Art. 3 Comunicazioni e notificazioni 1. Tutte le comunicazioni e notificazioni a cura delle Segreterie delle Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti sono effettuate esclusivamente per via telematica secondo le disposizioni del presente decreto, salvo che sia diversamente disposto dal Giudice per uno specifico atto o procedimento e salvo quanto previsto all'art. 4. 2. Le comunicazioni e le notificazioni per via telematica avvengono mediante invio di un messaggio dall'indirizzo di posta elettronica certificata della Segreteria della Sezione giurisdizionale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario, salvo quanto previsto al comma 7. Ai fini delle comunicazioni, il testo che si intende comunicare e' trascritto nel messaggio ovvero e' allegato mediante copia informatica al messaggio stesso; ai fini delle notificazioni, l'atto che si intende notificare e' allegato al messaggio in forma integrale quale documento informatico firmato digitalmente. 3. Il pubblico ministero puo' effettuare direttamente a mezzo della posta elettronica certificata le notificazioni previste dall'ordinamento, secondo le regole tecniche ed operative stabilite per le Segreterie delle Sezioni giurisdizionali con il presente decreto, ai sensi dell'art. 43 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. 4. La comunicazione e la notificazione per via telematica si intendono perfezionate, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario e, per il mittente, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione del messaggio da parte del gestore di posta elettronica certificata del mittente. 5. Nel caso in cui l'atto o documento allegato sia illeggibile o mancante o vi siano altre anomalie il destinatario e' tenuto a darne immediata comunicazione al mittente a mezzo posta elettronica certificata. 6. Gli avvocati abilitati ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53, possono avvalersi della posta elettronica certificata per l'effettuazione di notificazioni relative a procedimenti dinanzi alla Corte dei conti applicando le regole tecniche stabilite per il processo civile, in quanto compatibili con quelle del presente decreto. Alle necessarie attestazioni di conformita' provvedono gli avvocati medesimi. 7. Qualora sia espressamente disposta la notificazione di un atto a mezzo di ufficiale giudiziario ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, da parte delle segreterie o delle procure, l'atto e' rimesso all'Ufficio notificazioni esecuzioni e protesti mediante la posta elettronica certificata. La relazione di notificazione puo' essere restituita all'ufficio richiedente mediante posta elettronica certificata.