Art. 3 
 
 
                       Indicatori di anomalia 
 
  1. Gli indicatori di anomalia sono volti a  ridurre  i  margini  di
incertezza connessi con valutazioni soggettive e hanno  lo  scopo  di
contribuire al contenimento degli oneri  e  al  corretto  e  omogeneo
adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette. 
  2. L'elencazione degli indicatori di  anomalia  non  e'  esaustiva,
anche in considerazione della continua evoluzione delle modalita'  di
svolgimento  delle   operazioni.   L'impossibilita'   di   ricondurre
operazioni o comportamenti ad uno o piu'  degli  indicatori  previsti
nell'allegato del presente decreto non e'  sufficiente  ad  escludere
che l'operazione sia sospetta. Gli operatori valutano pertanto con la
massima  attenzione   ulteriori   comportamenti   e   caratteristiche
dell'operazione che, sebbene non descritti  negli  indicatori,  siano
egualmente sintomatici di profili di sospetto. 
  3. La mera ricorrenza di operazioni o  comportamenti  descritti  in
uno  o  piu'  indicatori  di  anomalia  non  e'  motivo  di  per  se'
sufficiente per l'individuazione  e  la  segnalazione  di  operazioni
sospette,  per  le  quali  e'  comunque   necessaria   una   concreta
valutazione  specifica.  Gli  operatori   effettuano,   quindi,   una
valutazione   complessiva   dell'operativita'    avvalendosi    degli
indicatori previsti  nell'allegato,  che  attengono  ad  aspetti  sia
soggettivi che oggettivi dell'operazione, nonche' di tutte  le  altre
informazioni disponibili. 
  4. Gli operatori applicano gli indicatori rilevanti alla luce della
attivita' in concreto svolta  e  si  avvalgono  degli  indicatori  di
carattere  generale  unitamente  a  quelli  specifici  per  tipologia
attivita'. 
  5. Per favorire la lettura  e  la  comprensione  degli  indicatori,
alcuni di essi sono stati specificati  in  sub-indici;  i  sub-indici
costituiscono un'esemplificazione dell'indicatore  di  riferimento  e
devono essere valutati congiuntamente al contenuto  dello  stesso.  I
riferimenti,  contenuti  nell'indicatore,  a  circostanze   oggettive
(quali, ad esempio, la ripetitivita' dei comportamenti o la rilevanza
economica dell'operazione)  ovvero  soggettive  (quali,  ad  esempio,
l'eventuale giustificazione addotta o  la  coerenza  con  il  profilo
economico  del  cliente),  seppure  non  specificamente   richiamati,
valgono anche con riferimento ai relativi sub-indici. 
  6. Le operazioni e i comportamenti inerenti ad attivita' economiche
svolte nei  settori  dei  controlli  fiscali,  degli  appalti  e  dei
finanziamenti pubblici, individuati nella  sezione  C  dell'allegato,
devono essere valutati sulla base degli elementi di anomalia indicati
per ciascun settore e dei seguenti criteri, laddove  non  richiamati:
incoerenza con l'attivita' o il profilo  economico  patrimoniale  del
soggetto cui e' riferita  l'operazione;  assenza  di  giustificazione
economica;   inusualita',   illogicita',   elevata   complessita'   o
significativo ammontare dell'operazione.