Art. 3 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, fatte salve le definizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, si intendono per: a) Radionuclidi a vita molto breve: radionuclidi con tempo di dimezzamento minore o uguale a 100 giorni; b) Radionuclidi a vita breve: radionuclidi con tempo di dimezzamento maggiore di 100 giorni e minore o uguale a 31 anni; c) Rifiuti e materiali esenti: i rifiuti o materiali che soddisfano le condizioni stabilite all'art. 154, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, ossia i rifiuti o i materiali che contengono radionuclidi con tempo di dimezzamento inferiore a 75 giorni e concentrazione di attivita' non superiore ai valori determinati ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230. Rientrano in questa categoria i materiali che possono essere rilasciati dalle installazioni in quanto soddisfano i livelli di allontanamento stabiliti ai sensi dell'art. 30 e dell'art. 154, comma 3-bis, del suddetto decreto legislativo; la successiva gestione di tali rifiuti o materiali deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni.