Art. 3 
 
 
              Quote di fabbricazione di sostanza attiva 
               di origine vegetale a base di cannabis 
 
  1. Le Regioni e le Provincie autonome predispongono le richieste di
cui all'art. 1, comma 1, lettera  d),  sulla  base  della  stima  dei
fabbisogni dei pazienti in trattamento e di eventuali incrementi  per
nuove esigenze di trattamento, e le trasmettono  al  Ministero  della
salute, Direzione generale dei  dispositivi  medici  e  del  servizio
farmaceutico - Ufficio centrale stupefacenti, entro e non oltre il 31
maggio di ciascun anno. 
  2. La trasmissione delle richieste di cui al comma  1  puo'  essere
effettuata anche  da  una  Regione  o  Provincia  autonoma  capofila,
opportunamente individuata, secondo quanto  stabilito  nell'«Allegato
tecnico per la produzione nazionale di  sostanze  e  preparazioni  di
origine  vegetale  a  base  di  cannabis»,  che   costituisce   parte
integrante del presente decreto.