STATUTO DEL «MOVIMENTO POLITICO "FORZA ITALIA"» 
 
                               Parte 1 
 
               LE FINALITA' E I SOCI DI «FORZA ITALIA» 
 
                               Art. 1. 
                              Finalita' 
 
    Il movimento politico  «Forza  Italia»  e'  una  associazione  di
cittadini che si riconoscono negli  ideali  propri  delle  tradizioni
democratiche  liberali,  cattolico  liberali,  laiche  e   riformiste
europee. Essi ispirano la loro azione politica ai  valori  universali
di liberta', giustizia e solidarieta' concretamente operando a difesa
del primato della persona in ogni sua espressione, per lo sviluppo di
una moderna economia di mercato e per una corretta  applicazione  del
principio di sussidiarieta'. 
 
                             Art. 1-bis. 
                Denominazione, sede sociale e simbolo 
 
    La denominazione sociale e' «Movimento politico "Forza  Italia"».
La  denominazione  puo'  essere  modificata  secondo   le   procedure
dell'art. 74. 
    La sede legale del Movimento e' fissata in Roma, a piazza di  San
Lorenzo in Lucina n. 4, e puo' essere  modificata  con  delibera  del
Comitato di presidenza. 
    Il simbolo del Movimento e' costituito da un  cerchio  di  colore
blu contenente bandiera sventolante suddivisa in due campi, l'uno  in
alto verde, l'uno in basso rosso, separati con linea obliqua  bianca;
scritta forza italia in carattere maiuscolo bianco;  la  parola forza
in campo verde, la parola italia in  campo  rosso.  Il  simbolo  puo'
essere modificato dal Comitato di presidenza. 
    Alle eventuali modifiche della sede legale e del simbolo  non  si
applicano le procedure di cui all'art. 74. 
 
                               Art. 2. 
                               S o c i 
 
    Sono soci del  movimento  politico  «Forza  Italia»  i  cittadini
italiani di eta' maggiore di quattordici  anni  che,  condividendo  i
principi  ed  il  programma  politico  del  Movimento,   vi   abbiano
formalmente aderito in ottemperanza alle disposizioni  contenute  nel
regolamento predisposto dal responsabile nazionale organizzazione  ed
approvato dal Comitato di presidenza. 
    La domanda di adesione comporta la condivisione  dei  principi  e
dei  programmi  del  Movimento  e  l'impegno   a   collaborare   alla
realizzazione  degli  scopi  associativi  secondo  le  attitudini   e
capacita' di ognuno, anche tramite la partecipazione ai  club  «Forza
Italia». 
    Spetta al Comitato di presidenza  decidere  sulla  compatibilita'
tra l'adesione a «Forza Italia» e  l'appartenenza  ad  organizzazioni
che svolgono attivita' politiche di rilievo. 
 
                               Art. 3. 
                        Modalita' di adesione 
 
    La domanda di adesione va compilata e  sottoscritta  su  apposito
modulo e deve recare la firma di almeno  un  socio  presentatore.  La
presentazione  della  domanda  comporta  il  versamento  della  quota
associativa annuale secondo le norme previste dal regolamento di  cui
all'art. 2. 
    Qualora la domanda di adesione venga  accolta,  la  qualifica  di
socio si intende assunta a decorrere dalla data di  versamento  della
quota associativa. 
    Coloro che siano stati  soci  di  «Forza  Italia»  nei  tre  anni
precedenti, ed abbiano perso  tale  qualifica  per  mancato  rinnovo,
dimissioni o provvedimento probivirale, qualora intendano  nuovamente
aderire  al  Movimento  dovranno   segnalare   sulla   domanda   tale
circostanza. Coloro che si trovano in  tale  condizione  non  possono
esercitare il diritto di elettorato  attivo  e  passivo  nella  prima
votazione  successiva  alla  reiscrizione  per  ciascun  livello   di
elezione  (comunale,  circoscrizionale,  provinciale   e   cittadino,
congressuale). 
    La mancata segnalazione della condizione  di  cui  al  precedente
comma 3 e' causa  di  non  accoglimento  della  domanda,  ovvero,  se
rilevata successivamente all'accoglimento, di espulsione. 
 
                             Art. 3-bis. 
                     La Commissione di garanzia 
 
    Il Comitato di presidenza nomina la Commissione di garanzia  alla
quale e' devoluta la competenza a decidere in  ultima  istanza  sulle
controversie  relative  all'assunzione  della  qualifica  di   socio,
nonche' alla decadenza da tale qualifica se  conseguente  al  mancato
versamento della quota associativa. 
    La Commissione di garanzia  e'  composta  da  sette  membri,  che
rimangono in carica tre anni. La commissione elegge nel proprio  seno
un Presidente, che rimane in carica tre anni. 
    Per la designazione dei membri della Commissione di  garanzia  il
Comitato di presidenza procede con voto segreto individuale  limitato
ai 3/4 degli eligendi. Tale votazione  non  viene  effettuata  se  il
Presidente  del  Movimento  formula  una   proposta   che   raccoglie
l'unanimita' dei consensi. In tal caso e'  consentita  l'approvazione
per alzata di mano. 
    La  commissione  opera  mediante  le   procedure   definite   dal
regolamento. 
 
                               Art. 4. 
                      Diritti e doveri dei soci 
 
    I soci partecipano alle attivita' del Movimento in tutte  le  sue
espressioni ed esercitano i diritti di elettorato  attivo  e  passivo
secondo le norme dello statuto e  le  disposizioni  regolamentari,  a
condizione  di  essere  in  regola  con  il  versamento  della  quota
associativa annuale. 
    Ogni socio e' tenuto, nello  svolgimento  di  attivita'  inerenti
allo  scopo  associativo,  al  rispetto  delle  norme  statutarie   e
regolamentari e delle delibere degli organi direttivi. 
    Ogni socio si impegna  alla  massima  lealta'  nei  confronti  di
«Forza Italia» e a tenere comportamenti ispirati  al  rispetto  della
dignita' degli altri soci. 
 
                               Art. 5. 
                   Perdita della qualita' di socio 
 
    La qualita' di socio del movimento politico si perde nei seguenti
casi: 
    a) dimissioni 
    b) mancato rinnovo 
    c) espulsione 
    Le dimissioni da socio devono  essere  presentate  per  iscritto,
inviate alla sede centrale  ed  hanno  effetto  immediato.  L'ufficio
nazionale soci provvede a darne comunicazione agli organi  periferici
interessati. 
    Le dimissioni estinguono eventuali procedimenti in corso  dinanzi
ai probiviri. 
    Il mancato rinnovo conseguente all'omesso pagamento  della  quota
nei termini previsti comporta la decadenza dalla qualita' di socio. 
    L'espulsione   viene   inflitta   in   seguito   a   procedimento
disciplinare. 
 
                               Art. 6. 
                     Elettorato attivo e passivo 
 
    Il diritto di  elettorato  attivo  e  il  diritto  di  elettorato
passivo sono esercitati dai soci che abbiano compiuto il diciottesimo
anno di eta' e si acquisiscono  decorsi  i  termini  di  accoglimento
della domanda di adesione previsti dal regolamento. 
 
                               Art. 7. 
           Quote associative decadenza per mancato rinnovo 
                    esercizio del diritto di voto 
 
    Il Comitato di presidenza entro il mese di novembre di ogni  anno
determina l'ammontare delle quote associative per l'anno successivo. 
    Il versamento della quota  associativa  deve  avvenire  di  norma
entro il mese di marzo. Il mancato versamento entro  il  30  novembre
determina la decadenza automatica dalla qualita' di socio. Il diritto
di voto nelle assemblee, puo' essere esercitato  solo  dai  soci  che
abbiano gia' versato la quota per l'anno in corso. 
 
                               Art. 8. 
          Esercizio dei diritti associativi e trasferimenti 
 
    L'adesione  al  movimento  politico   «Forza   Italia»   comporta
l'esercizio   dei   diritti   associativi,    ed    in    particolare
l'eleggibilita' ad ogni carica all'interno  del  Movimento,  salvo  i
limiti di cui all'art. 6. 
    L'elettorato  attivo  nelle  assemblee  di  primo   grado   viene
esercitato nell'ambito del comune e della provincia in cui  il  socio
risiede. In caso di trasferimento di residenza il socio e' tenuto  ad
informare l'ufficio  nazionale  soci  che  provvede  alle  necessarie
comunicazioni alle  varie  sedi  territoriali  di  provenienza  e  di
destinazione. 
 
                               Art. 9. 
          Pubblicita' e aggiornamento dell'elenco dei soci 
 
    L'elenco dei soci non e' segreto. 
    Tutte le operazioni riguardanti le adesioni  ed  i  rinnovi  sono
svolte dall'ufficio nazionale soci sotto la  diretta  responsabilita'
del responsabile nazionale organizzazione. 
    L'ufficio nazionale soci conserva e aggiorna il registro generale
dei soci. Comunica periodicamente alle varie sedi territoriali  tutte
le variazioni riguardo la situazione dei soci. 
    I  responsabili  di  ciascuna  articolazione   territoriale   del
Movimento, sulla base di tali  comunicazioni,  mantengono  aggiornato
l'elenco ad essi relativo. 
    Il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali
sono assicurati dal  regolamento  pubblicita'  elenco  soci,  che  e'
approvato a maggioranza assoluta dal Comitato di  presidenza  e  deve
garantire piena conformita' a quanto previsto dal «Codice in  materia
di protezione dei dati personali», di cui al decreto  legislativo  n.
196/2003. 
    In particolare, tale regolamento deve disciplinare: 
    1)  la  composizione,  la  tenuta  e  le  forme  di   pubblicita'
dell'elenco dei soci; 
    2) le modalita' di accesso ai dati contenuti nell'elenco dei soci
da parte dei dirigenti di ciascun livello territoriale, degli eletti,
ed  eventualmente  dei  candidati  di  «Forza   Italia»   a   cariche
istituzionali. In ogni caso nessun accesso ai dati e' possibile al di
fuori delle fattispecie disciplinate dal regolamento; 
    3) le forme  nelle  quali  la  Commissione  di  garanzia  di  cui
all'art. 3-bis vigila sull'utilizzo dei  dati  contenuti  nell'elenco
dei soci e decide in caso di contestazioni. 
    Lo  stesso  regolamento  deve  inoltre  garantire,  con   criteri
analoghi, la protezione dei dati personali di coloro, persone fisiche
o giuridiche,  che  versano  contributi  al  Movimento,  nonche'  del
personale dipendente e dei collaboratori a qualsiasi titolo. 
    In ogni caso, nessun utilizzo del recapito postale, telefonico  o
telematico  del  socio  potra'  essere  effettuato  se   non   previa
autorizzazione della persona interessata all'atto dell'adesione. 
 
                             Art. 9-bis. 
                          Parita' di genere 
 
    In attuazione dell'art. 51  della  Costituzione,  «Forza  Italia»
persegue l'obiettivo  della  parita'  tra  i  sessi  negli  organismi
collegiali e per le cariche elettive. 
    Gli  organismi  collegiali  sono  formati  attraverso   procedure
definite dai regolamenti, tali da garantire che nessuno dei due sessi
sia rappresentato in misura inferiore ad un terzo.  Esclusivamente  a
questo fine, i  regolamenti  possono  prevedere  un  ampliamento  del
numero totale dei membri previsti in ciascun  organo  collegiale  dal
presente statuto, ad eccezione  dei  delegati  ai  congressi.  Per  i
collegi probivirali e la Commissione  di  garanzia  si  applicano  le
norme di cui all'art. 14-bis lettera a). 
    Nella competizione  per  le  cariche  elettive  e'  garantita  la
partecipazione, in condizioni di parita' di  donne  e  uomini.  Fatte
salve le  prescrizioni  di  legge,  in  nessuna  lista  di  candidati
presentata da «Forza Italia» in occasione di competizioni elettorali,
uno dei due generi puo' essere rappresentato in proporzione inferiore
a un terzo. 
 
                               Parte 2 
 
                      GLI ORGANI E LA STRUTTURA 
 
                              Art. 10. 
                          Organi nazionali 
 
    Sono organi nazionali di «Forza Italia»: 
    1) il Congresso nazionale; 
    2) il Presidente; 
    3) il Consiglio nazionale; 
    4) il Comitato di presidenza; 
    5) la Conferenza dei coordinatori regionali; 
    6) l'Amministratore nazionale; 
    7) il Collegio nazionale dei probiviri. 
 
                              Art. 11. 
                         Struttura nazionale 
 
    Coordinano ed  attuano  le  delibere  degli  organi  nazionali  i
responsabili nazionali dei settori: 
    organizzazione; 
    enti locali; 
    dipartimenti; 
    comunicazione ed immagine; 
    formazione. 
    Il Presidente, sentito il Comitato di presidenza, puo'  istituire
nuovi settori oltre a quelli indicati al comma precedente. 
 
                              Art. 12. 
                          Organi regionali 
 
    Sono organi regionali di «Forza Italia»: 
    1) il coordinatore regionale; 
    2) il Comitato regionale; 
    3) il Consiglio regionale; 
    4) il Collegio regionale dei probiviri. 
 
                              Art. 13. 
                          Organi periferici 
 
    Sono organi periferici di «Forza Italia»: 
      1) nelle provincie: 
    il congresso provinciale; 
    il coordinatore provinciale; 
    il comitato provinciale; 
      2) nei comuni: 
    l'assemblea comunale; 
    il coordinatore comunale; 
    il comitato comunale; 
      3) nelle citta' indicate all'art. 30: 
    il congresso di grande citta'; 
    il coordinatore cittadino; 
    il comitato cittadino; 
    l'assemblea di circoscrizione; 
    i coordinatori di circoscrizione. 
 
                              Art. 14. 
                      Validita' delle delibere 
 
    Gli organi collegiali  deliberano  a  maggioranza  dei  presenti,
salvo che sia diversamente disposto. 
 
                            Art. 14-bis. 
                          Metodi elettorali 
 
    Al fine di garantire la democrazia interna, il  pluralismo  e  il
rispetto delle minoranze, nelle elezioni interne  sono  utilizzati  i
seguenti metodi: 
      a) metodo del voto limitato. I candidati non  sono  raggruppati
in liste. Tutti i soci  sono  eleggibili,  a  condizione  che  -  ove
previsto dai regolamenti - la candidatura sia stata depositata  nelle
forme e nei termini  stabiliti.  Ogni  votante  puo'  indicare  sulla
scheda i nomi dei soci che desidera votare, in numero non superiore a
una percentuale degli eligendi  prevista  di  volta  in  volta  dallo
statuto e dai regolamenti. Risultano eletti coloro che hanno ricevuto
il maggior numero di voti, fino  a  completamento  del  numero  degli
eligendi. In caso di parita', viene scelto il candidato con  maggiore
anzianita' di adesione a  «Forza  Italia»  e  in  caso  di  ulteriore
parita' il piu' anziano d'eta'. Non e' previsto alcun  quorum  minimo
di voti. 
    Qualora nell'organo collegiale cosi' eletto  uno  dei  due  sessi
risulti rappresentato per una quota inferiore a un terzo del  totale,
si esclude, fra coloro che risulterebbero eletti, il meno votato  fra
gli appartenenti al genere piu' rappresentato, e si  sostituisce  con
il piu'  votato  fra  i  non  eletti,  appartenente  al  genere  meno
rappresentato. Quest'operazione  viene  ripetuta  fino  a  quando  il
genere meno rappresentato non abbia superato la soglia  di  un  terzo
del totale. Qualora non vi siano, fra coloro che hanno ottenuto voti,
appartenenti al genere meno rappresentato in numero  sufficiente,  si
ripete la votazione, limitatamente al numero  di  seggi  che  non  e'
stato possibile ricoprire. In questo caso possono essere  validamente
votati solo appartenenti al genere meno rappresentato; 
      b) metodo D'Hondt. I candidati sono raggruppati  in  liste.  Le
liste devono essere depositate in anticipo nelle forme e nei  termini
previsti  dai  regolamenti.  L'attribuzione  dei  seggi  si  effettua
dividendo il numero dei voti  di  ciascuna  lista  per  i  successivi
divisori interi, fino al numero totale di  seggi  da  attribuire.  Si
scelgono i quozienti piu' alti fra quelli cosi' ottenuti,  in  numero
eguale a quello  dei  seggi  da  attribuire.  Una  volta  scelti,  si
dispongono in una  graduatoria  decrescente.  Ciascuna  lista,  avra'
tanti consiglieri  quanti  sono  i  quozienti  ad  essa  appartenenti
compresi nella graduatoria. In caso di parita'  di  quoziente,  viene
scelto il candidato con maggiore  anzianita'  di  adesione  a  «Forza
Italia» e in caso di ulteriore parita' il piu' anziano d'eta'; 
      c) alzata di mano o acclamazione. In tutte le elezioni previste
dal presente statuto e' sempre possibile procedere per alzata di mano
o per acclamazione, qualora non ci siano obiezioni, nel solo caso  in
cui il numero  dei  candidati  proposti  ad  un  organo  sia  pari  o
inferiore al numero degli eligendi. 
 
                               Parte 3 
 
                 GLI ORGANI E LE FUNZIONI NAZIONALI 
 
                              Art. 15. 
                       Il Congresso nazionale 
 
    Il Congresso nazionale e' la  piu'  alta  assise  del  Movimento,
definisce ed indirizza la linea politica di «Forza Italia». 
    Elegge il Presidente, sei  membri  del  Comitato  di  presidenza,
cinquanta membri del Consiglio nazionale. 
    Compete al Congresso nazionale modificare  il  presente  statuto,
secondo quanto stabilito dall'art. 74. 
    Il Congresso nazionale si riunisce in via ordinaria  almeno  ogni
tre anni; e' convocato dal Presidente su  delibera  del  Comitato  di
presidenza che ne stabilisce il luogo, la data e l'ordine del giorno. 
 
                              Art. 16. 
                Composizione del Congresso nazionale 
 
    Partecipano al Congresso nazionale con diritto di voto: 
    a) i delegati  eletti  nei  congressi  provinciali  e  di  grande
citta'; 
    b) i delegati rappresentanti dei soci residenti all'estero con un
massimo di cento delegati; 
    c) i soci del Movimento che siano: 
    parlamentari nazionali ed europei; 
    deputati regionali e consiglieri regionali; 
    presidenti o vice presidenti di provincia; 
    capigruppo nei consigli provinciali; 
    sindaci delle citta' con oltre 15.000 abitanti; 
    capigruppo  nei  consigli  comunali  delle  citta'  capoluogo  di
provincia o con popolazione superiore a 50.000 abitanti; 
    coordinatori regionali; 
    coordinatori provinciali; 
    coordinatori cittadini; 
    delegati di circoscrizione delle grandi citta'; 
    dirigenti nazionali degli uffici clubs e promotori Azzurri; 
    responsabili nazionali di «Forza Italia» giovani per la liberta',
di «Forza Italia» azzurro donna, di «Forza Italia» seniores. 
    Le modalita' di calcolo e di individuazione dei delegati  di  cui
alle lettere a) e b) sono previste da apposito regolamento, che  deve
tenere conto - per quanto riguarda la lettera a) - dei voti  ottenuti
da «Forza Italia» alle piu' recenti elezioni europee o politiche  per
la Camera dei deputati, nonche' del numero di  aderenti  di  ciascuna
provincia. 
    Non sono ammesse deleghe. 
 
                              Art. 17. 
            Operazioni preliminari al Congresso nazionale 
 
    Il Comitato di presidenza fissa il luogo, la data e l'ordine  del
giorno del Congresso nazionale. 
    Almeno novanta giorni prima della data fissata: 
    a) nomina una commissione alla  quale  sono  demandate  tutte  le
questioni e le controversie relative allo svolgimento delle assemblee
locali ed alle elezioni dei delegati e la determinazione  del  numero
dei delegati da eleggere nelle singole assemblee, in base al criterio
stabilito dall'articolo precedente; 
    b)  determina  con  regolamento  i  delegati   da   eleggere   in
rappresentanza dei soci residenti all'estero; 
    c) detta le norme regolamentari  relative  allo  svolgimento  del
congresso con particolare riferimento  alla  costituzione  dei  seggi
elettorali, alle modalita' per la  presentazione  delle  candidature,
per le votazioni e per lo spoglio delle schede relative  all'elezione
del Presidente, dei membri elettivi del Comitato di presidenza e  del
Consiglio nazionale secondi i criteri di cui al successivo comma 3; 
    d) detta ogni ulteriore disposizione ritenuta utile. 
    Il regolamento congressuale deve prevedere i seguenti criteri: 
    1) l'elezione  del  Presidente  del  Movimento,  dei  Membri  del
Comitato di presidenza e dei consiglieri nazionali avviene di norma a
scrutinio segreto; 
    2) l'elezione del Presidente avviene mediante schede.  E'  eletto
Presidente chi abbia conseguito il maggior numero  di  voti,  purche'
non inferiore al 40% degli aventi diritto; 
    3) i membri del Comitato di presidenza e del Consiglio  nazionale
sono eletti sulla base di liste,  mediante  applicazione  del  metodo
D'Hondt; 
    4) nelle elezioni di cui ai numeri precedenti, la Presidenza  del
congresso puo' autorizzare il voto per acclamazione o per  alzata  di
mano, qualora i candidati per una  carica  siano  in  numero  pari  o
inferiore agli eligendi. 
    Le  nomine  dei  delegati  rimangono  valide  anche  in  caso  di
eventuale rinvio del Congresso nazionale,  purche'  lo  stesso  abbia
luogo entro l'anno solare. 
 
                              Art. 18. 
                 Svolgimento del Congresso nazionale 
 
    Il congresso nomina il Presidente  del  congresso,  l'ufficio  di
presidenza, la commissione verifica poteri, i componenti dei seggi ed
i questori. 
    Le  delibere  sono  approvate  con  il  voto   favorevole   della
maggioranza dei presenti,  salvo  quanto  diversamente  previsto  dal
presente statuto. 
    Il numero legale e' presunto salvo che per  le  deliberazioni  in
cui e' espressamente previsto un quorum di presenti o di voti. 
    Il regolamento del Congresso nazionale definisce le modalita'  di
verifica del numero legale e gli effetti conseguenti. 
 
                              Art. 19. 
                            Il Presidente 
 
    Il Presidente del movimento politico «Forza Italia» e' eletto dal
Congresso  nazionale  secondo  le  modalita'  previste  da   apposito
regolamento. 
    Resta in carica tre anni e puo' essere rieletto. 
    Il Presidente dirige il Movimento e lo rappresenta  in  tutte  le
sedi istituzionali e politiche. Convoca e  presiede  il  Comitato  di
presidenza, il Consiglio nazionale, e il Congresso nazionale. 
    Nomina  sei  membri  del  Comitato  di   presidenza.   Nomina   i
responsabili nazionali di settore. Nomina i coordinatori regionali. 
    Puo' inoltre delegare specifiche funzioni. 
    In caso di dimissioni o impedimento permanente del Presidente, il
Comitato di presidenza convoca immediatamente il Consiglio  nazionale
che  provvede  alla  sua  sostituzione  temporanea  per  il   periodo
strettamente necessario per la convocazione del Congresso nazionale. 
 
                              Art. 20. 
                     La Consulta del Presidente 
 
    Il Presidente puo' avvalersi della collaborazione di una Consulta
costituita  da  esponenti,  anche  esterni  al  Movimento,  di   alto
prestigio e rilevanza politica, culturale, professionale e sociale. 
    La Consulta, nominata dal Presidente, ha il compito di  fornirgli
indicazioni e proposte nonche' di elaborare studi ed  approfondimenti
sui principali temi di carattere politico. 
 
                              Art. 21. 
                       Il Consiglio nazionale 
 
    Il Consiglio nazionale promuove e coordina l'azione politica  del
Movimento secondo gli indirizzi programmatici dettati  dal  Congresso
nazionale. 
    Il Consiglio nazionale e' presieduto dal Presidente o da  un  suo
delegato. 
    Elegge ogni tre anni il Collegio nazionale dei probiviri. 
    Sono membri del Consiglio nazionale i soci che siano: 
    a) il Presidente; 
    b) i cinquanta soci  del  Movimento  eletti  ogni  tre  anni  dal
Congresso nazionale secondo le modalita' previste dal regolamento; 
    c) componenti del Comitato di presidenza; 
    d) ex Presidenti del Consiglio, ex Presidenti di Camera, Senato e
Parlamento europeo; 
    e) deputati, senatori e parlamentari europei; 
    f) coordinatori regionali; 
    g)  presidenti  delle  giunte  regionali  o,  in  mancanza,  vice
Presidenti; 
    h) presidenti delle assemblee regionali; 
    i) coordinatori provinciali; 
    j) presidenti di giunta provinciale; 
    k) coordinatori cittadini; 
    l) sindaci dei capoluoghi di provincia, o delle citta' con  oltre
50.000 abitanti; 
    m) capigruppo dei consigli regionali; 
    n) i dirigenti  nazionali  dell'ufficio  clubs  e  dei  promotori
Azzurri; 
    o) il responabile nazionale di  «Forza  Italia»  giovani  per  la
liberta'; 
    p) il responsabile nazionale di «Forza Italia» azzurro donna; 
    q) il responsabile nazionale «Forza Italia» seniores; 
    r) il presidente del Collegio nazionale dei probiviri; 
    s) il Presidente della Commissione di garanzia. 
    Partecipano di diritto alle  riunioni  del  Consiglio  nazionale,
senza diritto di voto, ma con  facolta'  di  prendere  la  parola,  e
sempre che non ne facciano  parte  ad  altro  titolo,  i  membri  del
Collegio nazionale dei  probiviri,  i  membri  della  Commissione  di
garanzia, i dirigenti degli uffici nazionali. 
    Il Presidente puo' invitare al Consiglio nazionale rappresentanti
di  associazioni  di  comune  ispirazione  ideale  con  il  movimento
politico e personalita' del mondo politico e culturale. Gli  invitati
hanno diritto di intervento. In caso di  perdita  della  qualita'  di
socio o impedimento permanente di un membro  elettivo,  questo  viene
sostituito da colui che, nella relativa elezione, sia risultato primo
dei non eletti. 
    In caso di parita' di voti, prevale l'anzianita' di iscrizione al
Movimento e, in subordine, l'eta' anagrafica. 
    I membri elettivi del Consiglio nazionale rimangono in carica tre
anni, ovvero fino al successivo  Congresso  nazionale.  I  membri  di
diritto rimangono in carica fino  a  quando  rivestono  il  ruolo  in
ragione del quale partecipano al Consiglio nazionale. 
 
                              Art. 22. 
                Convocazione del Consiglio nazionale 
 
    Il Presidente convoca il Consiglio  nazionale  in  via  ordinaria
almeno due volte all'anno. 
    Il Consiglio nazionale e' convocato altresi' ogni  volta  che  lo
richieda almeno ¼ dei suoi componenti. La richiesta, sottoscritta  da
tutti gli interessati e corredata dall'ordine del giorno da porre  in
discussione, deve essere presentata al Presidente del  Movimento  che
fissa la data ed il luogo del Consiglio  nazionale  e  provvede  alla
convocazione entro sessanta giorni. 
 
                              Art. 23. 
                      Il Comitato di presidenza 
 
    Il Comitato di presidenza da' attuazione alle  deliberazioni  del
Congresso nazionale e del Consiglio nazionale. Coordina le  attivita'
del Movimento e dei gruppi parlamentari. 
    Il Comitato di presidenza e' composto da: 
    1) il Presidente del Movimento; 
    2) sei membri eletti dal Congresso nazionale; 
    3) i capigruppo di Senato, Camera e Parlamento europeo; 
    4) sei membri nominati dal Presidente stesso; 
    5) l'Amministratore nazionale; 
    6) i responsabili nazionali dei settori di cui all'art. 11; 
    7) il segretario della Conferenza dei coordinatori regionali; 
    8) i presidenti o i vicepresidenti del Senato  della  Repubblica,
della Camera dei deputati e del Parlamento europeo aderenti a  «Forza
Italia»; 
    9) i presidenti delle giunte regionali aderenti a «Forza Italia»; 
    10) tre  membri  della  Conferenza  dei  coordinatori  regionali,
nominati dal Presidente. 
    I  componenti  elettivi  del  Comitato  di  presidenza  e  quelli
nominati dal Presidente, di cui ai numeri 2 e 4 del precedente comma,
restano in carica tre  anni,  ovvero  fino  al  successivo  Congresso
nazionale. I componenti di diritto rimangono in carica fino a  quando
rivestono il ruolo in ragione del quale partecipano  al  Comitato  di
presidenza. 
    Il Comitato di presidenza in particolare: 
    approva il conto  preventivo  ed  il  rendiconto  consuntivo  del
movimento politico; 
    nomina i revisori dei conti per le  verifiche  contabili  secondo
quanto previsto dall'art. 47; 
    emana tutte le norme regolamentari  necessarie  per  l'attuazione
dello statuto. 
    Possono essere  invitati  al  Comitato  di  presidenza  soci  del
Movimento affinche' riferiscano su fatti o argomenti determinati. 
    In  caso  di  perdita  della  qualita'  di  socio,  dimissioni  o
impedimento permanente di un membro elettivo, questi e' sostituito da
colui  che  sia  risultato  primo  dei  non  eletti  nella  votazione
relativa. In mancanza, i membri residui del  Comitato  di  presidenza
provvedono alla sostituzione per cooptazione scegliendo fra i  membri
del Consiglio nazionale eletti dal Congresso nazionale.  In  caso  di
dimissioni di tutti i membri  elettivi,  e'  convocato  il  Consiglio
nazionale per una nuova elezione. 
    Entro  trenta  giorni  dall'elezione  da  parte   del   Congresso
nazionale dei sei componenti elettivi del Comitato di presidenza,  il
Presidente provvede al rinnovo della nomina  dei  membri  di  cui  al
comma 2, punto 4, del presente articolo. 
    In caso di dimissioni o impedimento permanente di uno dei  membri
nominati dal Presidente, questi provvede alla sostituzione. 
    Il Comitato di presidenza delibera a maggioranza. 
 
                              Art. 24. 
              La Conferenza dei coordinatori regionali 
 
    La Conferenza dei  coordinatori  regionali  coordina  l'attivita'
politica  ed  organizzativa  del  Movimento  a   livello   regionale,
provinciale e  locale  secondo  le  direttive  del  Presidente  e  le
indicazioni  del  responsabile  nazionale  della  organizzazione.  E'
presieduta dal Presidente ed e' composta dai coordinatori  regionali,
dall'Amministratore nazionale  e  dai  responsabili  della  struttura
nazionale di cui  all'art.  11,  dal  coordinatore  nazionale  «Forza
Italia» - Giovani per la liberta' e  dai  dirigenti  nazionali  degli
uffici: adesioni, club, promotori Azzurri, Azzurro donna e seniores. 
    Il Presidente del Movimento nomina il segretario della Conferenza
che ne coordina l'attivita'. 
    I coordinatori regionali rimangono in carica tre anni. Gli  altri
membri della  Conferenza  dei  coordinatori  regionali  rimangono  in
carica fino  a  quando  rivestono  il  ruolo  in  ragione  del  quale
partecipano alla Conferenza. 
 
                              Art. 25. 
                     L'Amministratore nazionale 
 
    L'Amministratore  nazionale  ha  la  legale  rappresentanza   del
movimento politico di fronte ai terzi ed  in  giudizio  senza  alcuna
limitazione, per gli atti riferibili agli organi nazionali, con tutti
i poteri  di  ordinaria  e  straordinaria  amministrazione.  Egli  e'
abilitato alla riscossione dei contributi previsti dalla legge. 
    L'Amministratore nazionale e' eletto a maggioranza  dei  presenti
dal Consiglio nazionale, su  proposta  del  Comitato  di  presidenza.
Rimane in carica tre anni. 
    L'Amministratore nazionale fa parte del Comitato di presidenza. 
    Le  funzioni   dell'Amministratore   nazionale   sono   descritte
nell'art. 46. 
 
                              Art. 26. 
           Responsabili nazionali di settore di attivita' 
 
    Sono  nominati  dal  Presidente  i  responsabili  nazionali   dei
settori: 
    organizzazione; 
    enti locali; 
    dipartimenti; 
    comunicazione ed immagine; 
    formazione. 
    Essi  collaborano  con  il  Presidente  al  fine  di   coordinare
l'attivita' del Movimento nei rispettivi settori di competenza. 
    Il Presidente, sentito il Comitato di presidenza, puo'  istituire
nuovi settori oltre a quelli indicati nel presente articolo. 
 
                               Parte 4 
 
                         L'ASSETTO REGIONALE 
 
                              Art. 27. 
                      Il coordinatore regionale 
 
    Il Presidente nomina per ogni regione il coordinatore regionale. 
    Il coordinatore regionale rappresenta  il  Movimento  nelle  sedi
istituzionali e politiche nell'ambito  della  regione,  controlla  ed
indirizza  l'attivita'  politica  dei  coordinatori   provinciali   e
assicura la continuita' della linea politica degli  organi  nazionali
del Movimento su tutto il territorio regionale. 
    Dura in carica tre anni. 
    Il coordinatore regionale nomina: 
    a) cinque componenti del Comitato regionale ed indica  chi  debba
assumere la funzione di vice coordinatore; 
    b) i responsabili regionali di settore per le  funzioni  indicate
dall'art. 11. 
    Il  coordinatore  regionale  convoca  e  presiede   il   Comitato
regionale ed il Consiglio regionale. 
    In caso di impedimento temporaneo le sue funzioni sono svolte dal
vice coordinatore regionale. 
 
                              Art. 28. 
                        Il Comitato regionale 
 
    Sono membri del Comitato regionale i soci che siano: 
    1) il coordinatore regionale; 
    2) cinque membri nominati dal coordinatore regionale; 
    3) responsabili regionali di settore; 
    4) il Tesoriere regionale, nominato ai sensi dell'art. 28-bis; 
    5) membri del Comitato di presidenza iscritti nella regione; 
    6) coordinatori provinciali; 
    7) coordinatori delle grandi citta'; 
    8) il responsabile regionale di «Forza Italia» - Giovani  per  la
liberta'; 
    9) il responsabile regionale di «Forza Italia» - Azzurro donna; 
    10) il responsabile regionale di «Forza Italia» - seniores; 
    11) il presidente o il vice presidente della giunta regionale; 
    13) il capogruppo in Consiglio regionale; 
    13) il responsabile regionale dei clubs; 
    14) il responsabile regionale dei promotori Azzurri. 
    I membri di cui ai punti 1), 2), 3) e 4)  durano  in  carica  tre
anni. Tutti gli altri rimangono in carica fino a quando rivestono  il
ruolo in ragione del quale sono membri del Comitato regionale. 
    Il  Comitato  regionale   si   riunisce   su   convocazione   del
coordinatore regionale almeno una volta ogni due mesi ed opera  sotto
la sua responsabilita'. 
    Il Comitato regionale  individua  le  attivita'  da  svolgere  in
ambito  regionale  per  attuare  la  linea  politica  del   Movimento
deliberata in sede nazionale, determina la linea  politica  regionale
del Movimento; coordina le attivita' svolte in ambito  regionale  con
quelle svolte in ambito provinciale e cittadino. 
    Il coordinatore regionale, il vice coordinatore ed i responsabili
regionali di settore costituiscono, in seno al Comitato regionale, la
giunta esecutiva regionale  per  l'attuazione  delle  delibere  degli
organi regionali. 
 
                            Art. 28-bis. 
                       Il Tesoriere regionale 
 
    Il Tesoriere regionale e' nominato dall'Amministratore nazionale,
con il gradimento del coordinatore regionale. 
    Amministra i fondi destinati alla struttura regionale,  e  agisce
in forza di procura rilasciata dall'Amministratore nazionale. 
    Il   Tesoriere   regionale   e'   responsabile   della   gestione
amministrativa   e   del   rispetto   delle    procedure    impartite
dall'Amministratore nazionale, come specificato nella  parte  7ª  del
presente statuto. 
    La sua azione e'  sempre  indirizzata  alla  realizzazione  degli
obbiettivi politici individuati dal coordinatore  regionale  e  dagli
organi regionali. 
    Il Tesoriere regionale resta in  carica  tre  anni.  Puo'  essere
riconfermato. 
    Puo'  essere  revocato  e  sostituito,  sentito  il  coordinatore
regionale, in qualsiasi momento dall'Amministratore nazionale. 
 
                              Art. 29. 
                       Il Consiglio regionale 
 
    Compongono il Consiglio regionale i soci che siano: 
    1) il coordinatore regionale e  gli  altri  membri  del  Comitato
regionale; 
    2) (abrogato); 
    3) parlamentari nazionali eletti nella regione; 
    4) parlamentari europei residenti nella regione; 
    5) consiglieri regionali; 
    6)  presidenti  delle  provincie  e   capigruppo   dei   consigli
provinciali; 
    7) sindaci dei comuni della regione; 
    8) capigruppo nei consigli comunali dei capoluoghi di provincia e
delle citta' con oltre 50.000 abitanti. 
    I  componenti  del  Consiglio  rimangono  in  carica  fin  quando
rivestono il ruolo in ragione del quale sono membri dello stesso. 
    Il Consiglio regionale si pronuncia sui fatti politici importanti
che riguardano direttamente o indirettamente l'ambito  regionale.  Ha
funzione di sintesi politica delle attivita' svolte a livello  locale
dal Movimento e di supporto all'attivita' del Comitato regionale. 
    Il Consiglio regionale ogni tre anni elegge a scrutinio segreto i
membri del Collegio regionale dei probiviri. 
    Si riunisce su  convocazione  del  coordinatore  regionale  o  su
richiesta di almeno ¼ dei suoi membri. 
 
                               Parte 5 
 
                        GLI ORGANI PERIFERICI 
                   LE GRANDI CITTA' - LE PROVINCIE 
 
                              Art. 30. 
                    Assetto territoriale di base 
 
    Nei comuni nei quali sia residente un numero minimo  di  aderenti
al Movimento, fissato annualmente  dal  Comitato  di  presidenza,  e'
costituito  il  coordinamento  comunale.  Qualora  il   Comitato   di
presidenza non indichi una nuova soglia minima si intende  confermata
quella dell'anno precedente. In ogni caso il  coordinamento  comunale
puo' essere costituito in tutti i comuni nei  quali  siano  residenti
almeno dieci aderenti al Movimento. 
    Negli altri comuni  il  comitato  provinciale,  su  proposta  del
coordinatore, puo' nominare un delegato comunale. 
    In  tutte  le  province  previste  dalla  legge  dello  Stato  e'
costituito il coordinamento provinciale (art. 13,  n.  1).  Eventuali
deroghe al predetto  criterio  di  competenza  territoriale,  possono
essere autorizzate dal Comitato di presidenza. 
    Nelle  citta'  di  Torino,  Milano,  Venezia,  Genova,   Bologna,
Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo,  Catania  e  Messina,  definite
«grandi citta'», e' costituito il coordinamento cittadino (di  grande
citta', art. 13, n. 3). In questo caso, il coordinamento cittadino ha
competenza sul territorio comunale della grande  citta',  mentre  sul
residuo territorio della provincia  e'  competente  il  coordinamento
provinciale. 
    Nell'ambito delle grandi citta' e'  costituito  il  coordinamento
circoscrizionale  in  ogni  zona  di   decentramento   amministrativo
nell'ambito del cui territorio siano residenti almeno dieci  aderenti
a «Forza Italia». 
    Nelle  rimanenti  zone  di   decentramento   amministrativo,   il
coordinamento cittadino, su proposta del coordinatore, puo'  nominare
un delegato di circoscrizione. 
    Nelle  provincie  al  di  fuori  delle  grandi  citta',  i   soci
esercitano il diritto di voto: 
      a) nell'assemblea comunale,  per  l'elezione  del  coordinatore
comunale, dei membri elettivi del coordinamento comunale nonche'  dei
delegati al congresso provinciale. 
    Nelle grandi citta', i soci esercitano il diritto di voto: 
      a)  nell'assemblea  di  circoscrizione:  per   l'elezione   del
coordinatore circoscrizionale; 
      b) nel congresso cittadino:  per  l'elezione  del  coordinatore
cittadino (della grande citta'), dei  membri  elettivi  del  comitato
cittadino e dei delegati al Congresso nazionale. 
 
                            Art. 30-bis. 
         Disposizioni speciali per la regione Valle d'Aosta 
 
    Ai fini del presente statuto e dei regolamenti che  ne  derivano,
la regione Valle  d'Aosta  e'  soggetta  alle  seguenti  disposizioni
particolari: 
    1) la citta' di Aosta e' equiparata alle grandi citta' di cui  al
precedente art. 30; 
    2) il resto del territorio della regione  e'  equiparato  ad  una
provincia ordinaria; 
    3)  il  regolamento  determinera'  il  numero  dei  delegati   al
Congresso nazionale da attribuire alla Valle d'Aosta. 
 
                            Art. 30-ter. 
       I grandi elettori nei congressi provinciali e cittadini 
 
    Ai fini dei congressi provinciali e di grande citta', i soci  del
Movimento eletti nell'ambito del territorio della provincia  o  della
grande citta' che siano parlamentari nazionali ed europei, presidenti
di  regione,  presidenti   di   provincia,   consiglieri   regionali,
consiglieri provinciali o  metropolitani  e  comunali,  presidenti  e
consiglieri  di  circoscrizione,  il  sindaco  della  grande  citta',
assumono le prerogative di grandi elettori. 
    Gli assessori regionali, provinciali e comunali  in  carica,  che
siano stati eletti nel rispettivo consiglio all'atto  iniziale  della
consiliatura in corso, e che  si  siano  successivamente  dimessi  da
consigliere, conservano  le  prerogative  di  grande  elettore  nella
categoria corrispondente all'incarico al quale erano stati eletti. 
    A ciascun grande elettore  viene  attribuito  un  voto  ponderato
secondo quanto previsto da apposito regolamento. 
    I grandi elettori, oltre a votare ordinariamente come  gli  altri
soci, esercitano il loro diritto al voto ponderato esclusivamente per
l'elezione del coordinatore e del comitato provinciale o cittadino. 
    I grandi elettori hanno diritto di voto solamente  nel  congresso
provinciale o nel congresso di grande citta' corrispondente al comune
di residenza, eccettuati i seguenti casi: 
    1) i parlamentari nazionali ed europei eletti in  un  collegio  o
una circoscrizione diversa da quella di residenza  devono  optare  se
esercitare  le  prerogative  di   grande   elettore   nel   congresso
provinciale o di grande citta' del comune di residenza o scegliendone
uno fra  quelli  compresi  nella  circoscrizione  di  elezione.  Tale
opzione non e' piu' reversibile nel corso della legislatura, e ne  va
data comunicazione scritta al coordinamento regionale di competenza e
al  coordinamento  nazionale,  entro  il  termine   da   quest'ultimo
stabilito; 
    2) i consiglieri regionali eletti con il  sistema  maggioritario,
qualora la regione di elezione non coincida con quella di  residenza,
devono optare se esercitare le prerogative  di  grande  elettore  nel
congresso provinciale o di grande citta' scegliendone uno fra  quelli
compresi  nella  regione  di  elezione.  Tale  opzione  non  e'  piu'
reversibile nel corso della legislatura, e ne va  data  comunicazione
scritta al coordinamento regionale di competenza e  al  coordinamento
nazionale, entro il termine da quest'ultimo stabilito; 
    3) i consiglieri regionali eletti con il sistema proporzionale  e
i  consiglieri  provinciali  esercitano  le  prerogative  di   grandi
elettori nel congresso provinciale della  provincia  o  della  grande
citta' nella quale sono stati eletti, qualora essa non  coincida  con
la provincia di residenza; 
    4) qualora la provincia di elezione non corrisponda con quella di
residenza, e nel solo caso in cui il collegio di elezione insista  in
parte sul territorio comunale di una grande citta', e  in  parte  sul
territorio del resto della provincia, i consiglieri regionali  eletti
con  il  sistema  proporzionale,  i  consiglieri  metropolitani  e  i
consiglieri provinciali devono optare a quale congresso provinciale o
di grande citta' partecipare fra  quelli  compresi  nel  collegio  di
elezione. Tale opzione non e' reversibile nel corso della legislatura
rispettivamente regionale o provinciale. 
 
                           Art. 30-quater. 
              I grandi elettori nei congressi comunali 
 
    Ai fini dei congressi comunali assumono le prerogative di  grandi
elettori i soci del Movimento residenti nel comune eletti a far parte
di   assemblee   rappresentative    a    partire    da    consigliere
circoscrizionale, a condizione che il loro collegio o  circoscrizione
di elezione insista, in tutto o in parte, sul territorio del comune. 
    Per i comuni ove vige il sistema elettorale a turno  unico,  sono
grandi elettori tutti i consiglieri comunali di quel comune  se  soci
di «Forza Italia», ovunque  residenti.  Per  i  comuni  ove  vige  il
sistema elettorale a doppio turno, sono grandi elettori i consiglieri
comunali, ovunque residenti, eletti nelle liste di «Forza  Italia»  o
anche in altre liste in regola con il tesseramento di «Forza Italia». 
    Gli assessori comunali e regionali in  carica,  che  siano  stati
eletti nel rispettivo consiglio all'atto iniziale  della  legislatura
in corso e che  si  siano  successivamente  dimessi  da  consigliere,
conservano le prerogative di grandi elettori. 
    A ciascun grande elettore  viene  attribuito  un  voto  ponderato
secondo quanto previsto da apposito regolamento. 
 
                              Art. 31. 
                       I congressi provinciali 
 
    Partecipano con diritto di voto ai congressi provinciali: 
    a)  i  delegati  eletti  dalle  assemblee  comunali  secondo   le
modalita' di cui al successivo art. 33-bis; 
    b) i grandi elettori di cui all'art. 30-ter. 
    Il numero di delegati al congresso provinciale attribuiti ad ogni
assemblea comunale viene stabilito con apposito regolamento,  tenendo
conto del numero di voti ottenuti da «Forza Italia»  in  quel  comune
nelle piu' recenti elezioni per il Parlamento europeo o per la Camera
dei deputati, nonche' del numero di aderenti di ciascun comune. 
    Ogni congresso provinciale e' convocato almeno una volta ogni tre
anni  per  l'elezione  del  coordinatore  provinciale  e  dei  membri
elettivi del comitato provinciale. 
    Il congresso provinciale, inoltre, e' convocato ogni volta che lo
richieda almeno il 50% degli aventi diritto al voto. 
    Il congresso provinciale elegge il coordinatore provinciale e sei
membri del comitato provinciale. 
 
                            Art. 31-bis. 
               Elezione del coordinatore provinciale, 
                 dei membri del comitato provinciale 
                e dei delegati al Congresso nazionale 
 
    L'elezione del coordinatore provinciale, dei membri del  comitato
provinciale e dei delegati al Congresso nazionale e' disciplinata  da
apposito regolamento, che deve rispettare i seguenti criteri: 
    a) e'  eletto  coordinatore  il  candidato  alla  carica  che  ha
ottenuto il maggior numero di voti; 
    b) ad ogni candidato  coordinatore  e'  collegata  una  lista  di
candidati al comitato provinciale. I seggi nel  comitato  provinciale
vengono attribuiti a ciascuna lista sulla base dei voti ottenuti  dal
candidato coordinatore ad essa collegata. La ripartizione  dei  seggi
fra le diverse liste e' calcolata applicando il metodo D'Hondt. 
    I  delegati  al  Congresso  nazionale  sono   eletti   con   voto
individuale limitato ai 2/3 degli eligendi. Non sono previste liste. 
 
                              Art. 32. 
                     Il coordinatore provinciale 
 
    Il coordinatore provinciale e' eletto  a  scrutinio  segreto  dal
congresso provinciale. 
    Resta in carica tre anni. 
    Il coordinatore provinciale rappresenta il Movimento  nelle  sedi
istituzionali e politiche nell'ambito della provincia. E'  coadiuvato
dai membri del comitato provinciale, determina la linea politica  del
Movimento  a  livello  provinciale,  nell'ambito  delle   scelte   di
carattere  generale  operate  dagli  organi  nazionali,  regionali  e
provinciali. 
    Propone  al  comitato  provinciale  il  nome   del   responsabile
amministrazione e Tesoreria e dei  responsabili  di  settore  per  le
funzioni indicate all'art. 11. Tali nomine diventano effettive con il
voto  favorevole  del  comitato  provinciale.  Qualora  il   comitato
respinga per tre volte consecutive la proposta del  coordinatore  per
uno dei predetti incarichi,  entro  novanta  giorni  il  coordinatore
regionale convoca il congresso  provinciale  per  il  rinnovo  totale
degli organi. 
    Il coordinatore nomina fra i  responsabili  di  settore  il  vice
coordinatore  provinciale.  In  caso  di  impedimento  temporaneo  il
coordinatore  provinciale  e'  sostituito   dal   vice   coordinatore
provinciale. 
    In caso  di  impedimento  permanente  o  dimissioni  il  comitato
provinciale convoca il congresso provinciale per l'elezione del nuovo
coordinatore. 
 
                              Art. 33. 
                       Il comitato provinciale 
 
    Compongono con diritto di voto il comitato provinciale i soci che
siano: 
    A) il coordinatore provinciale; 
    B) i coordinatori comunali del capoluogo della provincia - tranne
le province nelle quali sia costituita  la  grande  citta'  ai  sensi
dell'art. 30, comma 4 - e dei comuni con oltre 30.000 abitanti; 
    C) i membri dell'ufficio di presidenza iscritti nella provincia; 
    D) i responsabili provinciali di «Forza Italia» - Giovani per  la
liberta' e «Forza Italia» seniores; 
    E) il presidente o vice presidente della provincia; 
    F) il capogruppo di «Forza Italia» in consiglio provinciale; 
    G) il sindaco e il capogruppo nel  comune  capoluogo,  tranne  le
province nelle  quali  sia  costituita  la  grande  citta'  ai  sensi
dell'art. 30, comma 4; 
    H) i parlamentari nazionali, parlamentari europei  e  consiglieri
regionali eletti nella provincia; 
    I) il dirigente dell'ufficio provinciale club; 
    J) i membri eletti dal congresso provinciale in  numero  pari  al
totale dei componenti di cui alle lettere B, C, D, E, F, G, H, I,  L,
M; 
    K) i vice coordinatori provinciali; 
    L)  i  responsabili  di  settore  organizzazione,  enti   locali,
dipartimenti, comunicazione, formazione e adesioni; 
    M) il responsabile amministrazione e Tesoreria (senza diritto  di
voto se non gia' membro ad altro titolo). 
    I soci di cui alle lettere E, F ed H  fanno  parte  del  comitato
provinciale  solo  nel  caso  abbiano  titolo   per   esercitare   le
prerogative di grande elettore nel relativo congresso provinciale. 
    I membri del comitato provinciale di cui al precedente comma,  ai
numeri 1), 2), 3) e 4) durano in carica tre anni. Gli altri durano in
carica fino alla scadenza dell'incarico in  ragione  del  quale  sono
membri del comitato comunale. 
    Il   comitato   provinciale   e'   convocato   dal   coordinatore
provinciale, almeno ogni quattro  mesi.  Approva  il  conto  annuale,
preventivo e consuntivo. E'  inoltre  convocato  ogni  volta  che  lo
richiedano almeno sei membri del comitato stesso. 
    E' presieduto dal coordinatore provinciale o,  in  mancanza,  dal
vice coordinatore provinciale. 
    Il coordinatore provinciale, il  responsabile  amministrazione  e
Tesoreria e i responsabili provinciali di settore  costituiscono,  in
seno al comitato provinciale, la  giunta  esecutiva  provinciale  per
l'attuazione delle delibere degli organi provinciali. 
 
                            Art. 33-bis. 
                         Assemblea comunale 
 
    Costituiscono l'assemblea comunale: 
    a) i soci residenti nel territorio del comune; 
    b) i grandi elettori. 
    L'assemblea comunale e' convocata almeno una volta ogni tre  anni
per l'elezione del coordinatore comunale e dei  membri  elettivi  del
comitato comunale. L'assemblea comunale, inoltre, e'  convocata  ogni
volta che lo richieda almeno il 50% degli aventi diritto al voto. 
    L'assemblea comunale elegge il coordinatore  comunale,  i  membri
del comitato comunale in un numero  definito  dal  regolamento,  e  i
delegati al congresso provinciale,  con  le  modalita'  previste  dal
regolamento, che deve rispettare i seguenti criteri: 
    a) e'  eletto  coordinatore  il  candidato  alla  carica  che  ha
ottenuto il maggior numero di voti; 
    b) ad ogni candidato  coordinatore  e'  collegata  una  lista  di
candidati al comitato comunale. I seggi nel comitato comunale vengono
attribuiti  a  ciascuna  lista  sulla  base  dei  voti  ottenuti  dal
candidato coordinatore ad essa collegata. La ripartizione  dei  seggi
fra le diverse liste e' calcolata applicando il metodo D'Hondt. 
    I  delegati  al  congresso  provinciale  sono  eletti  con   voto
individuale limitato ad 1/3 degli eligendi. Non sono previste liste. 
 
                            Art. 33-ter. 
                      Il coordinatore comunale 
 
    Il coordinatore  comunale  e'  eletto  a  scrutinio  segreto  dal
congresso comunale con le modalita' previste da apposito regolamento.
Resta in carica tre anni. 
    Il coordinatore comunale  rappresenta  il  Movimento  nelle  sedi
istituzionali e politiche nell'ambito del comune. E'  coadiuvato  dai
membri  del  comitato  comunale,  determina  la  linea  politica  del
Movimento a livello comunale, nell'ambito delle scelte  di  carattere
generale operate dagli organi nazionali, regionali e provinciali. 
    Propone  al  comitato   comunale   il   nome   del   responsabile
amministrazione e Tesoreria; puo' proporre inoltre i nomi di tutti  o
solo di alcuni fra i responsabili di settore per le funzioni indicate
all'art. 11. Tali nomine diventano effettive con il  voto  favorevole
del comitato comunale. Qualora il comitato  respinga  per  tre  volte
consecutive  la  proposta  del  coordinatore  per  uno  dei  predetti
incarichi, entro novanta  giorni  il  coordinatore  provinciale  deve
convocare l'assemblea comunale per il rinnovo totale degli organi. 
    Il coordinatore nomina fra i  responsabili  di  settore  il  vice
coordinatore provinciale. 
    In caso di impedimento temporaneo  il  coordinatore  comunale  e'
sostituito dal vice coordinatore comunale. 
    In  caso  di  impedimento  permanente  o   dimissioni   il   vice
coordinatore convoca il congresso comunale per l'elezione  del  nuovo
coordinatore. 
 
                           Art. 33-quater. 
                        Il comitato comunale 
 
    Costituiscono il comitato comunale i soci che siano: 
    1) il coordinatore comunale; 
    2) membri eletti dal congresso comunale; 
    3) il responsabile amministrazione e Tesoreria; 
    4) membri del Comitato di presidenza residenti nel comune; 
    5) il responsabile comunale di «Forza Italia» -  Giovani  per  la
liberta'; 
    6) sindaco o vice sindaco; 
    7) il capogruppo in consiglio comunale; 
    8)  dirigenti  dell'ufficio  comunale  club,  promotori  Azzurri,
Azzurro donna, seniores; 
    9) parlamentari nazionali,  parlamentari  europei  e  consiglieri
regionali residenti nel comune. 
    I membri del comitato comunale di cui  al  precedente  comma,  ai
numeri 1), 2) e 3) durano in carica tre anni.  Gli  altri  durano  in
carica fino alla scadenza dell'incarico in  ragione  del  quale  sono
membri del comitato comunale. 
 
                              Art. 34. 
                       Il delegato di Collegio 
 
    (Abrogato). 
 
                              Art. 35. 
                      Le assemblee di Collegio 
 
    (Abrogato). 
 
                              Art. 36. 
                         I delegati comunali 
 
    Il comitato provinciale, su proposta del coordinatore provinciale
puo' nominare un delegato comunale, in ogni comune  in  cui  non  sia
costituito il coordinamento comunale. 
    Il delegato comunale collabora con  il  coordinatore  provinciale
per la realizzazione delle iniziative che interessano  il  territorio
comunale. 
    E' coadiuvato dal direttivo comunale composto da persone  da  lui
nominate,  che  agiscono  sotto  la   sua   responsabilita'   e   che
costituiscono la struttura organizzativa necessaria per l'adempimento
delle sue funzioni. 
    Rimane in carica tre anni. 
 
                              Art. 37. 
                   I congressi delle grandi citta' 
 
    Partecipano con diritto di voto ai congressi di grande citta': 
    a) gli iscritti al Movimento residenti nella grande citta'; 
    b) i grandi elettori. 
    Ogni congresso di grande citta' e'  convocato  almeno  una  volta
ogni tre anni per l'elezione del coordinatore di grande citta' e  dei
membri elettivi del comitato della grande citta'. 
    Il congresso della grande  citta',  inoltre,  e'  convocato  ogni
volta che lo richieda almeno il 50% degli aventi diritto al voto. 
    Il congresso della grande citta' elegge  il  coordinatore  e  sei
membri del comitato della grande citta'. 
 
                            Art. 37-bis. 
           Elezione del coordinatore della grande citta', 
                  dei membri del comitato cittadino 
                e dei delegati al Congresso nazionale 
 
    L'elezione del coordinatore della grande citta', dei  membri  del
comitato  cittadino  e  dei  delegati  al  Congresso   nazionale   e'
disciplinata da apposito regolamento, che deve rispettare i  seguenti
criteri: 
    a) e'  eletto  coordinatore  il  candidato  alla  carica  che  ha
ottenuto il maggior numero di voti; 
    b) ad ogni candidato  coordinatore  e'  collegata  una  lista  di
candidati al comitato  cittadino.  I  seggi  nel  comitato  cittadino
vengono attribuiti a ciascuna lista sulla base dei voti ottenuti  dal
candidato coordinatore ad essa collegata. La ripartizione  dei  seggi
fra le diverse liste e' calcolata applicando il metodo D'Hondt; 
    c) i  delegati  al  Congresso  nazionale  sono  eletti  con  voto
individuale limitato ai 2/3 degli eligendi. Non sono previste liste. 
 
                              Art. 38. 
            Il coordinatore cittadino nelle grandi citta' 
 
    Il coordinatore cittadino  e'  eletto  a  scrutinio  segreto  dal
congresso della grande citta'. 
    Resta in carica tre anni. 
    Il coordinatore cittadino rappresenta  il  Movimento  nelle  sedi
istituzionali  e  politiche  nel  territorio  della  grande   citta';
coadiuvato dai membri del comitato della grande citta'  determina  la
linea politica del Movimento a  livello  comunale  nell'ambito  delle
scelte  di  carattere  generale  operate  dagli  organi  nazionali  e
regionali. 
    Propone  al  comitato  cittadino   il   nome   del   responsabile
amministrazione e Tesoreria e dei  responsabili  di  settore  per  le
funzioni indicate all'art. 11. Tali nomine diventano effettive con il
voto favorevole del comitato cittadino. Qualora il comitato  respinga
per tre volte consecutive la proposta del coordinatore  per  uno  dei
predetti incarichi, entro novanta giorni  il  coordinatore  regionale
deve convocare il congresso cittadino per  il  rinnovo  totale  degli
organi. 
    Il coordinatore nomina fra i  responsabili  di  settore  il  vice
coordinatore cittadino. 
    In caso di impedimento temporaneo il  coordinatore  cittadino  e'
sostituito dal vice coordinatore cittadino. In  caso  di  impedimento
permanente o dimissioni il comitato cittadino  convoca  il  congresso
della grande citta' per l'elezione del nuovo coordinatore. 
 
                              Art. 39. 
              Il comitato cittadino nelle grandi citta' 
 
    Compongono, con diritto di voto il comitato cittadino i soci  che
siano: 
    A) il coordinatore cittadino; 
    B) i coordinatori circoscrizionali della citta'; 
    C) i membri del comitato di presidenza iscritti nel comune  della
grande citta'; 
    D) i responsabili cittadini di «Forza Italia» -  Giovani  per  la
liberta' e seniores; 
    E) il presidente o vice presidente della provincia o della citta'
metropolitana; 
    F) il capogruppo di «Forza Italia» in consiglio provinciale o  di
citta' metropolitana; 
    G) il sindaco ed il capogruppo nel consiglio comunale; 
    H) i parlamentari nazionali, parlamentari europei  e  consiglieri
regionali; 
    I) il dirigente dell'ufficio cittadino club; 
    J) i membri eletti dal congresso di grande citta', in numero pari
al totale dei componenti di cui alle B, C, D, E, F, G, H, I, J, P, Q; 
    K) i vice coordinatori cittadini; 
    L)  i  responsabili  di  settore  organizzazione,  enti   locali,
dipartimenti, comunicazione, formazione e adesioni; 
    M) il responsabile amministrazione e Tesoreria (senza diritto  di
voto se non gia' membro ad altro titolo); 
    N) il  presidente  del  consiglio  comunale  e  i  presidenti  di
circoscrizione. 
    I soci di cui alle lettere E, F ed H  fanno  parte  del  comitato
cittadino solo nel caso abbiano titolo per esercitare le  prerogative
di grande elettore nel relativo congresso cittadino. 
    Il comitato  di  grande  citta'  e'  convocato  dal  coordinatore
cittadino  almeno  ogni  quattro  mesi.  Approva  il  conto  annuale,
preventivo e consuntivo. E'  inoltre  convocato  ogni  volta  che  lo
richiedano almeno sei membri del comitato stesso. 
    E' presieduto dal coordinatore cittadino o, in mancanza, dal vice
coordinatore cittadino. Il coordinatore cittadino ed  i  responsabili
di settore costituiscono, in seno al comitato di  grande  citta',  la
giunta esecutiva di grande citta'  per  l'attuazione  delle  delibere
degli organi cittadini. 
 
                            Art. 39-bis. 
                    L'assemblea di circoscrizione 
 
    L'assemblea di circoscrizione  e'  costituita  da  tutti  i  soci
residenti nel territorio della circoscrizione, dai consiglieri  della
circoscrizione sede del coordinamento circoscrizionale, ovunque siano
residenti, purche' soci di «Forza Italia». 
    L'assemblea di circoscrizione e' convocata almeno una volta  ogni
tre  anni   per   l'elezione   del   coordinatore   circoscrizionale.
L'assemblea di circoscrizione inoltre, e' convocata ogni volta che lo
richieda almeno il 50% degli aventi diritto al voto. 
    L'assemblea   di   circoscrizione    elegge    il    coordinatore
circoscrizionale con le modalita' previste da apposito regolamento. 
 
                            Art. 39-ter. 
                  Il coordinatore circoscrizionale 
 
    Il coordinatore circoscrizionale e' eletto  a  scrutinio  segreto
dalla assemblea  di  circoscrizione  con  le  modalita'  previste  da
apposito regolamento. 
    Resta in carica tre anni. 
    Il  coordinatore  circoscrizionale   rappresenta   il   Movimento
nell'ambito della circoscrizione. Determina  la  linea  politica  del
Movimento a livello circoscrizionale,  nell'ambito  delle  scelte  di
carattere generale  operate  dagli  organi  nazionali,  regionali,  e
cittadini. 
    Nomina il  vice  coordinatore  circoscrizionale  e  la  struttura
organizzativa necessaria per l'adempimento delle sue funzioni. 
    In   caso   di    impedimento    temporaneo    il    coordinatore
circoscrizionale    e'    sostituito    dal     vice     coordinatore
circoscrizionale. 
    In  caso  di  impedimento  permanente  o   dimissioni   il   vice
coordinatore convoca il congresso circoscrizionale per l'elezione del
nuovo coordinatore. 
 
                              Art. 40. 
                    I delegati di circoscrizione 
 
    Nelle grandi citta' indicate all'art. 30, ove non sia  costituito
il coordinamento circoscrizionale, il coordinatore  cittadino  nomina
un delegato per ogni circoscrizione in cui e' suddiviso il territorio
comunale. 
    Nelle altre citta' nelle quali vi sia una ripartizione in zone di
decentramento amministrativo, il coordinatore comunale puo'  nominare
un delegato per ogni circoscrizione in cui e' suddiviso il territorio
comunale. 
    Il delegato  di  circoscrizione  collabora  con  il  coordinatore
cittadino per la realizzazione delle  iniziative  che  riguardano  la
circoscrizione e riferisce al coordinatore cittadino le esigenze e le
problematiche emerse nell'ambito della circoscrizione. Il delegato di
circoscrizione  crea  la  struttura  organizzativa   necessaria   per
l'adempimento dei suoi compiti. 
    Il delegato di circoscrizione rimane in carica tre anni. 
 
                              Art. 41. 
                        Rinvio ad altre norme 
 
    Per tutto cio' che non e' previsto espressamente in questa  parte
dello  statuto  provvede  il  Comitato  di  presidenza  con  appositi
regolamenti. In mancanza si applicano in quanto compatibili le  norme
relative agli organi nazionali. 
 
                               Parte 6 
 
                LE INCOMPATIBILITA' LA DETERMINAZIONE 
                E LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
 
                              Art. 42. 
                          Incompatibilita' 
 
    Il  Comitato   di   presidenza   emana   un   regolamento   sulle
incompatibilita'  fra  le  cariche  del  Movimento  e  gli  incarichi
istituzionali e di rappresentanza esterna. 
 
                              Art. 43. 
                   Determinazione e presentazione 
             delle candidature nelle elezioni politiche 
 
    Tutti i soci del Movimento sono chiamati a concorrere al processo
di formazione delle candidature per le elezioni  politiche  nazionali
ed europee, fornendo ai responsabili  in  sede  locale,  provinciale,
regionale e nazionale ogni informazione utile a  tale  proposito.  Le
liste dei candidati vengono  definite  dal  Comitato  di  presidenza,
sentiti i coordinatori regionali. 
    La presentazione delle candidature e dei contrassegni  elettorali
avviene    per    mezzo    di    procuratori    speciali     nominati
dall'Amministratore nazionale. 
 
                              Art. 44. 
          Determinazione e presentazione delle candidature 
          nelle elezioni regionali, provinciali e comunali 
 
    a) Elezioni regionali: le liste dei candidati alle  elezioni  dei
consigli regionali sono proposte dal coordinatore regionale,  sentiti
i  coordinatori  provinciali  e  i  coordinatori  cittadini,  e  sono
approvate dalla Conferenza dei coordinatori regionali. 
    La candidatura a Presidente  di  regione  e'  di  competenza  del
Comitato di presidenza, sentito il coordinatore regionale. 
    b) Elezioni provinciali: le candidature a Presidente di provincia
sono  di  competenza  del  Comitato   di   presidenza,   sentiti   il
coordinatore  regionale,  il  comitato  provinciale  ed  il  comitato
cittadino. 
    La scelta dei candidati in lista  alle  elezioni  provinciali  e'
affidata  al  coordinatore  regionale,  su  proposta   del   comitato
provinciale, sentito il  coordinatore  cittadino  ed  i  coordinatori
comunali interessati. 
    c) Elezioni comunali:  la  scelta  dei  candidati  alle  elezioni
comunali e' affidata ai seguenti organi: 
    comuni  fino  a  15.000  abitanti:  al  comitato  provinciale  su
proposta del comitato comunale o del delegato di comune; 
    comuni con abitanti fra 15.000 e 50.000: 
    1) candidatura a consigliere comunale: al comitato provinciale su
proposta del comitato comunale o del delegato di comune,  sentito  il
coordinatore regionale; 
    2) candidatura a sindaco: al coordinatore regionale,  sentiti  il
comitato provinciale ed il comitato comunale o il delegato di comune; 
      capoluoghi di provincia e comuni con oltre 50.000 abitanti: 
    1)  le  candidature  a  consigliere  comunale  e  a  sindaco:  al
coordinatore regionale su proposta del  comitato  provinciale  e  del
comitato comunale o del delegato di comune, con il  gradimento  della
Conferenza dei coordinatori regionali; 
    2) le candidature  alle  elezioni  circoscrizionali  (escluse  le
grandi citta'): al comitato  provinciale  su  proposta  del  comitato
comunale o del delegato comunale; 
      grandi citta': 
    1) candidatura a consigliere  comunale:  al  comitato  cittadino,
approvata dal coordinatore regionale; 
    2) candidatura a sindaco: al comitato di  presidenza  sentiti  il
coordinatore regionale ed il comitato cittadino; 
    3)  candidatura  a  consigliere  circoscrizionale:  al   comitato
cittadino sentito il coordinatore di circoscrizione o il delegato  di
circoscrizione. Ove sia  prevista  la  candidatura  a  presidente  di
circoscrizione, essa deve essere approvata dal comitato cittadino. 
    In ogni caso il Comitato di presidenza puo' designare fino  a  un
massimo del 10% dei posti nelle varie liste regionali, provinciali  e
comunali. Analoga facolta' e' riservata al coordinatore regionale per
le liste provinciali, comunali e circoscrizionali. 
    La presentazione delle candidature e dei contrassegni  elettorali
in sede locale avviene per mezzo  di  procuratori  speciali  nominati
dall'Amministratore nazionale. 
 
                               Parte 7 
 
                      L'ASSETTO AMMINISTRATIVO 
 
                              Art. 45. 
                    Finanziamento delle attivita' 
                del movimento politico «Forza Italia» 
 
    Le attivita' del Movimento sono finanziate da: 
    quote associative versate dai soci; 
    quote  di  affiliazione  dei  club  e  delle  altre  associazioni
riconosciute; 
    contributi volontari di soci o di terzi; 
    contributi degli eletti nelle assemblee rappresentative; 
    contributi pubblici; 
    sottoscrizioni pubbliche ed  ogni  altra  attivita'  di  raccolta
ammessa dalla legge. 
    L'ammontare delle quote associative, delle quote di  affiliazione
e dei contributi dovuti dagli eletti nelle assemblee  rappresentative
e' stabilito dal  Comitato  di  presidenza  sentito  l'Amministratore
nazionale. 
    Il Comitato di presidenza determina  i  criteri  di  ripartizione
delle risorse fra gli organi nazionali e periferici del  Movimento  e
approva il piano  di  distribuzione  predisposto  dall'Amministratore
nazionale. 
    Ogni quota associativa e' destinata  a  finanziare  le  attivita'
degli organi nazionali e locali ed e' ripartita come segue: 
    sede nazionale 20%; 
    organi locali 80%. 
    La normativa di carattere generale ed i criteri  di  ripartizione
tra gli organi locali  del  movimento  politico  e'  predisposta  con
regolamento dal Comitato di presidenza. 
 
                              Art. 46. 
               Funzioni dell'Amministratore nazionale 
 
    L'Amministratore  nazionale  ha  la  legale  rappresentanza   del
movimento politico e svolge l'attivita' negoziale necessaria  per  il
raggiungimento dei  fini  associativi.  Rappresenta  in  giudizio  il
movimento politico e nomina difensori e procuratori. 
    L'Amministratore  nazionale  svolge  e  coordina   le   attivita'
necessarie per la corretta  gestione  amministrativa  del  Movimento;
esegue le delibere del Comitato di presidenza relative alla  gestione
amministrativa ordinaria e straordinaria. 
    Puo' compiere tutte le operazioni bancarie, compresa la nomina di
procuratori, l'accensione di mutui e  le  richieste  di  affidamento;
effettua pagamenti, incassa crediti;  puo'  rinunciare  a  diritti  e
sottoscrivere transazioni; provvede alla riscossione  dei  contributi
pubblici o comunque dovuti per legge. 
    Predispone annualmente il  bilancio  preventivo  ed  il  bilancio
consuntivo  e   li   presenta   al   Comitato   di   presidenza   per
l'approvazione, che viene deliberata  non  prima  del  decimo  giorno
successivo alla loro recezione. 
    Nel periodo compreso tra la  presentazione  e  l'approvazione,  i
documenti di cui al  comma  precedente  sono  resi  disponibili  alla
consultazione presso la sede del Movimento ai soci  che  ne  facciano
richiesta al Comitato di presidenza. 
    Predispone il  piano  generale  di  distribuzione  delle  risorse
secondo i criteri determinati dal  Comitato  di  presidenza  e  dalle
norme regolamentari. 
    Gestisce i fondi destinati alle campagne elettorali e  predispone
i rendiconti richiesti dalla legge. 
    L'Amministratore  nazionale  e'  il  solo  autorizzato,  in  sede
nazionale e locale, al deposito delle candidature e all'utilizzo  del
contrassegno  elettorale;  svolge  tale   funzione   per   mezzo   di
procuratori speciali all'occorrenza nominati. 
    L'Amministratore  nazionale  predispone  le  procedure   per   la
redazione dei conti, per la raccolta dei fondi e per tutto  cio'  che
ritenga opportuno per la corretta amministrazione del Movimento. 
    L'Amministratore nazionale sottopone con cadenza  trimestrale  al
Comitato di presidenza una relazione in ordine  all'attuazione  delle
funzioni di cui al presente articolo, e degli atti a  cio'  relativi.
Tale relazione dev'essere approvata  dal  Comitato  di  presidenza  e
quindi  resa  pubblica,  anche  per  via  telematica,  sul  sito  del
Movimento, entro una settimana dalla sua approvazione. 
    Ogni  organo   periferico,   anche   se   dotato   di   autonomia
amministrativa e negoziale, e' tenuto ad uniformarsi alle indicazioni
dell'Amministratore nazionale. 
    Il  mancato  rispetto  delle   disposizioni   dell'Amministratore
nazionale e' motivo di azione disciplinare nei confronti dei  singoli
e  puo'  comportare,  nei  casi  piu'  gravi,   il   commissariamento
dell'organo. 
 
                              Art. 47. 
                         Revisori contabili 
 
    I revisori contabili previsti dall'art. 4 della legge 18 novembre
1981, n. 659, come modificato dall'art. 1  della  legge  27  novembre
1982, n. 22, sono nominati dal Comitato di presidenza. 
    E' richiesta la  qualifica  di  revisore  contabile  iscritto  al
registro istituito dall'art. 1 del  decreto  legislativo  27  gennaio
1992, n. 88, in attuazione della direttiva n. 84/253/CEE. 
    I revisori contabili durano in carica tre anni e possono ricevere
l'incarico anche piu' volte consecutivamente. 
 
                              Art. 48. 
                 Autonomia amministrativa periferica 
 
    Le  organizzazioni  locali  e  periferiche  rette  da  un  organo
elettivo hanno autonomia amministrativa e negoziale nei limiti  delle
attivita' riguardanti l'ambito territoriale di appartenenza e ne sono
legalmente responsabili. 
    I conti preventivi e consuntivi devono essere redatti secondo  il
modello predisposto dall'Amministratore nazionale. 
    Ogni  previsione  di  spesa  deve  essere   sempre   accompagnata
dall'indicazione della fonte di finanziamento. 
    Gli organi  nazionali  non  rispondono  dell'attivita'  negoziale
svolta in ambito locale e delle relative obbligazioni. 
    I membri  degli  organi  Locali  rispondono  personalmente  delle
obbligazioni assunte al di fuori dei limiti consentiti. 
    E' in ogni caso esclusa la facolta' di stipulare i seguenti atti: 
    compravendita di beni immobili; 
    compravendita di titoli (titoli di Stato, obbligazioni, azioni  e
simili); 
    costituzione di societa'; 
    acquisto di partecipazioni in societa' gia' esistenti; 
    concessioni di prestiti; 
    contratti di mutuo; 
    rimesse di denaro all'estero; 
    apertura di conti correnti all'estero e valutari; 
    acquisto di valuta; 
    richiesta e rilascio di avallo  fidejussioni  o  altra  forma  di
garanzia. 
    E' inoltre sempre esclusa dai poteri dei rappresentanti locali la
presentazione  delle  candidature  e  dei  contrassegni   elettorali,
attivita' di competenza esclusiva  dell'Amministratore  nazionale  il
quale agisce per mezzo di procuratori speciali. 
 
                              Art. 49. 
                Attivita' negoziale in ambito locale 
 
    Ai fini dell'attuazione degli obbiettivi politici individuati  in
ambito  regionale  sotto  la  diretta  responsabilita'  politica  dei
coordinatori    regionali,    i     fondi     regionali     destinati
all'organizzazione regionale sono gestiti dal Tesoriere regionale, il
quale agisce per procura rilasciata dall'  Amministratore  nazionale,
secondo quanto deliberato dal Comitato di presidenza e previsto dalle
norme regolamentari . 
    La procura conferita ai Tesorieri regionali non  potra'  comunque
comprendere la facolta' di stipulare i seguenti atti: 
    compravendita di beni immobili; 
    compravendita di titoli (titoli di Stato, obbligazioni, azioni  e
simili); 
    costituzione di societa'; 
    acquisto di partecipazioni in societa' gia' esistenti; 
    concessioni di prestiti; 
    contratti di mutuo; 
    rimesse di denaro all'estero; 
    apertura di conti correnti all'estero o in valuta; 
    acquisto di valuta; 
    richiesta e rilascio di avallo  fidejussioni  o  altra  forma  di
garanzia. 
    Le norme contabili per coordinare la gestione  regionale  con  la
gestione nazionale  sono  predisposte  dall'Amministratore  nazionale
anche secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge relative ai
bilanci dei partiti politici. 
 
                               Parte 8 
 
                 GLI ORGANI DI GIURISDIZIONE INTERNA 
                    IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE 
                   I RICORSI - IL COMMISSARIAMENTO 
 
                              Art. 50. 
                       Giurisdizione esclusiva 
 
    I soci del movimento politico, i rappresentanti dei  club  «Forza
Italia» e delle altre  associazioni  riconosciute  dal  Movimento  ai
sensi degli articoli 71 e 72, sono tenuti a ricorrere preventivamente
ai  collegi  dei  probiviri  in  caso  di  controversie   riguardanti
l'attivita' del Movimento, l'applicazione dello statuto,  i  rapporti
del Movimento con i club e con le associazioni riconosciute,  nonche'
i rapporti tra questi ultimi. 
 
                              Art. 51. 
                  Collegio regionale dei probiviri 
 
    Il Collegio regionale dei probiviri e' composto da cinque  membri
effettivi  e  quattro  supplenti  eletti  a  scrutinio  segreto   dal
Consiglio  regionale,  secondo  le  modalita'  previste  da  apposito
regolamento fra i soci con almeno  quaranta  anni  di  eta'  che  non
ricoprano cariche a  livello  periferico  all'interno  del  movimento
politico. 
    Restano in carica tre anni. 
    Il Collegio regionale  dei  probiviri  nomina  nel  suo  seno  un
presidente ed un segretario del collegio. 
    Il Collegio regionale dei probiviri e' competente a giudicare nel
proprio ambito territoriale in primo grado: 
    a) le infrazioni disciplinari commesse dai  soci  del  Movimento,
salvo quanto di  competenza  esclusiva  del  collegio  nazionale  dei
probiviri; 
    b) le infrazioni alle regole di  affiliazione  commesse  da  club
«Forza  Italia»  (o  da  altre  associazioni   riconosciute)   e   le
controversie  fra  club  «Forza   Italia»   (o   altre   associazioni
riconosciute) e movimento politico; 
    c) le controversie fra i  club  «Forza  Italia»  che  interessino
direttamente l'attivita' politica del Movimento; 
    d) i ricorsi contro la revoca dell'affiliazione di un club «Forza
Italia» (o di altra associazione riconosciuta)  per  motivi  formali,
prevista dall'art. 67. 
    Tutti gli altri ricorsi aventi ad  oggetto  l'applicazione  dello
statuto, compresi i conflitti fra organi, salvo i casi di  competenza
esclusiva del Collegio nazionale dei probiviri. 
 
                            Art. 51-bis. 
            Elezione del Collegio regionale dei probiviri 
 
    I  membri  effettivi  e  supplenti  del  Collegio  regionale  dei
probiviri sono eletti dal Consiglio regionale, a  scrutinio  segreto,
con il metodo del voto limitato. 
    Ciascun membro del  Consiglio  regionale  indica  su  una  scheda
quattro nomi  per  i  membri  effettivi  e  tre  nomi  per  i  membri
supplenti. 
    Le votazioni avvengono con schede separate per i membri effettivi
e per i membri supplenti. 
    Sono proclamati eletti, fino a concorrenza dei membri effettivi o
supplenti da eleggere, i candidati con  maggior  numero  di  voti  in
ciascuna delle due votazioni. 
    Qualora i candidati cosi' eletti  fossero  meno  dei  membri  del
collegio  da  eleggere,  si  procede  a  successive  votazioni,  fino
all'elezione di tutti i membri del collegio previsti. 
    Qualora il numero  dei  membri  (effettivi  piu'  supplenti)  del
collegio si riducesse a meno di sei, occorre procedere entro  novanta
giorni alla convocazione di un Consiglio regionale per l'elezione dei
componenti mancanti. 
 
                              Art. 52. 
                  Collegio nazionale dei probiviri 
 
    Il Collegio nazionale dei probiviri e' composto da cinque  membri
effettivi  e  da  quattro  membri  supplenti  eletti  dal   Consiglio
nazionale. 
    Possono essere eletti probiviri nazionali solo i soci che abbiano
almeno quaranta anni di eta' e che non facciano parte del Comitato di
presidenza e della Conferenza dei coordinatori regionali. 
    I componenti del Collegio  nazionale  dei  probiviri  restano  in
carica tre anni. 
    Il Collegio nazionale  dei  probiviri  nomina  nel  suo  seno  un
Presidente ed un segretario del Collegio. 
    Il Collegio nazionale dei probiviri e' competente a giudicare: 
    a) le infrazioni disciplinari commesse dai soci del Movimento che
ricoprano cariche  nazionali  oppure  siano  coordinatori  regionali,
parlamentari, Presidenti di regione; 
    b) i ricorsi relativi ai congressi  provinciali  e  delle  dodici
grandi citta'; 
    c) i ricorsi relativi alla conformita' allo  statuto  degli  atti
adottati dagli organi del Movimento regionali e nazionali; 
    d)  i  ricorsi  aventi  ad  oggetto  conflitti  fra  organi   del
Movimento, nei casi in  cui  sia  coinvolto  un  organo  regionale  o
nazionale; 
    e) i ricorsi contro le operazioni elettorali e  la  proclamazione
degli eletti nel Congresso nazionale, con esclusione del Presidente e
dei membri elettivi del Comitato di presidenza. 
    In ordine alle decisioni di cui ai precedenti punti  il  Collegio
nazionale dei probiviri e' giudice  unico  non  appellabile.  Per  le
infrazioni disciplinari di  cui  alla  lettera  a)  dell'art.  51  e'
ammessa l'impugnazione per revocazione avanti lo  stesso  organo,  in
relazione a fatti non conosciuti all'epoca del giudizio. 
    Il Collegio nazionale dei probiviri e' giudice  d'appello  contro
le decisioni dei Collegi regionali dei probiviri. 
 
                             Art 52-bis. 
            Elezione del Collegio nazionale dei probiviri 
 
    I  membri  effettivi  e  supplenti  del  Collegio  nazionale  dei
probiviri sono eletti dal Consiglio nazionale, a  scrutinio  segreto,
con il metodo del voto limitato. 
    Ciascun membro del  Consiglio  nazionale  indica  su  una  scheda
quattro nomi  per  i  membri  effettivi  e  tre  nomi  per  i  membri
supplenti. 
    Le votazioni avvengono con schede separate per i membri effettivi
e per i membri supplenti. 
    Sono proclamati eletti, fino a concorrenza dei membri effettivi o
supplenti da eleggere, i candidati con  maggior  numero  di  voti  in
ciascuna delle due votazioni. 
    Qualora i candidati cosi' eletti  fossero  meno  dei  membri  del
Collegio  da  eleggere,  si  procede  a  successive  votazioni,  fino
all'elezione di tutti i membri del Collegio previsti. 
    Qualora il numero  dei  membri  (effettivi  piu'  supplenti)  del
Collegio si riducesse a meno di sei, occorre procedere entro  novanta
giorni alla convocazione di un Consiglio nazionale per l'elezione dei
componenti mancanti. 
 
                              Art. 53. 
          Decisioni dei Collegi dei probiviri. Impugnazione 
         Dimissioni o impedimento permanente di un proboviro 
 
    I Collegi  regionali  ed  il  Collegio  nazionale  dei  probiviri
decidono a maggioranza con l'intervento di almeno quattro membri,  di
cui due effettivi. 
    La decisione del Collegio regionale dei probiviri e'  impugnabile
avanti al Collegio nazionale dei probiviri. Il provvedimento  assunto
in secondo grado dal Collegio nazionale dei probiviri e' definitivo. 
    In caso di dimissioni o impedimento permanente di uno dei  membri
effettivi di un Collegio di probiviri,  questi  viene  sostituito  da
colui che sia risultato primo dei non eletti nella relativa elezione;
in mancanza assume la carica di membro effettivo il membro  supplente
piu' anziano. Qualora complessivamente i membri del Collegio  fossero
meno  di  sei  si  procede  ad  elezione  suppletiva  dei  componenti
mancanti. 
 
                              Art. 54. 
              Impugnazione dell'elezione del Presidente 
          e dei membri elettivi del Comitato di presidenza 
 
    Competente in grado  unico  a  risolvere  le  questioni  relative
all'elezione del Presidente e dei sei membri elettivi del Comitato di
presidenza e' il Collegio nazionale  dei  probiviri  integrato  dalla
presenza dei capigruppo di Camera, Senato e Parlamento europeo. 
    La delibera e' assunta a maggioranza con la  presenza  di  almeno
sei componenti di cui almeno tre probiviri effettivi. 
 
                              Art. 55. 
                      Procedimento disciplinare 
 
    Ogni iscritto che ritenga  sia  stata  violata  una  norma  dello
statuto o che sia stata commessa una  infrazione  disciplinare  o  un
atto comunque lesivo della integrita' morale del  Movimento  o  degli
interessi politici dello stesso, puo' promuovere con ricorso  scritto
il  procedimento  disciplinare  avanti  al  Collegio  dei   probiviri
competente. Il procedimento disciplinare si svolge nel rispetto delle
regole del contraddittorio  e  del  diritto  di  difesa,  secondo  la
normativa regolamentare approvata dal Comitato di presidenza. 
    Le sedute degli organi giudicanti non sono pubbliche. 
    Il procedimento disciplinare non puo' durare oltre trenta  giorni
per ogni grado di giudizio. Il termine  per  le  impugnazioni  e'  di
dieci giorni dalla comunicazione della decisione all'interessato. 
    Le decisioni vengono depositate presso la segreteria del Collegio
giudicante  e  ciascun  socio  puo'  prenderne  visione.  Gli  stessi
principi si applicano ai procedimenti nei confronti di organi di club
«Forza Italia» (o di altre associazioni riconosciute dal Movimento). 
 
                              Art. 56. 
                         Misure disciplinari 
 
    Le misure disciplinari sono: 
    a) il richiamo; 
    b) la sospensione; 
    c) l'espulsione; 
    d) la revoca dell'affiliazione nel caso di infrazione commessa da
club  «Forza  Italia»  (o   altra   associazione   riconosciuta   dal
Movimento). 
    Il richiamo e' inflitto per fatti di lieve entita'. 
    La sospensione e' inflitta per gravi mancanze, oppure in caso  di
recidiva o in caso di svolgimento di attivita'  contrastanti  con  le
direttive degli  organi  del  Movimento  qualora  cio'  non  comporti
l'espulsione. 
    L'espulsione e' inflitta per infrazioni gravi alla disciplina del
Movimento o per indegnita' morale o politica. 
    Equivale all'espulsione la revoca dell'affiliazione  di  un  club
«Forza Italia» (o di altra associazione riconosciuta dal Movimento). 
    Il provvedimento di espulsione o di revoca  dell'affiliazione  e'
sempre reso di pubblico dominio. 
 
                              Art. 57. 
                            Altri ricorsi 
 
    I ricorsi in tutte le  materie  di  competenza  dei  Collegi  dei
probiviri possono essere presentati da chiunque sia socio e vi  abbia
diretto interesse personale o quale rappresentante di un club  «Forza
Italia» o altra associazione affiliata. I ricorsi sono presentati  in
forma scritta alla segreteria del Collegio competente nel termine  di
trenta giorni dall'evento oggetto della controversia, salvo  che  sia
diversamente disposto. 
    I ricorsi per nullita' dei congressi provinciali e dei  congressi
delle grandi citta' devono essere presentati, anche a mezzo  telefax,
entro dieci giorni dalla data del congresso a pena di decadenza. 
    Il Comitato di presidenza approva il  regolamento  relativo  alla
procedura da adottare per la presentazione e decisione  dei  ricorsi,
sempre nel rispetto del principio del contraddittorio e  del  diritto
di difesa. 
 
                              Art. 58. 
                          Commissariamento 
 
    Il Comitato di  presidenza  puo',  ove  ricorrano  gravi  motivi,
commissariare gli organi nazionali delle  organizzazioni  interne  al
Movimento. 
    Analogamente il Comitato di presidenza, sempre nel caso ricorrano
gravi  motivi,  puo'  sciogliere  qualsiasi  organo  del   Movimento,
nominando un Commissario per il tempo necessario alla  ricostituzione
dell'organo. 
    Sono da considerarsi  sempre  motivi  gravi  l'impossibilita'  di
funzionamento  di   un   organo   Collegiale,   la   commissione   di
irregolarita'   di   carattere   amministrativo   e   la    manifesta
inadeguatezza a conseguire gli obiettivi preposti. 
    In casi gravi ed urgenti il Presidente direttamente, o  delegando
il  responsabile  nazionale  organizzazione,  puo'  adottare  in  via
immediata provvedimenti temporanei di commissariamento  che  dovranno
essere convalidati dal Comitato di presidenza  nella  prima  riunione
successiva all'emissione del provvedimento. 
 
                            Art. 58-bis. 
                     Chiusura organi periferici 
 
    Qualora in un comune il numero dei soci scenda  sotto  il  minimo
previsto dall'art. 30 comma 1, il settore adesioni ne  da'  immediata
comunicazione al coordinatore  provinciale,  il  quale  provvede  nel
termine  massimo  di  sei  mesi  -  se  nel  frattempo  non  si   sia
ricostituito il numero minimo di aderenti necessario - a chiudere  il
relativo coordinamento comunale e, se lo ritiene  opportuno,  propone
al comitato provinciale di nominare un delegato comunale. 
    Nessun altro organo del Movimento puo' essere sottoposto a misure
di scioglimento, sospensione o chiusura, se non nei casi di procedura
commissariale di cui all'art. 58. 
 
                              Art. 59. 
              Sospensione dall'attivita' del Movimento 
 
    In  casi  di  particolare  gravita'  il  responsabile   nazionale
organizzazione puo' decidere in via immediata di sospendere un  socio
dall'attivita' del Movimento. In tal  caso  e'  aperto  d'ufficio  un
procedimento disciplinare, nei confronti dell'interessato innanzi  al
Collegio dei probiviri  competente.  Il  giudizio  definitivo  dovra'
essere emesso entro tre mesi dalla sospensione.  I  provvedimenti  di
sospensione dovranno essere convalidati dal  Comitato  di  presidenza
nella prima riunione successiva all'emissione del provvedimento. 
 
                               Parte 9 
 
                 RAPPORTI CON I CLUB «FORZA ITALIA» 
 
                              Art. 60. 
                  Denominazione club «Forza Italia» 
 
    Possono utilizzare la denominazione club  «Forza  Italia»,  e  le
relative composizioni grafiche, solo le associazioni che  essendo  in
possesso dei requisiti  sotto  indicati,  ne  facciano  richiesta  al
movimento politico «Forza Italia» e da  questo  vengano  riconosciute
idonee. 
    Il riconoscimento comporta l'affiliazione al movimento politico. 
 
                              Art. 61. 
                 Caratteristiche per l'affiliazione 
 
    Per essere affiliati al movimento politico «Forza Italia», i club
devono avere la forma di associazioni non riconosciute senza scopo di
lucro, con statuto conforme al  modello  approvato  dal  Comitato  di
presidenza e comprendenti non meno di venticinque soci. 
    Sono ammesse norme  statutarie  difformi  dal  modello  approvato
purche' ne vengano rispettate le caratteristiche fondamentali. 
    In ogni caso i seguenti principi non ammettono  deroghe,  i  club
devono: 
    a) essere libere associazioni di cittadini che si  propongono  di
sviluppare  iniziative  culturali  sociali  e  politiche  volte  alla
diffusione dell'ideale liberal-democratico; 
    b) avere organi rappresentativi  liberamente  e  democraticamente
eletti; 
    c) consentire la massima liberta' di iscrizione  e  di  dibattito
politico interno. 
    I club con meno di venticinque soci hanno tre mesi di tempo dalla
data della domanda di affiliazione per  integrare  il  numero  minimo
richiesto.  In  mancanza  di   raggiungimento   del   numero   minimo
l'affiliazione viene revocata. 
    La domanda di affiliazione comporta  l'accettazione  delle  norme
contenute nel presente statuto e della giurisdizione dei probiviri. 
 
                              Art. 62. 
                    Riconoscimento e affiliazione 
 
    Il riconoscimento dei club e  la  conseguente  loro  affiliazione
avviene ad opera dell'ufficio nazionale dei club  previa  istruttoria
in sede locale. 
 
                              Art. 63. 
         Partecipazione al movimento politico «Forza Italia» 
 
    Coloro che aderiscono al movimento politico  «Forza  Italia»  pur
non appartenendo  ad  alcun  club  affiliato  (o  altra  associazione
affiliata)  sono  tenuti,  nel  termine  stabilito  dal  Comitato  di
presidenza, ad  associarsi  ad  un  club  «Forza  Italia»  per  poter
svolgere attivita' politica locale. 
 
                              Art. 64. 
                         Attivita' politica 
 
    L'affiliazione  del  club  comporta  l'accettazione  della  linea
politica  deliberata  dagli  organi  del  movimento  politico  «Forza
Italia» e l'accettazione del coordinamento delle proprie  iniziative,
aventi valenza politica, da parte  dei  dirigenti  locali  di  «Forza
Italia». 
 
                              Art. 65. 
                         Contributo annuale 
 
    I club affiliati si impegnano a versare ogni  anno  al  movimento
politico il contributo determinato dal Comitato di presidenza. 
 
                              Art. 66. 
                      Revoca dell'affiliazione 
 
    L'affiliazione puo' essere revocata per motivi formali (quali  la
perdita di caratteristiche oggettive necessarie per l'affiliazione) o
in seguito a procedimento disciplinare. 
    Nel primo caso provvede l'ufficio nazionale club che,  constatata
la   perdita   di   una   o   piu'    caratteristiche    fondamentali
dell'associazione affiliata, comunica la revoca dell'affiliazione  al
club (o associazione) interessato. Il provvedimento  di  revoca  puo'
essere impugnato con ricorso al Collegio regionale dei probiviri.  La
decisione e' appellabile avanti al Collegio nazionale dei probiviri. 
    Nel  secondo   caso   (procedimento   disciplinare)   la   revoca
dell'affiliazione  e'  pronunciata  in  prima  istanza  dal  Collegio
regionale dei probiviri ed in seconda istanza dal Collegio  nazionale
dei probiviri.  La  revoca  dell'affiliazione  determina  l'immediata
decadenza dal diritto di uso della denominazione club «Forza  Italia»
e di tutte le relative utilizzazioni grafiche. 
    Si applicano le norme contenute nella parte 8 dello statuto. 
 
                              Art. 67. 
                 Motivi di revoca dell'affiliazione 
 
    Sono   considerati   gravi   motivi   comportanti    la    revoca
dell'affiliazione  tutti  i  comportamenti  in  contrasto   con   gli
interessi politici del Movimento, come lo svolgimento di attivita' in
favore di altre formazioni politiche o di candidati non  appartenenti
alle liste o ai gruppi «Forza Italia». 
    E'  altresi'  motivo  di  revoca  il  comprovato  svolgimento  di
attivita'  illecite  nella  sede  del  club   o   in   occasione   di
manifestazioni o altre attivita' organizzate dal club o alle quali il
club partecipi o che comunque coinvolgano  l'immagine  del  movimento
politico «Forza Italia». 
 
                              Art. 68. 
                            Controversie 
 
    Sono devolute al giudizio dei probiviri le controversie fra  club
che comportino un interesse specifico del Movimento e le controversie
fra club e movimento politico. 
 
                              Art. 69. 
                   Rapporti con altre associazioni 
 
    Il Comitato di presidenza puo' deliberare l'affiliazione di altre
associazioni vicine al  movimento  politico  «Forza  Italia»  che  si
occupino di particolari  settori  purche'  presentino,  in  linea  di
massima, le stesse caratteristiche richieste per  l'affiliazione  dei
club: i soci di tali associazioni  acquisiscono,  nei  confronti  del
movimento politico, i medesimi diritti e doveri  dei  soci  dei  club
«Forza Italia». 
 
                              Parte 10 
 
                 ORGANIZAZZIONI INTERNE AL MOVIMENTO 
 
                              Art. 70. 
                      Organizzazione giovanile 
 
    In seno  al  movimento  politico  «Forza  Italia»  e'  costituita
l'organizzazione interna denominata «Forza Italia» - Giovani  per  la
liberta', cui possono partecipare i soci dai 14 ai 28 anni compiuti. 
    «Forza Italia» - Giovani per  la  liberta'  persegue  i  medesimi
scopi  del  movimento  politico  «Forza   Italia»   con   particolare
attenzione   al   mondo   giovanile,   nell'ambito   della    scuola,
dell'universita',  del  lavoro  e  delle  attivita'  sociali   e   di
solidarieta'. 
    «Forza Italia» - Giovani per la liberta' ha una propria struttura
organizzativa, determinata con regolamento approvato dal Comitato  di
presidenza. 
    Le risorse economiche di «Forza Italia» - Giovani per la liberta'
vengono stabilite di anno in anno dal Comitato  di  presidenza.  Tali
risorse non possono  in  ogni  caso  essere  inferiori  all'ammontare
complessivo   delle    quote    associative    versate    dai    soci
all'organizzazione giovanile. 
    I predetti fondi cosi' attribuiti vengono gestiti direttamente da
«Forza Italia» - Giovani per la liberta' secondo quanto stabilito  in
merito dal regolamento. 
    I responsabili di «Forza  Italia»  -  Giovani  per  la  liberta',
locali e nazionali eletti in  apposite  assemblee,  partecipano  agli
organismi del Movimento ed  alle  varie  articolazioni  organizzative
secondo le disposizioni dello statuto e del  regolamento  predisposto
dal Comitato di presidenza. 
    I soci di eta' inferiore ai 18 anni esercitano il loro diritto di
elettorato attivo esclusivamente  nell'ambito  del  Movimento  «Forza
Italia» -  Giovani  per  la  liberta'  secondo  quanto  previsto  dal
regolamento di «Forza Italia» - Giovani per la liberta'. 
    I  minori  di  18  anni  non  possono  assumere   incarichi   con
rappresentativita' esterna a nessun livello, ne' in «Forza Italia»  -
Giovani per la liberta' ne' in «Forza Italia». 
 
                              Art. 71. 
        Attivita' di «Forza Italia» - Giovani per la liberta' 
 
    «Forza Italia» - Giovani per la liberta' opera nel rispetto della
linea politica del Movimento  deliberata  dagli  organi  nazionali  e
locali; i suoi componenti  sono  sottoposti  alla  giurisdizione  dei
probiviri. 
 
                              Art. 72. 
                    «Forza Italia» Azzurro donna 
 
    Le socie del Movimento  possono  partecipare  alle  attivita'  di
«Forza Italia» Azzurro donna attraverso le articolazioni regionali  e
locali,  secondo  quanto  previsto  dal  presente   statuto   e   dai
regolamenti. 
    «Forza  Italia»   Azzurro   donna   promuove   e   valorizza   la
partecipazione della  donna  alla  politica  e  ne  approfondisce  le
problematiche. 
    Coordina  e  promuove  l'attivita'   legislativa,   politica   ed
organizzativa nelle materie che toccano il mondo delle donne. 
    Ad essa fanno riferimento coloro che si occupano  della  materia,
in ambito nazionale, parlamentare, locale,  nell'organizzazione,  nei
dipartimenti, negli incarichi istituzionali esterni. 
 
                            Art. 72-bis. 
                       «Forza Italia» seniores 
 
    I soci del  Movimento  di  eta'  superiore  ai  65  anni  possono
partecipare a «Forza Italia» seniores, organizzazione  nazionale  con
articolazioni regionali e locali. 
    «Forza Italia» seniores promuove la partecipazione  dei  soci  di
eta' superiore ai 65 anni alla vita politica ed  alle  attivita'  del
Movimento. 
    Elabora  studia  e  promuove  iniziative   anche   di   carattere
legislativo, volte alla valorizzazione sociale dei seniores. 
    I rappresentanti  di  «Forza  Italia»  seniores  partecipano  con
propri rappresentanti  agli  organi  del  Movimento,  ed  alle  varie
articolazioni organizzative secondo quanto previsto dallo  statuto  e
dai regolamenti. 
 
                              Parte 11 
 
                         DISPOSIZIONI FINALI 
 
                              Art. 73. 
           Potere regolamentare del Comitato di presidenza 
 
    Il Comitato di presidenza provvede  all'emanazione  di  tutte  le
norme regolamentari necessarie per l'esecuzione del presente statuto. 
 
                              Art. 74. 
                        Modifiche statutarie 
 
    Le  modifiche  statutarie  sono  di  competenza   del   Congresso
nazionale e del Consiglio nazionale.  Le  delibere  di  entrambi  gli
organi sono approvate con il voto favorevole  della  maggioranza  dei
presenti purche'  costituiscano  almeno  i  due  terzi  degli  aventi
diritto al voto. 
 
                              Parte 12 
 
                      DISPOSIZIONI TRANSITORIE 
 
    VIII) Le scadenze dei mandati introdotte con le  norme  approvate
nel Consiglio nazionale del 4 agosto 2015 si  intendono  considerando
la data di effettiva assunzione del corrispondente incarico, anche se
attribuito con modalita'  diverse  da  quelle  previste  dalle  nuove
norme. 
    IX) Fino al 30  settembre  2015  il  Comitato  di  presidenza  e'
autorizzato ad apportare le ulteriori modifiche allo statuto  che  si
rendessero necessarie - su richiesta della  Commissione  di  garanzia
degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti  dei
partiti politici - per l'iscrizione  del  movimento  politico  «Forza
Italia» al registro dei partiti politici previsto  dal  decreto-legge
28 dicembre 2013, n. 149, convertito con legge 21 febbraio  2014,  n.
13. 
 
 
 
                   STATUTO DEL MOVIMENTO POLITICO 
                         «PROGETTO TRENTINO» 
 
                               Art. 1. 
                            Denominazione 
 
    La denominazione del Movimento politico con  forma  giuridica  di
associazione non riconosciuta  e'  «Progetto  trentino»  (di  seguito
Movimento). 
 
                               Art. 2. 
                     Contrassegno del Movimento 
 
    Il Movimento «Progetto trentino» ha un proprio  contrassegno  con
le seguenti  caratteristiche:  «Lettere  "P"  e  "t"  rispettivamente
maiuscola e minuscola disposte una di seguito all'altra, in carattere
bastoncino, la "P" in colore arancione  e  la  "t"  in  colore  rosso
ciliegia, inferiormente a quest'ultima e' posta la scritta  "Progetto
trentino" in carattere bastoncino di colore rosso ciliegia,  disposta
su due righe; il tutto in un cerchio bianco  con  un  piccolo  uncino
esterno in basso a sinistra. 
    Tale cerchio e' a sua volta inscritto  in  un  altro  cerchio  di
colore rosso carminio sfumato in rosso ciliegia». 
    Detto contrassegno si allega al presente statuto sotto la lettera
«A». 
    Puo', di volta in volta, essere stabilito  che  il  medesimo  sia
integrato,  a  seconda  dell'utilizzo,  su  proposta  del   consiglio
direttivo e deliberazione del comitato provinciale, mediante aggiunta
di simboli, nomi o diciture all'interno di esso, senza  tuttavia  che
la nuova parte aggiunta venga per questo a costituire permanentemente
parte del simbolo stesso. 
 
                               Art. 3. 
                         Scopo del Movimento 
 
    «Progetto trentino» e' un Movimento che ha il fine di attuare  un
programma politico che attingendo ai valori della storia  trentina  e
della sua proiezione europeista, pone alla base della propria  azione
politica ed istituzionale,  improntata  ai  principi  di  democrazia,
liberta', giustizia, uguaglianza e solidarieta' sociale: 
    la tradizione cristiana che e' alla radice dell'umanesimo  e  del
solidarismo della gente trentina; 
    la visione dell'autonomia in un confronto con le altre tradizioni
liberali, democratiche e riformiste; 
    la partecipazione democratica dei cittadini alla vita politica ad
ogni livello politico ed istituzionale; 
    l'identita' territoriale e  l'idea  dell'integrazione  in  ambito
europeo, dando seguito all'intuizione degasperiana  della  necessita'
di un'Europa unita; 
    la coesione sociale, la  solidarieta',  la  valorizzazione  degli
universi della cooperazione dell'associazionismo,  del  volontariato,
del privato sociale; 
    il  principio  di  sussidiarieta',  in  particolare   nella   sua
dimensione «orizzontale»; 
    lo sviluppo durevole e le sfide della modernizzazione; 
    la cittadinanza responsabile e la liberta' attiva, in particolare
in  rapporto  alle  nuove  sfide  che  provengono  dai  fenomeni   di
immigrazione; 
    l'etica della responsabilita'; 
    la promozione delle relazioni umane  autentiche,  l'amicizia,  la
centralita' della persona e il perseguirne il benessere individuale e
sociale; 
    il vero senso di  liberta',  rispondente  alla  maturita'  civile
della gente trentina e al piu' alto sviluppo delle sue energie. 
    Il Movimento promuove il proprio  programma  attraverso  l'azione
politica dei suoi aderenti, dei suoi sostenitori e simpatizzanti e di
tutti coloro  che  si  riconoscono  nei  progetti  di  partecipazione
all'amministrazione  e  al  governo  delle  istituzioni,  anche  solo
attraverso  l'espressione  del  proprio  voto,  in  occasione   delle
consultazioni elettorali cui «Progetto trentino» prendera' parte  con
la presentazione di proprie liste di candidati. 
    «Progetto trentino» ha, pertanto, come proprio  principale  scopo
quello della partecipazione con liste di propri candidati,  anche  in
collegamento, in  unione  o  in  via  congiunta  con  altre  forze  e
formazioni politiche, alle consultazioni elettorali che  si  terranno
per  il  rinnovo  degli   organi   politici   rappresentativi   delle
istituzioni ad ogni livello ed  in  particolare  per  l'elezione  del
Presidente della Provincia autonoma di Trento,  per  il  rinnovo  del
consiglio regionale e provinciale, per l'elezione dei sindaci  e  per
il rinnovo dei  consigli  comunali,  oltre  che  per  l'elezione  dei
componenti di ogni altro consesso politico o amministrativo di cui e'
previsto il rinnovo elettivo. 
    Il Movimento  ha,  infine,  come  ulteriore  scopo  quello  della
partecipazione al dibattito e, in generale, all'attivita' politica  e
istituzionale, in ogni sede politica e in ogni sede istituzionale, in
ogni sua tradizionale forma e, segnatamente,  attraverso  l'attivita'
dei gruppi costituiti nelle varie sedi istituzionali, secondo  quanto
previsto nei relativi regolamenti. 
 
                               Art. 4. 
                         Sede del Movimento 
 
    Il Movimento ha sede legale in Trento in via Alcide Degasperi  n.
114. L'indirizzo della sede potra' essere  trasferito,  con  delibera
del comitato provinciale, sul territorio della Provincia autonoma  di
Trento. 
 
                               Art. 5. 
                        Iscritti al Movimento 
 
    Sono  iscritti  al  Movimento  «Progetto  trentino»  i  fondatori
comparenti   nell'atto    costitutivo,    nonche'    gli    associati
all'associazione culturale e di pensiero politico «Progetto trentino»
salvo espressa dichiarazione di non adesione  al  Movimento,  nonche'
coloro la cui iscrizione risulti accettata dal consiglio direttivo  e
siano in regola con il versamento della quota annuale. 
    Possono partecipare al Movimento, secondo modalita' definite  dal
consiglio direttivo, coloro che riterranno di riconoscersi  nei  suoi
valori fondanti, anche come esemplificati all'art. 3 che  precede,  e
che ne condivideranno i programmi elettorali e  di  funzionamento  di
volta in volta elaborati e condivisi. 
    Costituisce dovere degli aderenti al Movimento  il  rispetto  del
presente statuto e di ogni altra decisione assunta in conformita'  ad
esso, all'atto costitutivo e a qualsiasi altro accordo stipulato  per
il funzionamento del Movimento e per l'attuazione dei  suoi  scopi  e
delle sue finalita', ivi aggiunti gli  eventuali  accordi  da  questo
stipulati con altri movimenti o formazioni politiche o  altri  terzi.
Il mancato rispetto dei  doveri  fra  gli  aderenti  puo'  costituire
ragione di estromissione  dal  Movimento,  deliberata  dal  consiglio
direttivo. 
 
                               Art. 6. 
                    La partecipazione della donna 
 
    Il Movimento riconosce alla donna il proprio  fondamentale  ruolo
nella moderna societa'. Favorisce pertanto il suo inserimento ad ogni
livello,  negli  organi  direttivi  del  Movimento  e  nei  posti  di
responsabilita' nelle cariche pubbliche, garantendo il pieno rispetto
e la dignita' della donna. 
    Il Movimento promuove la  partecipazione  politica  delle  donne.
Favorisce le pari opportunita' tra i sessi nelle candidature  per  le
assemblee  elettive  e  favorisce  la  parita'  nei  suoi   organismi
dirigenti ed esecutivi prevedendo che nessuno  dei  due  sessi  possa
essere rappresentato in  misura  superiore  ai  due  terzi.  Promuove
inoltre la partecipazione attiva della donne  alla  politica  con  il
sostegno al movimento femminile. In  tale  prospettiva  il  Movimento
promuove la costituzione di un movimento femminile composto da  tutte
le iscritte. 
 
                               Art. 7. 
                    La partecipazione dei giovani 
 
    Il Movimento favorisce  e  segue  con  particolare  interesse  ed
attenzione l'organizzazione  dei  gruppi  giovanili  nell'ambito  del
Movimento stesso, affinche' in essi si sviluppi  la  coscienza  e  la
cultura  politica  popolare  accompagnate  dal  piu'  alto  senso  di
responsabilita' per la difesa degli  inalienabili  diritti  morali  e
civili  del  nostro  popolo,  della  liberta'  e   della   democrazia
nell'ambito di una ordinata e progredita civilta' europea. 
    Il Movimento promuove la costituzione di un  Movimento  giovanile
composto da tutti gli iscritti che non  abbiano  ancora  compiuto  il
ventiseiesimo anno di eta'. 
 
                               Art. 8. 
                          Quota associativa 
 
    Gli iscritti, la cui eta' minima di adesione e' di 16 anni,  sono
tenuti al pagamento della quota associativa annuale il cui importo e'
deliberato annualmente dal consiglio  direttivo.  Tale  importo  puo'
essere aumentato in relazione ad incarichi elettivi o in  istituzioni
dell'aderente. 
    Le quote annuali devono essere versate  in  unica  soluzione  nei
termini stabiliti dal consiglio direttivo. 
    Esse  sono  dovute   per   l'intero   anno   solare   in   corso,
indipendentemente dal momento dell'avvenuta iscrizione da  parte  dei
nuovi aderenti. 
    Gli iscritti di nuova ammissione devono provvedere al  versamento
della quota dovuta contestualmente alla domanda per poter far parte a
tutti gli effetti del Movimento. La quota verra' restituita  in  caso
di non ammissione al Movimento. 
    Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, ne'  in  caso
di  scioglimento  del  Movimento,  ne'  sono  trasmissibili,  essendo
l'adesione strettamente personale. 
    I dati personali degli iscritti/e sono  trattati  nell'osservanza
delle  normative  vigenti  a  tutela  della  riservatezza  dei   dati
personali in ottemperanza a quanto disposto dal  decreto  legislativo
n. 196/2003,  c.d.  Codice  della  privacy,  successive  modifiche  e
relative delibere. Saranno pertanto archiviati in armadi  chiusi  per
il cartaceo e in software protetti quelli informatici. 
 
                               Art. 9. 
                  Perdita dello status di iscritto 
 
    Lo status di iscritto deve risultare da apposito registro  tenuto
a cura del consiglio direttivo. 
    Tale status puo' venir meno per i seguenti motivi: 
    a) in caso di decesso del socio; 
    b) per decadenza e cioe' per la perdita di qualcuno dei requisiti
in base ai quali e' avvenuta l'ammissione; 
    c)  per  delibera  di  esclusione  del  consiglio  direttivo  per
accertati motivi di incompatibilita',  per  aver  contravvenuto  alle
norme ed obblighi del presente statuto e degli eventuali regolamenti,
per aver arrecato grave pregiudizio o danni  morali  o  materiali  al
Movimento, per essersi iscritto o essersi presentato alle elezioni in
altre formazioni politiche, per morosita' nel pagamento  delle  quote
dovute, per interdizione, inabilitazione o  condanna  del  socio  per
reati gravi in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa,  per
condotta contraria alle leggi e all'ordine pubblico  e  comunque  nei
casi previsti all'art. 5; 
    d) per recesso, da notificarsi con lettera raccomandata A.R.,  al
Presidente dell'associazione, o recapitata a mano presso la sede  del
movimento con efficacia dalla data di ricezione. 
    L'assunzione di qualsiasi provvedimento di esclusione per i  casi
contemplati  deve  essere  comunicata  all'interessato  con   lettera
raccomandata A.R.  L'esclusione  ha  effetto  dal  trentesimo  giorno
successivo alla notifica del provvedimento di  esclusione,  il  quale
deve contenere le  motivazioni  per  le  quali  lo  stesso  e'  stato
assunto. 
    L'iscritto colpito  da  provvedimento  di  esclusione  puo'  fare
ricorso al Collegio dei probiviri entro trenta giorni dalla notifica. 
    La riammissione puo' essere richiesta solo dopo che siano cessate
le cause che hanno determinato l'esclusione. 
    Fermo restando quanto previsto in materia di recesso  dal  codice
civile, nonche' il  rispetto  degli  obblighi  assunti  fino  a  quel
momento nei confronti del Movimento, l'iscritto receduto  non  potra'
vantare  alcun  diritto  in  ordine  alle  attivita'  svolte  per  la
realizzazione anche parziale degli obiettivi del Movimento. 
 
                              Art. 10. 
                        Organi del Movimento 
 
    Sono organi del Movimento: 
    a) il congresso; 
    b) il comitato provinciale; 
    c) il consiglio direttivo; 
    d) il Presidente; 
    e) il vice Presidente; 
    f) i coordinamenti territoriali e i relativi coordinatori; 
    g) il Tesoriere; 
    h) il Collegio dei probiviri; 
    i) il collegio dei revisori dei conti. 
 
                              Art. 11. 
                            Il congresso 
 
    Il congresso e' l'organo plenario e sovrano composto da tutti gli
iscritti nel  registro  tenuto  a  cura  del  consiglio  direttivo  e
rappresenta  l'universalita'   degli   associati   stessi.   Le   sue
deliberazioni,  prese  in  conformita'  alla  legge  ed  al  presente
statuto,  vincolano  tutti  gli   aderenti   anche   se   assenti   o
dissenzienti. 
 
                              Art. 12. 
                     Convocazione del congresso 
 
    Il congresso, di norma, e' convocato dal Presidente ogni tre anni
e provvede alla  nomina  del  Presidente,  dei  membri  del  comitato
provinciale, del collegio dei revisori dei conti e del  Collegio  dei
probiviri. Puo' essere  convocato  anche  fuori  dalla  sede  sociale
purche' nel territorio dell'Unione europea. 
    Il congresso puo' inoltre  essere  convocato  ogni  qualvolta  il
consiglio direttivo ne ravvisi la necessita' o quando  ne  sia  fatta
richiesta motivata al consiglio direttivo da  almeno  un  quinto  dei
tesserati. 
    I congressi sono convocati con  avviso  contenente  l'indicazione
del giorno,  dell'ora,  del  luogo  dell'adunanza  e  l'elenco  delle
materie da trattare spedito ad ogni tesserato mediante lettera, fax o
e-mail, all'indirizzo indicato dal tesserato stesso, oppure  a  mezzo
pubblicazione sul sito internet del  Movimento  almeno  sette  giorni
prima della data fissata. 
    L'avviso di convocazione fissa  anche  la  data  per  la  seconda
convocazione, ove del caso. 
 
                              Art. 13. 
                     Deliberazioni del congresso 
 
    Le deliberazioni del congresso  ordinario  e  straordinario  sono
prese in prima convocazione  a  maggioranza  di  voti  dei  presenti,
purche' essi siano almeno la meta' degli aventi diritto al  voto.  In
seconda convocazione le deliberazioni sono  prese  a  maggioranza  di
voti dei presenti, qualunque sia il numero degli intervenuti. 
    Nelle deliberazioni che riguardano eventuali azioni per  la  loro
responsabilita'  o  nelle  quali  gli   stessi   siano   direttamente
coinvolti, i membri del consiglio  direttivo  non  hanno  diritto  di
voto. 
    Non e' ammesso il voto per corrispondenza. 
 
                              Art. 14. 
             Presidenza del congresso e verbalizzazione 
 
    Il congresso e' presieduto dal Presidente o, in sua assenza,  dal
vice Presidente assistito  da  un  segretario  eletto  dal  congresso
stesso. 
    Delle  riunioni  dei  congressi  sono  redatti  processi  verbali
firmati dal Presidente e dal segretario. 
 
                              Art. 15. 
                  Espressione del voto in congresso 
 
    Il congresso vota normalmente per alzata di  mano;  su  decisione
del Presidente per argomenti di particolare importanza, in ogni  caso
ed in via tassativa se si tratta di questioni riguardanti persone, la
votazione e' effettuata con scrutinio segreto. 
    Il Presidente, in questo  caso,  propone  due  scrutatori  tra  i
presenti che  vengono  nominati  dal  congresso  e  incaricati  dello
svolgimento delle attivita' connesse al voto e al suo spoglio. 
    E' possibile  derogare  a  tale  criterio  quando  si  tratti  di
votazioni in presenza di  un  unico  candidato  o  di  un  numero  di
candidati pari alle cariche disponibili, per cui e' ammesso  il  voto
palese per alzata di mano in caso non pervengano  richieste  di  voto
segreto.  Tale  deroga  deve  essere  preventivamente  approvata  dal
congresso con voto palese ad alzata di mano. Se il 20%  degli  aventi
diritto presenti e'  contrario  si  procede  comunque  con  scrutinio
segreto. 
    Al fine di dare  concreta  attuazione  al  principio  delle  pari
opportunita' tra i sessi contenuto nell'art. 51  della  Costituzione,
nelle votazioni all'interno  degli  organi  collegiali,  ogni  avente
diritto al voto puo' esprimere sino a tre preferenze, in tal caso  la
terza deve essere di sesso diverso. Allo steso scopo viene  garantita
la  rappresentanza  a  raggruppamenti  di  minoranza   nel   comitato
provinciale del Movimento, ove presenti e superino la soglia del  20%
degli aderenti. 
    Al fine di garantire la rappresentanza delle minoranze interne al
Movimento, ove presenti, la nomina dei delegati e dei membri proposti
per la  carica  di  consigliere  avviene  con  il  sistema  del  voto
limitato. Ciascun elettore potra' esprimere la sua preferenza per  un
numero di candidate o  candidati  non  superiore  al  65%  di  quelli
assegnati all'ambito arrotondati per eccesso. 
 
                              Art. 16. 
                 Materie di competenza del congresso 
 
    Il congresso in sede ordinaria e' chiamato a: 
    a) approvare o comunque  determinare  il  programma  e  la  linea
politica; 
    b) eleggere il Presidente; 
    c) eleggere i membri  del  comitato  provinciale,  i  membri  del
collegio dei revisori dei conti e del Collegio dei probiviri; 
    d) deliberare sulle direttive di ordine generale del Movimento da
impartire al consiglio direttivo e sull'attivita' da esso svolta o da
svolgere nei vari settori di competenza; 
    e) deliberare su ogni  altro  argomento  di  carattere  ordinario
sottoposto alla sua approvazione dal Presidente del Movimento; 
    f) nominare, di volta in volta per ogni adunanza,  il  segretario
del congresso. 
    In sede straordinaria il congresso: 
    a) delibera sullo scioglimento dell'associazione; 
    b) delibera sulle proposte di modifica dello statuto e  dell'atto
costitutivo; 
    c) delibera, su proposta del comitato provinciale, in materia  di
modifica della denominazione e del simbolo del Movimento; 
    d) delibera su ogni altro argomento  di  carattere  straordinario
sottoposto alla sua approvazione dal Presidente del Movimento; 
    e) delibera la vendita o l'acquisizione dei beni immobili; 
    f) delibera in merito alla devoluzione del patrimonio; 
    g)  delibera  in  merito  alle  azioni  di  responsabilita'   nei
confronti degli amministratori. 
    I documenti sottoposti all'approvazione  del  congresso  in  sede
straordinaria e alle lettere e) ed f) in sede ordinaria devono essere
recapitati per  posta  elettronica  ovvero  per  posta  ordinaria  al
socio/iscritto   o   pubblicati   sul   sito   contestualmente   alla
convocazione. 
 
                              Art. 17. 
                       Il comitato provinciale 
 
    Il congresso elegge il comitato provinciale che e' presieduto dal
Presidente del Movimento ed e' composto da  venti  membri  a  cui  si
aggiungono i membri di diritto. 
    Le  modalita'  di  elezione  del  Presidente   e   del   comitato
provinciale sono disciplinate da un  apposito  regolamento  approvato
dal congresso con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 
    Tale regolamento deve prevedere sia le modalita' di presentazione
delle  candidature  sia  il  sistema  elettorale  che  dovra'  essere
comunque improntato alla massima valorizzazione del tesserato, quindi
prevedere anche le preferenze. 
    Fanno parte di diritto del comitato provinciale, i  parlamentari,
i consiglieri regionali e provinciali,  nonche'  i  coordinatori  dei
coordinamenti territoriali. 
    Il comitato provinciale rimane in carica per tre anni. 
    Per la discussione su specifiche  tematiche  il  Presidente  puo'
invitare a prendere parte  alle  riunioni  del  comitato  provinciale
personalita' ed esperti esterni. 
    Il comitato provinciale si riunisce almeno due volte all'anno  ed
ogni volta che il Presidente lo convochi di propria iniziativa  o  su
richiesta di un terzo dei suoi componenti. 
    Il comitato provinciale e' l'organo  di  indirizzo  politico  del
Movimento: 
    a) elegge i membri del consiglio direttivo; 
    b) approva il trasferimento e  cambio  di  indirizzo  della  sede
legale; 
    c) approva il rendiconto annuale dell'esercizio  predisposto  dal
Tesoriere  e  approvato  dal  consiglio   direttivo   previo   parere
favorevole del collegio dei revisori dei conti; 
    d) approva il programma annuale delle attivita'  predisposto  dal
consiglio direttivo; 
    e)  propone  attivita'  inerenti  la  realizzazione  della  linea
politica e del programma del Movimento; 
    f)  fornisce  indicazioni  per  la  migliore   divulgazione   del
programma politico del Movimento; 
    g) approva gli atti proposti dal consiglio direttivo; 
    h) si pronuncia sugli  argomenti  che  gli  sono  sottoposti  dal
Presidente e dal consiglio direttivo; 
    i) elegge il Tesoriere del Movimento, anche al di fuori dei  suoi
componenti. 
 
                              Art. 18. 
                       Il consiglio direttivo 
 
    Il Movimento e' retto da un consiglio direttivo  composto  da  un
minimo di cinque ad un massimo di sette membri, oltre il  Presidente,
eletti dal comitato provinciale tra i suoi componenti. 
    I membri del consiglio direttivo rimangono in carica tre  anni  e
possono essere riconfermati. 
 
                              Art. 19. 
           Sostituzione di membri del consiglio direttivo 
           e del comitato provinciale in corso di mandato 
 
    Qualora nel corso del mandato triennale venissero a mancare uno o
piu' membri del consiglio direttivo, gli stessi sono  sostituiti  dai
primi dei non eletti. In mancanza di sostituti il Presidente  convoca
il comitato provinciale per la nomina dei nuovi membri sostituiti. 
    I membri cosi' nominati restano in carica sino alla scadenza  del
consiglio direttivo in carica. Se la maggioranza dei componenti danno
contestualmente le dimissioni o il Presidente rassegna le dimissioni,
gli organi decadono ed entro due mesi il Presidente, o in sua assenza
il vicepresidente, deve convocare il congresso degli iscritti. 
 
                              Art. 20. 
                      Convocazione degli organi 
 
    Il consiglio direttivo e il comitato provinciale  sono  convocati
dal Presidente con  lettera  ordinaria,  fax  o  e-mail  da  spedirsi
all'indirizzo indicato dal singolo componente  almeno  cinque  giorni
prima della riunione o, nei casi di  urgenza,  mediante  fax,  SMS  o
e-mail  da  inviarsi  almeno  ventiquattro  ore   prima,   contenente
l'indicazione di data, ora,  luogo  della  riunione  e  l'indicazione
degli argomenti da trattare. 
    Per la validita' delle deliberazioni del consiglio  direttivo  e'
richiesta  la  presenza  di  almeno  la  meta'  dei   membri   e   le
deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti espressi; in caso  di
parita' prevale il voto di chi presiede la riunione. 
    Per la validita' delle deliberazioni del comitato provinciale  e'
richiesto, in prima convocazione, il voto favorevole della meta' piu'
uno dei componenti. 
    Per la validita' delle deliberazioni del comitato provinciale  e'
richiesto,  in  seconda  convocazione,  il  voto   favorevole   della
maggioranza dei presenti. 
    Delle  deliberazioni  del  consiglio  direttivo  e  del  comitato
provinciale si redige processo verbale firmato dal Presidente e da un
segretario verbalizzante. 
    Nei casi d'urgenza, con la presenza  di  tutti  i  membri  e  per
accettazione  unanime  del  consiglio  direttivo   o   del   comitato
provinciale si puo' anche decidere la trattazione  di  argomenti  non
iscritti all'ordine del giorno. 
 
                              Art. 21. 
         Partecipazione alle sedute del consiglio direttivo 
                     e del comitato provinciale 
 
    E' fatto obbligo ai  membri  di  partecipare  alle  riunioni  del
consiglio direttivo e del comitato provinciale. 
    Qualora un membro non partecipi a tre riunioni consecutive  senza
giustificato motivo e' considerato dimissionario e  viene  sostituito
secondo l'iter di cui all'art. 18. 
 
                              Art. 22. 
     Riunioni del consiglio direttivo e del comitato provinciale 
 
    Il consiglio direttivo si riunisce almeno sei  volte  all'anno  e
comunque tutte le volte che il Presidente del  Movimento  lo  ritenga
necessario o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei membri. 
    Le sedute del consiglio direttivo e del comitato provinciale sono
presiedute dal Presidente del Movimento o, in sua assenza,  dal  vice
Presidente. 
 
                              Art. 23. 
            Materie di competenza del consiglio direttivo 
 
    Il consiglio direttivo e' investito dei piu' ampi poteri  per  la
gestione ordinaria e straordinaria del  Movimento,  ad  eccezione  di
quanto per legge o statuto sia devoluto alla competenza del congresso
e del comitato provinciale. In particolare il consiglio direttivo: 
    a) attua la linea politica e il programma del Movimento; 
    b) propone la partecipazione alle elezioni ad ogni  livello,  gli
accordi con altri movimenti e partiti e  predispone  le  liste  e  le
candidature. Tali atti sono sottoposti all'approvazione del  comitato
provinciale; 
    c) delibera sull'ammissione  di  nuovi  tesserati  e  sulla  loro
esclusione; 
    d) delibera le proposte di bilancio preventivo  e  consuntivo  da
sottoporre all'approvazione del comitato provinciale; 
    e) propone i regolamenti e le norme per  l'organizzazione  ed  il
funzionamento del Movimento; 
    f) acquista ed aliena beni mobili;  accetta  eredita'  e  legati;
determina l'impiego dei contributi,  delle  erogazioni  e  dei  mezzi
finanziari a disposizione dell'associazione; 
    g) stabilisce l'ammontare delle quote di  adesione  al  Movimento
per i singoli esercizi; 
    h) sottopone  al  comitato  provinciale  ed  al  congresso,  dopo
appropriata disamina, proposte, segnalazioni, mozioni formulate dagli
associati e le modifiche dello statuto; 
    i) delibera su qualsiasi  questione  che  non  sia  dal  presente
statuto espressamente demandata al congresso o ad altri organi. 
 
                              Art. 24. 
                     Il Presidente del Movimento 
 
    Il Presidente rappresenta politicamente e legalmente il Movimento
nei confronti dei terzi ed in  giudizio,  con  facolta'  di  nominare
all'uopo procuratori  alle  liti.  Egli  ha  la  formale  titolarita'
dell'uso  del  contrassegno  e  ne  autorizza  o  concede  l'uso   su
deliberazione favorevole del comitato provinciale. In caso di assenza
o impedimento, il Presidente e'  sostituito  dal  vicepresidente  per
tutte le sue funzioni, compreso l'utilizzo del  contrassegno  per  le
competizioni  politiche  nel  rispetto  del  presente   statuto.   La
sottoscrizione degli atti da  parte  del  vicepresidente  costituisce
attestazione dell'assenza o impedimento del Presidente. 
    Il Presidente viene eletto dal congresso, unitamente al  comitato
provinciale e sceglie il vice Presidente tra i membri  del  consiglio
direttivo. 
    Rimane in carica tre anni e puo' essere riconfermato. 
    Il Presidente: 
    a) convoca e presiede il congresso, il comitato provinciale e  il
consiglio direttivo; 
    b)  propone  al  comitato  provinciale  la  linea  politica   del
Movimento; 
    c) provvede all'attuazione  delle  deliberazioni  adottate  dagli
organi del Movimento, assicurando l'osservanza dello statuto e  degli
eventuali regolamenti; 
    d) sottoscrive convenzioni e contratti; 
    e) esercita ogni altra attribuzione a lui deferita  dal  comitato
provinciale o da norme di legge; 
    f) adotta provvedimenti d'urgenza  di  competenza  del  consiglio
direttivo sottoponendoli  alla  ratifica  dello  stesso  nella  prima
seduta utile. 
 
                              Art. 25. 
                    I coordinamenti territoriali 
 
    Il Movimento promuove l'articolazione democratica e territoriale,
la presenza di entrambi i sessi e il pluralismo come strumenti per la
crescita  dialettica  interna.  A  questo  scopo,  per  garantire   e
promuovere  in  particolare  l'articolazione  e   la   rappresentanza
territoriale, i delegati  al  congresso  ed  i  membri  elettivi  del
comitato provinciale del Movimento vengono eletti direttamente  dalle
assemblee degli ambiti territoriali, il cui numero  e  territorio  di
riferimento sono  stabiliti  dallo  stesso  comitato  provinciale  su
proposta del consiglio direttivo. 
    Essi sono coordinati da un coordinatore territoriale  e  la  loro
composizione numerica e' stabilita dal comitato provinciale. 
    Le  norme  di  elezione  e  di  funzionamento  del  coordinamento
territoriale e le competenze sono quelle  previste  per  il  comitato
provinciale con il vincolo del territorio corrispondente. 
    Il coordinatore territoriale e' membro di  diritto  del  comitato
provinciale. 
 
                              Art. 26. 
                            Il Tesoriere 
 
    Il Tesoriere  viene  eletto,  su  proposta  del  Presidente,  dal
comitato provinciale con il voto  favorevole  della  maggioranza  dei
suoi componenti. Il Tesoriere deve possedere  adeguati  requisiti  di
onorabilita' e professionalita'. 
    Il Tesoriere cura l'organizzazione amministrativa, patrimoniale e
contabile del Partito. E'  preposto  allo  svolgimento  di  tutte  le
attivita' di rilevanza  economica,  patrimoniale  e  finanziaria  del
Partito  e  svolge  tale  funzione  nel  rispetto  del  principio  di
economicita' della gestione, assicurandone l'equilibrio finanziario. 
    Il Tesoriere ha poteri di firma per tutti gli atti inerenti  alle
proprie funzioni. A tal fine compie tutti gli  atti  di  ordinaria  e
straordinaria  amministrazione,  ivi  compresa  la   prestazione   di
fideiussioni, avalli e/o altre garanzie nell'interesse del Partito. 
    Spetta  al  Tesoriere  la  responsabilita'  di   predisporre   il
rendiconto annuale d'esercizio con chiarezza e diligenza, al fine  di
rappresentare  in   modo   veritiero   e   corretto   la   situazione
patrimoniale, economica e finanziaria del Partito. 
    Copia del  rendiconto  annuale  di  esercizio  e'  resa  pubblica
secondo le modalita' previste dalla normativa in materia di  bilancio
di partiti politici. 
    Il Tesoriere dura in  carica  per  tre  esercizi  e  puo'  essere
riconfermato. 
    Qualora il Tesoriere non venga nominato, o  cessi  per  qualsiasi
motivo e non venga sostituito,  le  sue  funzioni  sono  assunte  dal
Presidente del Partito. 
 
                              Art. 27. 
     Il collegio dei revisori dei conti o il revisore dei conti 
 
    Il Movimento puo' nominare un collegio dei revisori dei  conti  o
un revisore dei conti. 
    Nel caso di nomina di un  collegio  dei  revisori  dei  conti  lo
stesso e' composto da un Presidente, da due membri effettivi nominati
dal congresso, anche tra persone non associate e dotate di  specifica
competenza in materia contabile e di revisione di bilancio. 
    Al collegio dei revisori dei conti o al revisore dei conti spetta
il compito di: 
    a) provvedere al riscontro degli atti di gestione; 
    b) accertare la regolare  tenuta  dei  libri  e  delle  scritture
contabili; 
    c) esaminare il bilancio di previsione, le relative variazioni ed
il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni; 
    d) effettuare verifiche di cassa. 
    La carica di revisore e' incompatibile con quella di  consigliere
ed ha la durata di tre esercizi ed e' rinnovabile piu' volte. 
    I revisori dei conti  partecipano  al  comitato  provinciale  che
approva il bilancio di previsione e consuntivo  e  sono  invitati  ad
assistere, con facolta' di parola  e  senza  diritto  di  voto,  alle
riunioni del consiglio direttivo. 
 
                              Art. 28. 
                       Collegio dei probiviri 
 
    II Collegio dei probiviri e'  formato  da  tre  membri  eletti  a
maggioranza dei presenti dal congresso tra i  tesserati  e  resta  in
carica per tre esercizi. I suoi membri sono eleggibili per  non  piu'
di due mandati consecutivi. 
    In caso di decesso, incapacita', impedimento o dimissioni di  uno
dei membri del Collegio dei probiviri lo stesso viene sostituito  per
cooptazione dal Presidente. 
    Il  Collegio  dei  probiviri  definisce   inappellabilmente,   in
qualita' di arbitro, tutte le controversie che dovessero  sorgere  in
merito alla posizione dei tesserati  o  per  l'interpretazione  delle
previsioni dello statuto. 
 
                              Art. 29. 
                      Bilancio e libri sociali 
 
    L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. 
    Alla  fine  di  ciascun  esercizio  il  Tesoriere  procede   alla
redazione del bilancio consuntivo da presentare  per  l'approvazione,
unitamente  al  programma  economico  dell'attivita'  per  il   nuovo
esercizio ed al preventivo delle spese  al  comitato  provinciale  da
convocarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. 
    Il Movimento terra', a cura del consiglio direttivo,  i  seguenti
documenti: 
    libro verbali dei congressi; 
    libro verbali del consiglio direttivo e comitato provinciale; 
    libro giornale e, se necessario, registri fiscali; 
    libro inventari; 
    libro dei soci. 
    Il bilancio annuale e le informazioni economico-finanziarie  sono
pubblicate  sul  sito  di  «Progetto  trentino»   e   devono   essere
liberamente accessibili a chiunque. 
 
                              Art. 30. 
                        Utili della gestione 
 
    E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili  o
avanzi di gestione nonche' di fondi, riserve o  capitale  durante  la
vita del Movimento, salvo che  la  destinazione  o  la  distribuzione
siano imposte dalla legge. 
 
                              Art. 31. 
                     Scioglimento del Movimento 
 
    Il Movimento ha durata illimitata. 
    Lo scioglimento del Movimento e' deliberato  dal  congresso  che,
contestualmente  all'atto  di  scioglimento,  nomina   uno   o   piu'
liquidatori  che  provvederanno  alla  liquidazione  del  patrimonio,
secondo le norme di legge. 
    Rappresenta   causa   di   scioglimento   del   Movimento   anche
l'impossibilita'  di  funzionamento  del  congresso.  In  tale  caso,
ciascuno  dei  membri  del  consiglio   direttivo   potra'   chiedere
all'autorita' competente la nomina del o dei liquidatori. 
    Quanto residuera', esaurita la liquidazione,  viene  devoluto  ad
altro ente o soggetto  giuridico  non  avente  scopo  di  lucro,  con
finalita' analoghe  o  a  fini  di  pubblica  utilita'  scelto  dal/i
liquidatore/i in  base  alle  indicazioni  fornite  dal  congresso  e
sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma  190  della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo  diversa  destinazione  imposta
dalla legge. 
 
                              Art. 32. 
                Fonti di sostentamento del Movimento 
           e gestione economico finanziaria del Movimento 
 
    I  mezzi  di  sostentamento  finanziario  del  Movimento  sono  i
seguenti: 
    a) le quote ordinarie annuali degli iscritti; 
    b) i contributi volontari di iscritti, simpatizzanti, di  persone
che ricoprono cariche elettive rappresentative di Partito,  di  altri
soggetti organizzati; 
    c) le somme ricevute a  norma  di  legge  a  titolo  di  rimborso
elettorale; 
    d) ogni altro contributo ricevuto a norma di legge. 
    Il sostegno dell'attivita' delle articolazioni  territoriali  del
Partito viene deliberato dal comitato provinciale tenendo  conto  del
numero degli iscritti, delle singole articolazioni e  delle  quote  e
contribuzioni dagli  stesse  versate,  nonche'  tenendo  conto  delle
consultazioni elettorali o manifestazioni relative al  territorio  di
competenza. Nella deliberazione di assegnazione saranno stabilite  le
spese ammissibili e le modalita' di rendicontazione. 
 
                              Art. 33. 
                   Disposizioni generali e finali 
 
    Per la scelta dei candidati alle  elezioni  di  tutti  i  livelli
istituzionali, con regolamento  approvato  dal  comitato  provinciale
verranno stabilite le modalita' di scelta, di iniziativa  e  relative
eventuali sottoscrizioni in modo tale da garantire  e  promuovere  la
massima partecipazione possibile. 
    Secondo le disposizioni del decreto legislativo n. 460/1997,  che
regolamenta la definizione di ente non commerciale, il Movimento deve
far rispettare - per quanto riassunto o non presenti  negli  articoli
precedenti  dello   statuto   -   le   seguenti   clausole   espresse
obbligatorie: 
    a) e' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili
o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale del Movimento durante
la vita dello stesso, salvo che la  distribuzione  non  sia  prevista
dalla legge; 
    b) il consuntivo di gestione elaborato  dal  consiglio  direttivo
sara' redatto nella forma di rendiconto economico e  finanziario.  Lo
stesso deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo
veritiero  e  corretto  la  situazione  patrimoniale,   economica   e
finanziaria del Partito, nel rispetto del principio della trasparenza
nei confronti degli associati; 
    c) le quote o contributi associativi non sono  trasmissibili.  Le
quote ed i contributi non sono rivalutabili nel tempo. 
    Per il raggiungimento degli scopi il  Movimento  puo'  avvalersi,
oltre che del volontariato dei soci, dei seguenti mezzi: 
    a) dell'eventuale assunzione di dipendenti; 
    b) di eventuali prestazioni professionali o di collaboratori. 
    Per  quanto  non  previsto  dal  presente  statuto  si  intendono
applicabili le norme di legge vigenti in materia  di  associazioni  e
movimenti politici. Competente  all'attuazione  di  ogni  obbligo  di
legge in materia elettorale o relativa alla percezione di contributi,
rimborsi elettorali o quant'altro non specificamente previsto  e'  il
consiglio direttivo. 
    (Omissis). 
 
                                                           Allegato A 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico