Art. 3 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto, fatte salve le definizioni di  cui
al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e al decreto legislativo
15 febbraio 2010, n. 31, si intendono per: 
    a) Radionuclidi a vita molto breve:  radionuclidi  con  tempo  di
dimezzamento minore o uguale a 100 giorni; 
    b)  Radionuclidi  a  vita  breve:  radionuclidi  con   tempo   di
dimezzamento maggiore di 100 giorni e minore o uguale a 31 anni; 
    c)  Rifiuti  e  materiali  esenti:  i  rifiuti  o  materiali  che
soddisfano le condizioni stabilite all'art. 154, comma 2, del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, ossia i rifiuti o i materiali  che
contengono radionuclidi con tempo  di  dimezzamento  inferiore  a  75
giorni  e  concentrazione  di  attivita'  non  superiore  ai   valori
determinati ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 230. Rientrano in questa  categoria  i  materiali  che
possono essere rilasciati dalle installazioni in quanto soddisfano  i
livelli di allontanamento stabiliti ai sensi dell'art. 30 e dell'art.
154, comma 3-bis, del suddetto  decreto  legislativo;  la  successiva
gestione di tali rifiuti o materiali deve avvenire nel rispetto delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152  e
successive modificazioni.