Art. 3 
 
Utilizzo dei dati relativi  agli  elementi  indicativi  di  capacita'
  contributiva ai fini della  determinazione  sintetica  del  reddito
  complessivo accertabile 
  1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 4  del  presente  decreto,
l'Agenzia delle entrate determina il reddito complessivo  accertabile
del contribuente sulla base: 
    a) dell'ammontare delle spese, anche diverse  rispetto  a  quelle
indicate  nella  tabella  A  che,  dai  dati  disponibili   o   dalle
informazioni   presenti   nel   Sistema   informativo   dell'Anagrafe
tributaria, risultano sostenute dal contribuente; 
    b) dell'ammontare  delle  ulteriori  spese  riferite  ai  beni  e
servizi,  presenti  nella  tabella  A,   nella   misura   determinata
considerando la spesa rilevata da analisi e studi socio economici; 
    c)  della  quota  relativa  agli  incrementi   patrimoniali   del
contribuente  imputabile   al   periodo   d'imposta,   nella   misura
determinata con le modalita' indicate nella tabella A; 
    d) della quota di risparmio riscontrata,  formatasi  nell'anno  e
non utilizzata per consumi ed investimenti.