(Allegato-art. 3)
                               Art. 3. 
 
Fonti di provenienza e modalita' di  trattamento  delle  informazioni
                             commerciali 
 
    1. Il fornitore raccoglie le informazioni commerciali  presso  il
soggetto censito,  presso  fonti  pubbliche,  fonti  pubblicamente  e
generalmente  accessibili  da  chiunque  o  presso   altri   soggetti
autorizzati  dalla  legge  alla  distribuzione  e   fornitura   delle
informazioni. 
    2. Sono fonti utilizzabili dal fornitore: 
    a) Le fonti pubbliche ossia i pubblici registri, gli elenchi, gli
atti o i documenti conoscibili  da  chiunque  in  base  alla  vigente
normativa di riferimento, nei limiti e con le modalita' che  in  essa
sono  stabiliti  per  la  conoscibilita',  l'utilizzabilita'   e   la
pubblicita' dei  dati  ivi  contenuti,  tra  cui  rientrano,  in  via
esemplificativa e non esaustiva: 
    1) registro delle imprese, bilanci ed elenchi  dei  soci,  visure
e/o atti camerali, atti ed  eventi  relativi  a  fallimenti  o  altre
procedure concorsuali nonche' il registro  informatico  dei  protesti
presso le camere di  commercio  e  la  relativa  societa'  consortile
InfoCamere; 
    2) atti immobiliari, atti pregiudizievoli ed ipocatastali  (come,
ad es.,  iscrizioni  o  cancellazioni  di  ipoteche,  trascrizioni  e
cancellazioni di pignoramenti, decreti ingiuntivi o atti  giudiziari,
e relativi annotamenti) conservati nei registri gestiti  dall'Agenzia
delle Entrate (tra i quali rientrano le ex Conservatorie dei registri
immobiliari  e  l'Ufficio  del  Catasto),   nel   Pubblico   Registro
Automobilistico e presso l'Anagrafe della popolazione residente. 
    b) Le fonti pubblicamente e generalmente accessibili da chiunque,
sono costituite da: 
    1) quotidiani e testate giornalistiche in formato  cartaceo,  che
risultino regolarmente registrate; 
    2) elenchi c.d. categorici ed elenchi telefonici; 
    3) siti Internet appartenenti a: 
    3.1. soggetti censiti ed altri soggetti a loro connessi ai  sensi
del successivo art. 7; 
    3.2. enti pubblici, governativi, territoriali e  locali,  agenzie
pubbliche, nonche' autorita' di vigilanza e controllo,  relativamente
ad elenchi, registri, atti  e  documenti  ivi  diffusi  e  contenenti
informazioni relative allo svolgimento di attivita' economiche; 
    3.3.  associazioni  di   categoria   ed   ordini   professionali,
relativamente  ad  elenchi  od  albi   di   operatori   economici   e
imprenditoriali, diffusi sui propri siti; 
    3.4. quotidiani  e  testate  giornalistiche  on-line  nel  numero
minimo  di  tre,  che   confermino   le   informazioni   oggetto   di
comunicazione e che risultino regolarmente registrati.  Sono  escluse
dal conteggio le testate giornalistiche on-line,  per  le  quali  sia
gia' stata computata la corrispondente testata cartacea, nonche'  gli
articoli che rappresentino  una  mera  ripubblicazione  dello  stesso
testo sotto diverse testate; 
    3.5. servizi on-line di elenchi telefonici e categorici. 
    3. Il fornitore raccoglie  i  dati  personali  provenienti  dalle
suddette fonti pubbliche o pubblicamente e  generalmente  accessibili
da chiunque anche mediante l'ausilio di strumenti elettronici  e  per
via telematica, in forma sia diretta  che  mediata,  presso  soggetti
pubblici o presso altri fornitori privati,  sulla  base  di  appositi
accordi con questi ultimi e, comunque, nel rispetto delle forme e dei
limiti stabiliti dalle disposizioni  normative  che  disciplinano  la
conoscibilita', utilizzabilita' e pubblicita' degli atti e  dei  dati
in essi contenuti. 
    4. Nell'acquisire e registrare i dati  personali  provenienti  da
fonti pubbliche o da fonti pubblicamente e  generalmente  accessibili
da chiunque, il fornitore  adotta  idonee  e  preventive  misure  per
assicurare che: 
    a) l'informazione estratta sia esatta e  pertinente  rispetto  al
fine perseguito e i  relativi  dati  personali  vengano  trattati  in
conformita' al principio di proporzionalita'; 
    b) sia annotata la specifica fonte di provenienza dei dati; 
    c) sia effettuato l'aggiornamento dei medesimi  dati  nei  propri
rapporti informativi. 
    5.  Ai  fini  dell'erogazione  del   servizio   di   informazione
commerciale e'  ammesso  il  trattamento  anche  di  dati  giudiziari
provenienti dalle fonti pubbliche; per quanto  riguarda,  invece,  le
fonti pubblicamente e  generalmente  accessibili,  e'  consentito  il
trattamento dei soli dati giudiziari diffusi negli ultimi sei mesi, a
partire dalla data di ricezione della richiesta del servizio da parte
del committente, e senza alcuna  possibilita'  per  il  fornitore  di
apportare  modifiche  al  contenuto  di  tali  informazioni  -  salvo
l'eventuale  loro  aggiornamento  -   e   di   utilizzarle   a   fini
dell'elaborazione di informazioni valutative.