Art. 3 Obiettivi 1. Le disposizioni in materia di sicurezza delle informazioni perseguono i seguenti obiettivi: a) tutelare le informazioni classificate, o coperte da segreto di Stato o a diffusione esclusiva, dalla sottrazione, manomissione, distruzione, manipolazione, spionaggio o rivelazione non autorizzata; b) salvaguardare le informazioni classificate, o coperte da segreto di Stato, o a diffusione esclusiva, trattate con reti e sistemi informatici e con prodotti delle tecnologie dell'informazione da minacce che possano pregiudicare confidenzialita', integrita', disponibilita', autenticita' e non ripudio o non disconoscimento dell'informazione; c) preservare le installazioni, gli edifici e i locali all'interno dei quali vengono trattate informazioni classificate, o coperte da segreto di Stato, o a diffusione esclusiva, da atti di sabotaggio e da qualsiasi altra azione finalizzata ad arrecare danni alle stesse. 2. L'accesso alle informazioni classificate e' consentito soltanto alle persone che, fermo restando il possesso del NOS quando richiesto, hanno necessita' di conoscerle in funzione del proprio incarico. La conoscenza delle informazioni coperte da segreto di Stato e' regolata ai sensi dell'art. 39, comma 2, della legge. 3. L'accesso alle informazioni contrassegnate come ESCLUSIVO ITALIA e' consentito soltanto alle persone che hanno necessita' di conoscerle in funzione del proprio incarico ed in possesso della sola cittadinanza italiana. L'accesso alle informazioni contrassegnate come ESCLUSIVO ITALIA e (denominazione di uno o piu' Paesi), fermo restando il principio della necessita' di conoscere, e' consentito soltanto alle persone in possesso della sola cittadinanza italiana e della sola cittadinanza dei Paesi individuati.