Art. 3 
 
 
                           Banca d'Italia 
 
  1. La Banca d'Italia  svolge  le  funzioni  ed  esercita  i  poteri
disciplinati  dal  presente  decreto  in  qualita'  di  autorita'  di
risoluzione nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 2,  quando
essi hanno sede legale in Italia, salvo  ove  diversamente  indicato.
Nei casi previsti dal presente decreto, le stesse funzioni  e  poteri
sono esercitati nei confronti delle succursali stabilite in Italia di
banche extracomunitarie. 
  2. La Banca d'Italia  svolge  le  funzioni  ed  esercita  i  poteri
disciplinati  dal  presente  decreto  in  qualita'  di  autorita'  di
risoluzione di  gruppo  nei  confronti  dei  gruppi  quando  essa  e'
l'autorita' di vigilanza su base consolidata in base  al  Regolamento
(UE) n. 575/2013, anche se la vigilanza su base consolidata e' svolta
dalla Banca  Centrale  Europea  ai  sensi  del  Regolamento  (UE)  n.
1024/2013. 
  3. Quando i gruppi di cui al comma 2  includono  componenti  aventi
sede legale in un altro Stato membro dell'Unione  europea,  la  Banca
d'Italia svolge le funzioni attribuite all'autorita'  di  risoluzione
di gruppo in materia di predisposizione e aggiornamento dei piani  di
risoluzione   di   gruppo,    valutazione    della    risolvibilita',
determinazione del requisito minimo di passivita' soggette a  bail-in
ai sensi dell'articolo 50, avvio della risoluzione e  adozione  delle
relative misure anche con riguardo alle componenti del gruppo  aventi
sede legale  in  un  altro  Stato  membro  dell'Unione  europea,  nel
rispetto delle competenze dell'autorita'  di  risoluzione  di  quello
Stato  e  nei  termini  disciplinati  dal  presente  decreto   e   da
disposizioni dell'Unione europea. 
  4. La Banca d'Italia emana  regolamenti  nei  casi  previsti  dalla
legge, impartisce istruzioni e adotta i  provvedimenti  di  carattere
particolare di sua competenza. Essa inoltre applica le norme tecniche
di regolamentazione e di attuazione  e  gli  atti  delegati  adottati
dalla Commissione Europea, anche su proposta dell'ABE;  puo'  emanare
disposizioni di attuazione del presente decreto, anche in  attuazione
di orientamenti dell'ABE. 
  5. La Banca d'Italia, fermi restando i diversi termini  fissati  da
disposizioni di legge, e  salve  le  deroghe  previste  dal  presente
decreto, stabilisce, per i  procedimenti  di  propria  competenza,  i
termini per provvedere, individua il responsabile del procedimento  e
indica i motivi delle decisioni. Si applicano, in quanto compatibili,
e salvo che  sia  diversamente  previsto  dal  presente  decreto,  le
disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
  6. La Banca d'Italia esercita i poteri di  risoluzione  in  armonia
con le disposizioni  dell'Unione  Europea;  collabora  con  la  Banca
Centrale Europea, con le autorita' e i  comitati  che  compongono  il
SEVIF  e  con  le  altre  autorita'  e  istituzioni  indicate   dalle
disposizioni dell'Unione europea; nei casi e nei modi previsti  dalle
disposizioni  dell'Unione   europea,   adempie   agli   obblighi   di
comunicazione nei confronti di essi; nei casi  e  nei  modi  previsti
dalle  disposizioni  dell'Unione  Europea,  la  Banca  d'Italia  puo'
inoltre  concludere  accordi  con  l'ABE  e  con  le   autorita'   di
risoluzione di altri Stati membri che prevedano anche la ripartizione
di compiti, la delega di funzioni e, ferme restando  le  disposizioni
di cui al Titolo IV, Capo VI, ricorrere all'ABE per la risoluzione di
controversie con le autorita' di risoluzione degli altri Stati membri
in situazioni transfrontaliere.  La  Banca  d'Italia,  nell'esercizio
della propria autonomia  organizzativa,  prevede  adeguate  forme  di
separazione tra le funzioni connesse con la gestione delle crisi e le
altre funzioni da essa svolte, in modo da assicurarne  l'indipendenza
operativa, e istituisce forme di collaborazione e  coordinamento  tra
le relative strutture. Essa rende pubbliche le  misure  adottate  per
conseguire gli obiettivi di cui al presente comma. 
  7. La Banca d'Italia informa annualmente il Ministro  dell'economia
e delle finanze degli atti adottati ai sensi dell'articolo 34. 
  8. La Banca d'Italia pubblica i provvedimenti di carattere generale
emanati ai sensi del presente decreto,  nonche'  altri  provvedimenti
rilevanti relativi  ai  soggetti  che  possono  essere  sottoposti  a
risoluzione. 
  9. I provvedimenti di carattere generale della Banca d'Italia  sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  quando
le disposizioni in essi contenute sono  destinate  anche  a  soggetti
diversi da quelli che possono essere sottoposti a risoluzione. 
  10. Nell'esercizio delle funzioni previste  dal  presente  decreto,
alla Banca d'Italia, ai componenti dei suoi organi  nonche'  ai  suoi
dipendenti si applica l'articolo 24,  comma  6-bis,  della  legge  28
dicembre 2005, n. 262. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per il riferimento al testo del Regolamento  (UE)  n.
          575/2013, vedasi nelle Note all'art. 1. 
              - Per il riferimento al testo del Regolamento  (UE)  n.
          1024/2013, vedasi nelle Note all'art. 1. 
              - La legge 7 agosto 1880, n. 241 recante: "Nuove  norme
          in materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di
          accesso ai documenti amministrativi"  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192. 
              - Si riporta il testo vigente del comma 6-bis dell'art.
          24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262  (Disposizioni  per
          la  tutela  del  risparmio  e  la  disciplina  dei  mercati
          finanziari): 
              "Art. 24 (Procedimenti per l'adozione di  provvedimenti
          individuali). - 1-6 (Omissis). 
              6-bis.  Nell'esercizio  delle   proprie   funzioni   di
          controllo le Autorita' di cui  al  comma  1  e  l'Autorita'
          garante della concorrenza e del mercato, i  componenti  dei
          loro organi nonche' i loro dipendenti rispondono dei  danni
          cagionati da atti o comportamenti posti in essere con  dolo
          o colpa grave.".