Art. 3 Trattamento economico e previdenziale 1. Nel caso di mobilita' volontaria ai sensi dell'art. 30, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001 si applica il comma 2-quinquies del medesimo art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001. 2. Nei casi di mobilita' diversa da quella volontaria, fatta salva l'eventuale disciplina speciale prevista, i dipendenti trasferiti mantengono: a) il trattamento economico fondamentale e accessorio ove piu' favorevole - limitatamente alle voci con carattere di generalita' e natura fissa e continuativa, non correlate allo specifico profilo d'impiego nell'ente di provenienza, previste dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro - corrisposto dall'amministrazione di provenienza al momento dell'inquadramento, mediante assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti nei casi in cui sia individuata la relativa copertura finanziaria ovvero a valere sulle facolta' assunzionali; b) la facolta' di optare per l'inquadramento e il trattamento previdenziale di provenienza.