Art. 3 
 
 
                    Comunicazioni e notificazioni 
 
  1. Tutte le comunicazioni e notificazioni a cura  delle  Segreterie
delle Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti  sono  effettuate
esclusivamente  per  via  telematica  secondo  le  disposizioni   del
presente decreto, salvo che sia diversamente disposto dal Giudice per
uno specifico atto o procedimento e salvo quanto previsto all'art. 4. 
  2. Le comunicazioni e le notificazioni per via telematica avvengono
mediante invio di un messaggio dall'indirizzo  di  posta  elettronica
certificata   della   Segreteria   della   Sezione    giurisdizionale
all'indirizzo di  posta  elettronica  certificata  del  destinatario,
salvo quanto previsto al comma 7. Ai  fini  delle  comunicazioni,  il
testo che si intende comunicare e' trascritto nel messaggio ovvero e'
allegato mediante copia informatica  al  messaggio  stesso;  ai  fini
delle notificazioni, l'atto che si intende notificare e' allegato  al
messaggio in forma  integrale  quale  documento  informatico  firmato
digitalmente. 
  3. Il pubblico ministero puo' effettuare direttamente a mezzo della
posta   elettronica    certificata    le    notificazioni    previste
dall'ordinamento, secondo le regole tecniche ed  operative  stabilite
per le Segreterie  delle  Sezioni  giurisdizionali  con  il  presente
decreto, ai sensi dell'art. 43 del decreto-legge 24 giugno  2014,  n.
90, convertito, con modificazioni, dalla legge  11  agosto  2014,  n.
114. 
  4. La comunicazione  e  la  notificazione  per  via  telematica  si
intendono perfezionate, per il destinatario, nel momento in cui viene
generata la ricevuta di avvenuta consegna da  parte  del  gestore  di
posta elettronica certificata del destinatario e,  per  il  mittente,
nel momento in cui viene generata la  ricevuta  di  accettazione  del
messaggio da parte del gestore di posta elettronica  certificata  del
mittente. 
  5. Nel caso in cui l'atto o documento allegato  sia  illeggibile  o
mancante o vi siano altre anomalie il destinatario e' tenuto a  darne
immediata  comunicazione  al  mittente  a  mezzo  posta   elettronica
certificata. 
  6. Gli avvocati abilitati ai sensi della legge 21 gennaio 1994,  n.
53,  possono  avvalersi  della  posta  elettronica  certificata   per
l'effettuazione di notificazioni relative a procedimenti dinanzi alla
Corte dei conti  applicando  le  regole  tecniche  stabilite  per  il
processo civile,  in  quanto  compatibili  con  quelle  del  presente
decreto. Alle necessarie attestazioni di conformita'  provvedono  gli
avvocati medesimi. 
  7. Qualora sia espressamente disposta la notificazione di un atto a
mezzo di ufficiale giudiziario ai sensi degli articoli 137 e seguenti
del codice di procedura civile, da parte  delle  segreterie  o  delle
procure, l'atto e' rimesso  all'Ufficio  notificazioni  esecuzioni  e
protesti mediante la posta elettronica certificata. La  relazione  di
notificazione puo' essere restituita all'ufficio richiedente mediante
posta elettronica certificata.