1º  dicembre  2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 gennaio 2015, n. 21, al  netto
della  riduzione  di  risorse  applicata  per  l'anno  2014  in  base
all'articolo 47, comma 8, del decreto-legge 24 aprile  2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.». 
  (( 4-bis.  Le  disponibilita'  residue  di  cui  all'accantonamento
previsto dall'articolo 7, comma 1, del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei  ministri  1º  dicembre  2014  «Fondo  di  solidarieta'
comunale. Definizione e  ripartizione  delle  risorse  spettanti  per
l'anno 2014», pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2015, che risultino non utilizzate per
le finalita' di cui alla norma  citata,  sono  riassegnate  per  euro
29.286.158 ai comuni al fine di diminuire  l'incidenza  negativa  del
riparto di cui al comma 380-quater dell'articolo  1  della  legge  24
dicembre 2012, n. 228, e  successive  modificazioni,  effettuato  nel
2015, con particolare  riferimento  ai  comuni  con  popolazione  non
superiore a 60.000 abitanti e  limitatamente  ai  casi  in  cui  tale
incidenza negativa comporti una riduzione percentuale delle  risorse,
come definite al comma 4 del presente articolo, superiore all'1,3 per
cento, in modo comunque  coerente  con  l'andamento  della  riduzione
determinata  per   effetto   dell'applicazione   del   citato   comma
380-quater. Il riparto di cui al periodo precedente e'  disposto  con
decreto di natura non regolamentare del  Ministero  dell'interno,  di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,  da  emanare
entro il 10 settembre 2015,  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza
Stato-citta' e autonomie locali. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo vigente dell'art.  17  del  decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione
          degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
          dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'  di
          modernizzazione   del    sistema    di    gestione    delle
          dichiarazioni): 
                "Art. 17. (Oggetto) 
              1. I contribuenti  eseguono  versamenti  unitari  delle
          imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme
          a  favore  dello  Stato,  delle  regioni   e   degli   enti
          previdenziali, con  eventuale  compensazione  dei  crediti,
          dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi  soggetti,
          risultanti dalle dichiarazioni e dalle  denunce  periodiche
          presentate successivamente alla data di entrata  in  vigore
          del  presente  decreto.  Tale  compensazione  deve   essere
          effettuata   entro   la   data   di   presentazione   della
          dichiarazione  successiva.  La  compensazione  del  credito
          annuale   o   relativo   a   periodi   inferiori   all'anno
          dell'imposta sul valore aggiunto, per importi  superiori  a
          5.000 euro annui, puo'  essere  effettuata  a  partire  dal
          giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione
          della  dichiarazione  o  dell'istanza  da  cui  il  credito
          emerge. 
              2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
          i crediti e i debiti relativi: 
                a)  alle   imposte   sui   redditi,   alle   relative
          addizionali e alle ritenute alla  fonte  riscosse  mediante
          versamento diretto ai sensi dell'Art.  3  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;  per
          le ritenute di cui al secondo comma del citato Art. 3 resta
          ferma la facolta'  di  eseguire  il  versamento  presso  la
          competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
          tal caso non e' ammessa la compensazione (22) ; 
                b) all'imposta sul valore aggiunto  dovuta  ai  sensi
          degli articoli 27 e 33 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e  quella  dovuta  dai
          soggetti di cui all'Art. 74; 
                c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi
          e dell'imposta sul valore aggiunto; 
                d)  all'imposta  prevista  dall'Art.  3,  comma  143,
          lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
                [d-bis)  all'addizionale  regionale  all'imposta  sul
          reddito delle persone fisiche;] 
                e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari  di
          posizione assicurativa in una delle  gestioni  amministrate
          da enti previdenziali, comprese le quote associative; 
                f)  ai  contributi  previdenziali  ed   assistenziali
          dovuti  dai  datori  di  lavoro  e   dai   committenti   di
          prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa  di
          cui all'Art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
          imposte sui redditi, approvato con decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
                g) ai premi per l'assicurazione contro gli  infortuni
          sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi  del
          testo unico approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; 
                h) agli  interessi  previsti  in  caso  di  pagamento
          rateale ai sensi dell'Art. 20; 
                h-bis)  al  saldo  per  il  1997   dell'imposta   sul
          patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
          30 settembre 1992, n. 394, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del  contributo  al
          Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge
          28  febbraio  1986,  n.  41,  come  da  ultimo   modificato
          dall'Art. 4 del decreto-legge  23  febbraio  1995,  n.  41,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22  marzo  1995,
          n. 85; 
                h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
          Ministro delle finanze, di concerto  con  il  Ministro  del
          tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,  e
          con i Ministri competenti per settore; 
                h-quater)  al  credito   d'imposta   spettante   agli
          esercenti sale cinematografiche; 
                h-quinquies) alle somme che i  soggetti  tenuti  alla
          riscossione   dell'incremento   all'addizionale    comunale
          debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'art. 6-quater del
          decreto-legge  31  gennaio  2005,  n.  7,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  31  marzo  2005,  n.  43,   e
          successive modificazioni. 
              2-bis. ". 
              Si riporta il testo del comma  380-quater  dell'art.  1
          della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (Legge di stabilita' 2013), come modificato dalla  presente
          legge: 
                "380-quater. Con riferimento ai comuni delle  regioni
          a  statuto  ordinario,  il  20   per   cento   dell'importo
          attribuito a titolo di Fondo di  solidarieta'  comunale  di
          cui  al   comma   380-ter   e'   accantonato   per   essere
          redistribuito, con il decreto del Presidente del  Consiglio
          dei ministri di cui alla  lettera  b)  del  medesimo  comma
          380-ter, tra i comuni sulla base della  differenza  tra  le
          capacita' fiscali e i fabbisogni standard  approvati  dalla
          Commissione  tecnica  paritetica   per   l'attuazione   del
          federalismo fiscale di cui all'art. 4 della legge 5  maggio
          2009, n. 42, entro il 31 dicembre  dell'anno  precedente  a
          quello  di  riferimento.  Per  la  quota   del   Fondo   di
          solidarieta' comunale attribuita con il criterio di cui  al
          periodo precedente  non  operano  i  criteri  di  cui  alla
          lettera b) del predetto comma  380-ter.  Per  l'anno  2015,
          l'ammontare complessivo della capacita' fiscale dei  comuni
          delle regioni a statuto ordinario e' determinata in  misura
          pari  all'ammontare   complessivo   delle   risorse   nette
          spettanti ai predetti comuni a titolo di imposta municipale
          propria  e  di  tributo  per  i  servizi  indivisibili,  ad
          aliquota  standard,  nonche'   a   titolo   di   Fondo   di
          solidarieta' comunale netto per l'anno 2015, ed e' pari  al
          45,8 per cento dell'ammontare complessivo  della  capacita'
          fiscale.". 
              Si riporta il testo del comma  435  dell'art.  1  della
          citata  legge  n.  190  del  2014,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                "435. La dotazione del Fondo di solidarieta' comunale
          di cui al comma 380-ter dell'art. 1 della legge 24 dicembre
          2012, n. 228, e' ridotta di 1.200 milioni di euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2015. La  misura  della  riduzione  nei
          confronti  dei  singoli  comuni  delle  regioni  a  statuto
          ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna e' determinata
          in   misura   proporzionale   alle   risorse   complessive,
          individuate dalla somma algebrica dei seguenti elementi: 
              a)  gettito   relativo   all'anno   2014   dell'imposta
          municipale propria di competenza comunale ad aliquota  base
          comunicato dal Ministero dell'economia e delle finanze,  al
          netto  della  quota   di   alimentazione   del   Fondo   di
          solidarieta' comunale per l'anno 2014; 
              b) gettito relativo all'anno 2014  del  tributo  per  i
          servizi  indivisibili  ad  aliquota  base  comunicato   dal
          Ministero dell'economia e delle finanze; 
              c) importo relativo al Fondo di  solidarieta'  comunale
          per l'anno 2014,  come  risultante  dagli  elenchi  B  e  C
          allegati  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri del 1° dicembre 2014,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 27 gennaio 2015, n. 21, al netto della  riduzione
          di risorse applicata per l'anno 2014 in base  all'art.  47,
          comma  8,  del  decreto-legge  24  aprile  2014,   n.   66,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno  2014,
          n. 89.".