Art. 3 Indicatori di anomalia 1. Gli indicatori di anomalia sono volti a ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive e hanno lo scopo di contribuire al contenimento degli oneri e al corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette. 2. L'elencazione degli indicatori di anomalia non e' esaustiva, anche in considerazione della continua evoluzione delle modalita' di svolgimento delle operazioni. L'impossibilita' di ricondurre operazioni o comportamenti ad uno o piu' degli indicatori previsti nell'allegato del presente decreto non e' sufficiente ad escludere che l'operazione sia sospetta. Gli operatori valutano pertanto con la massima attenzione ulteriori comportamenti e caratteristiche dell'operazione che, sebbene non descritti negli indicatori, siano egualmente sintomatici di profili di sospetto. 3. La mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o piu' indicatori di anomalia non e' motivo di per se' sufficiente per l'individuazione e la segnalazione di operazioni sospette, per le quali e' comunque necessaria una concreta valutazione specifica. Gli operatori effettuano, quindi, una valutazione complessiva dell'operativita' avvalendosi degli indicatori previsti nell'allegato, che attengono ad aspetti sia soggettivi che oggettivi dell'operazione, nonche' di tutte le altre informazioni disponibili. 4. Gli operatori applicano gli indicatori rilevanti alla luce della attivita' in concreto svolta e si avvalgono degli indicatori di carattere generale unitamente a quelli specifici per tipologia attivita'. 5. Per favorire la lettura e la comprensione degli indicatori, alcuni di essi sono stati specificati in sub-indici; i sub-indici costituiscono un'esemplificazione dell'indicatore di riferimento e devono essere valutati congiuntamente al contenuto dello stesso. I riferimenti, contenuti nell'indicatore, a circostanze oggettive (quali, ad esempio, la ripetitivita' dei comportamenti o la rilevanza economica dell'operazione) ovvero soggettive (quali, ad esempio, l'eventuale giustificazione addotta o la coerenza con il profilo economico del cliente), seppure non specificamente richiamati, valgono anche con riferimento ai relativi sub-indici. 6. Le operazioni e i comportamenti inerenti ad attivita' economiche svolte nei settori dei controlli fiscali, degli appalti e dei finanziamenti pubblici, individuati nella sezione C dell'allegato, devono essere valutati sulla base degli elementi di anomalia indicati per ciascun settore e dei seguenti criteri, laddove non richiamati: incoerenza con l'attivita' o il profilo economico patrimoniale del soggetto cui e' riferita l'operazione; assenza di giustificazione economica; inusualita', illogicita', elevata complessita' o significativo ammontare dell'operazione.