Art. 3 Allegato 4/2 - Principio contabile applicato concernente la contabilita' finanziaria 1. Al Principio contabile applicato concernente la contabilita' finanziaria di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al paragrafo 3.3, sono eliminate le seguenti parole «attraverso il portale per il federalismo fiscale»; b) al paragrafo 3.7.5: 1) dopo le parole «l'approvazione del rendiconto o,» sono inserite le seguenti. «per i gettiti derivanti dalle manovre fiscali delle regioni», 2) dopo le parole «Dipartimento delle finanze,» sono inserite le seguenti «di cui all'art. 77-quater, comma 6, del DL 112/2008», 3) sono eliminate le seguenti parole «attraverso il portale per il federalismo fiscale.»; c) dopo il paragrafo 3.7.6 sono inseriti i seguenti: «3.7.7 L'accertamento da parte delle autonomie speciali delle entrate tributarie di spettanza statutaria riscosse direttamente e integralmente, compresi i conguagli, tramite la struttura di gestione, le amministrazioni periferiche dello Stato, o altri agenti contabili e' effettuato per cassa. 3.7.8 Entrate tributarie di spettanza statutaria riscosse direttamente tramite la struttura di gestione o altri agenti contabili, ed oggetto di conguaglio tramite capitolo di spesa del bilancio dello Stato. L'accertamento e l'imputazione nell'anno di riferimento da parte delle autonomie speciali degli acconti riguardanti tali entrate e' effettuato per cassa. I conguagli sono accertati secondo le modalita' indicate al punto 3.7.10. Per la Regione Trentino Alto Adige e le Province di Trento e Bolzano l'applicazione di tale principio decorre dalla data individuata nell'atto di modifica del "decreto dei versamenti diretti" (D.M. 20 luglio 2011) che consenta di avvicinare l'ammontare degli incassi all'effettiva spettanza dell'anno di riferimento. Sino a quando non interviene la modifica del decreto dei versamenti diretti nel senso sopra riportato, per la Regione Trentino Alto Adige e le Province di Trento e Bolzano, l'accertamento e l'imputazione e' effettuato secondo le modalita' seguite prima dell'adozione del presente decreto. 3.7.9 Le entrate tributare devolute alle autonomie speciali integralmente tramite capitolo di spesa del Bilancio dello Stato: a) Per ciascun esercizio l'accertamento degli acconti e' effettuato nell'importo determinato con i dati disponibili piu' recenti relativi alle devoluzioni spettanti in base allo Statuto, anche sulla base di preconsuntivi, e riepilogati in un prospetto formalmente comunicato da RGS-IGEPA entro il mese di maggio di ogni anno, preventivamente comunicato, anche in via informale, alle autonomie speciali anche ai fini di una verifica. Nelle more della predetta comunicazione le Autonomie quantificano provvisoriamente l'accertamento sulla base dei dati disponibili piu' recenti relativi alle devoluzioni spettanti in base allo Statuto. La base di riferimento per gli acconti e' aggiornata nel mese di ottobre di ciascun anno, per tenere conto dell'andamento del gettito delle entrate tributarie rilevato a livello nazionale, secondo le modalita' riportate alla lettera a). In quanto destinati ad essere impegnati e pagati dallo Stato nel corso dell'esercizio, pur nei limiti dello stanziamento di bilancio, le Autonomie imputano contabilmente gli acconti all'esercizio in cui e' effettuato l'accertamento; b) Modalita' di rideterminazione degli acconti erogati tramite capitolo di spesa del Bilancio dello Stato, sulla base dell'andamento del gettito delle entrate tributarie rilevato a livello nazionale. Entro il mese di ottobre di ogni anno, le quantificazioni comunicate da RGS ai sensi del punto 4.1 entro il mese di maggio, sono aggiornate per tenere conto del gettito delle entrate tributarie dell'esercizio rilevato a livello nazionale dal Bollettino delle entrate tributarie relativo al mese di agosto, pubblicato dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze (dati cumulati). Gli acconti cosi' rideterminati sono impegnati dallo Stato compatibilmente con lo stanziamento di bilancio dello Stato. Gli indicatori utilizzati per adeguare gli acconti all'andamento delle entrate tributarie sono costituiti dalle variazioni degli incassi desunti dalla tabella «Sintesi del Bilancio dello Stato» del Bollettino delle entrate tributarie relative al mese di agosto distintamente per i seguenti tributi: IRES, IRPEF e IVA. Per gli altri tributi, la rideterminazione degli acconti e' effettuata sulla base di un indicatore calcolato come differenza tra il totale dei tributi diretti e i dati relativi a IRES, IRPEF (per i tributi diretti) e come differenza tra il totale dei tributi indiretti e i dati relativi a IVA (per i tributi indiretti). Per l'adeguamento delle devoluzioni riguardanti i giochi e le scommesse si fa espresso riferimento all'indicatore relativo a tali tributi. In considerazione di quanto previsto dall'ordinamento della Regione Valle d'Aosta, per tale Autonomia l'importo dell'ultimo acconto impegnato dallo Stato ed accertato dalla Regione, e' rideterminato nell'esercizio in modo da integrare o rettificare l'ammontare complessivo degli acconti relativi all'esercizio in corso sulla base degli ultimi dati resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGEPA, la' dove i dati dell'Agenzia delle entrate rilevano ai fini della determinazione delle compartecipazioni statutarie. 3.7.10 I conguagli relativi alle entrate devolute di cui ai punti 3.7.8 e 3.7.9 sono definiti secondo quanto stabilito dagli statuti e dalle norme di attuazione, e comunicati da RGS-IGEPA e dal Dipartimento delle finanze entro il mese di giugno del secondo esercizio successivo a quello di riferimento sulla base dei dati ufficiali di riferimento e, in assenza di questi ultimi, i conguagli sono definiti in via provvisoria in base ai dati disponibili. La quantificazione dei conguagli sia definitivi che provvisori e' preventivamente comunicata, anche in via informale, alle autonomie speciali anche ai fini di una verifica. I conguagli sono accertati e imputati all'esercizio nel quale sono definiti. Lo Stato impegna e paga i conguagli nel corso del medesimo esercizio, nei limiti dello stanziamento disponibile. In caso di mancata quantificazione del conguaglio entro tale termine le Autonomie speciali definiscono, accertano e imputano comunque i conguagli che dovevano essere quantificati nell'esercizio in applicazione delle norme statutarie. Nel caso in cui, in occasione del conguaglio, risulti la necessita' di restituire al Bilancio dello Stato acconti riscossi in eccesso rispetto all'importo definitivo della spettanza, le Autonomie effettuano una regolazione contabile a favore delle entrate tributarie accertate nell'esercizio. Nel caso di acconti o conguagli accertati in eccesso e non riscossi, le autonomie cancellano il residuo attivo in occasione del primo riaccertamento ordinario. 3.7.11 Principio di salvaguardia. Le Autonomie speciali accertano tutte le entrate tributarie di spettanza statutaria (acconti e conguagli) erogate tramite capitolo di spesa del Bilancio dello Stato, anche se lo Stato non puo' impegnare per incapienza degli stanziamenti dei capitoli di spesa. Lo Stato impegna la differenza nell'esercizio successivo. 3.7.12 Gli accantonamenti, previsti dal D.L. 201/2011 e dalle leggi successive a carico delle Autonome speciali, sono registrati nella parte corrente della spesa, previo stanziamento, ad inizio esercizio, del contributo che si prevede sara' posto a carico dell'Ente. A seguito della quantificazione definitiva dell'accantonamento, le Autonomie speciali provvedono: a) all'impegno della relativa spesa e, nei casi di accertamento delle entrate tributarie devolute per cassa, al contestuale accertamento delle entrate tributarie che l'hanno finanziata; b) alla relativa regolazione contabile, attraverso l'emissione dell'ordinativo di pagamento a valere dell'impegno di cui alla lettera a, versato in entrata del bilancio dell'Ente con imputazione all'accertamento delle entrate tributarie devolute (nei casi di entrate accertate per cassa, all'accertamento di cui alla lettera a). Per evitare una duplicazione nel concorso agli obiettivi di finanza pubblica in termini di indebitamento delle Autonomie speciali, considerato che gli obiettivi del patto di stabilita' interno sono definiti considerando gli effetti degli accantonamenti in termini di indebitamento, le spese relative agli accantonamenti continuano a non rilevare ai fini del patto di stabilita' interno. 3.7.13 Per la Regione Trentino Alto Adige e per le Province autonome di Trento e Bolzano i conguagli delle quote di spettanza dei tributi relativi agli esercizi antecedenti il 2014, non gia' contabilizzate a residuo sul bilancio della Regione o delle Province autonome sono accertate ed imputate dai medesimi enti all'anno di corresponsione da parte dello Stato.»; d) il paragrafo 5.3 e' sostituito dal seguente: «5.3 Le spese di investimento. 5.3.1 Le spese di investimento sono impegnate agli esercizi in cui scadono le singole obbligazioni passive derivanti dal contratto o dalla convenzione avente ad oggetto la realizzazione dell'investimento, sulla base del relativo cronoprogramma. Anche per le spese di investimento che non richiedono la definizione di un cronoprogramma, l'imputazione agli esercizi della spesa riguardante la realizzazione dell'investimento e' effettuata nel rispetto del principio generale della competenza finanziaria potenziata, ossia in considerazione dell'esigibilita' della spesa. Pertanto, anche per le spese che non sono soggette a gara, e' necessario impegnare sulla base di una obbligazione giuridicamente perfezionata, in considerazione della scadenza dell'obbligazione stessa. A tal fine, l'amministrazione, nella fase della contrattazione, richiede, ove possibile, che nel contratto siano indicate le scadenze dei singoli pagamenti. E' in ogni caso auspicabile che l'ente richieda sempre un cronoprogramma della spesa di investimento da realizzare. 5.3.2 Nel caso di acquisizione di un investimento gia' realizzato, con pagamento frazionato negli esercizi successivi, e' necessario registrare la spesa di investimento imputandola interamente all'esercizio in cui il bene entra nel patrimonio dell'ente. A tal fine si provvede alla contestuale registrazione: a) del debito nei confronti del soggetto a favore del quale e' previsto il pagamento frazionato, imputato allo stesso esercizio dell'investimento, provvedendo alla necessaria regolarizzazione contabile; b) dell'impegno per il rimborso del prestito, con imputazione agli esercizi secondo le scadenze previste contrattualmente a carico della parte corrente del bilancio. 5.3.3 La copertura finanziaria delle spese di investimento, comprese quelle che comportano impegni di spesa imputati a piu' esercizi deve essere predisposta - fin dal momento dell'attivazione del primo impegno - con riferimento all'importo complessivo della spesa dell'investimento. La copertura degli investimenti imputati all'esercizio in corso di gestione, puo' essere costituita da: l'accertamento di un'entrata imputata al titolo 4, 5 o 6 delle entrate, a seguito di un obbligazione giuridica perfezionata o, fino all'esercizio 2015, l'autorizzazione all'indebitamento con legge regionale; il saldo corrente dell'esercizio cui e' imputata la spesa, risultante dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione. La copertura finanziaria delle spese di investimento imputate agli esercizi successivi a quello in corso di gestione puo' essere costituita da una delle seguenti modalita' alternative: l'accertamento di un'entrata imputata al titolo 4, 5 o 6 delle entrate, a seguito di un'obbligazione giuridica perfezionata o, fino all'esercizio 2015 l'autorizzazione all'indebitamento con legge regionale; da una quota del margine corrente di competenza finanziaria dell'equilibrio di parte corrente rappresentato nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, di importo non superiore ai limiti previsti dal principio contabile generale della contabilita' finanziaria. Tale limite identifica la quota della previsione del margine corrente di competenza che puo' considerarsi consolidata, e costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi futuri compresi nel bilancio di previsione. Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano il principio contabile generale ha previsto una specifica disciplina; la quota del margine corrente costituita dal 50% delle previsioni riguardanti l'incremento di gettito derivante dall'applicazione di nuove o maggiori aliquote fiscali, e derivanti dalla maggiorazione di oneri concessori e sanzioni, formalmente deliberate, stanziate nel bilancio di previsione e non accertate negli ultimi tre esercizi rendicontati, al netto dell'eventuale relativo FCDE. Trattandosi di previsioni di nuove e maggiore entrate, tali risorse non sono comprese nella quota consolidata del margine corrente di cui al precedente punto; la quota del margine corrente costituita da riduzioni permanenti della spesa corrente, realizzate nell'esercizio in corso e risultanti da un titolo giuridico perfezionato, non compresa nella quota del margine corrente consolidata. Le ultime tre modalita' di copertura degli investimenti sopra indicate, sono definite dal principio contabile generale della competenza finanziaria per favorire la spesa per investimenti, nel rispetto del principio contabile generale n. 9 della prudenza, da applicarsi in modo da garantire che la copertura delle spese di investimento (3) , in particolare quelle imputate agli esercizi successivi, risulti "credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare in esercizi futuri (4) ". 5.3.4 La copertura degli investimenti costituita da entrate accertate. Non tutte le entrate gia' accertate ed imputate negli esercizi successivi a quello di gestione possono costituire idonea copertura alle spese di investimento impegnate in tali esercizi. Costituiscono idonea copertura finanziaria delle spese di investimento, impegnate negli esercizi successivi, le risorse accertate e imputate all'esercizio in corso di gestione (accantonate nel fondo pluriennale vincolato stanziato in spesa), l'avanzo di amministrazione o le entrate gia' accertate imputate agli esercizi successivi, la cui esigibilita' e' perfezionabile mediante manifestazione di volonta' pienamente discrezionale dell'ente o di altra pubblica amministrazione. In particolare, possono costituire copertura finanziaria delle spese di investimento imputate agli esercizi successivi a quello in corso di gestione le entrate gia' accertate: imputate all'esercizio in corso di gestione (entrate correnti destinate per legge agli investimenti, entrate derivanti da avanzi della situazione corrente di bilancio, entrate derivanti dall'alienazione di beni e diritti patrimoniali, riscossione di crediti, proventi da permessi di costruire e relative sanzioni); derivanti da trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche anche se imputate negli esercizi successivi a quello di gestione, derivanti dai mutui tradizionali, i cui contratti prevedono l'erogazione delle risorse in un'unica soluzione, prima della realizzazione dell'investimento, dando luogo ad accantonamenti al fondo pluriennale vincolato di cui al successivo punto 5.4; derivanti da forme di finanziamento flessibile i cui contratti consentono l'acquisizione di risorse in misura correlata alle necessita' dell'investimento (da preferire rispetto al mutuo tradizionale, in quanto comportano minori oneri finanziari); derivanti da altre entrate accertate tra le accensioni di prestiti, i cui contratti prevedono espressamente l'esigibilita' del finanziamento secondo i tempi di realizzazione delle spese di investimento (ad esempio i prestiti obbligazionari a somministrazione periodica); l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione accertato, a seguito dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, a condizione che siano rispettate le seguenti priorita': a) per finanziamento di eventuali debiti fuori bilancio; b) al riequilibrio della gestione corrente; c) per accantonamenti per passivita' potenziali (ad es. al fondo crediti di dubbia esigibilita'); d) al finanziamento di spese di investimento e/o estinzione anticipata di prestiti. Non costituiscono idonee forme di copertura degli investimenti le altre entrate accertate e imputate a esercizi successivi a quello in corso di esercizio, quali i permessi da costruire, in considerazione dell'incertezza che gli accertamenti imputati a esercizi futuri possano tradursi in effettive risorse disponibili per l'ente. L'attestazione di copertura finanziaria dei provvedimenti che danno luogo a impegni concernenti investimenti finanziati da entrate accertate al titolo 4, 5 o 6 delle entrate, e' resa indicando gli estremi del provvedimento di accertamento delle entrate che costituiscono la copertura e la loro classificazione in bilancio. Con riferimento agli impegni imputati agli esercizi successivi e' anche necessario precisare se trattasi di copertura costituita da: entrate accertate e imputate all'esercizio in corso di gestione o agli esercizi precedenti, accantonate nel fondo pluriennale vincolato stanziato in spesa dell'esercizio precedente quello di imputazione dell'impegno di cui costituiscono copertura, entrate accertate esigibili nell'esercizio di imputazione dell'impegno di cui costituiscono copertura, la cui esigibilita' e' perfezionabile mediante manifestazione di volonta' pienamente discrezionale dell'ente o di altra pubblica amministrazione. 5.3.5 La copertura costituita dalla quota consolidata del saldo positivo di parte corrente. La copertura degli impegni concernenti investimenti imputati agli esercizi successivi puo' essere costituita, distintamente per ciascuno degli esercizi di imputazione degli impegni, da una quota del saldo positivo di parte corrente, risultante dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, se risultano rispettate le seguenti condizioni: la quota del saldo non deve essere superiore al limite previsto dal principio contabile generale n. 16, come specificato al paragrafo 5.3.6, che consente di identificare la quota consolidata del margine corrente previsto in bilancio; la copertura riguarda solo gli impegni imputati agli esercizi considerati nel bilancio di previsione, salvo quanto previsto dal paragrafo 5.3.6, in attuazione del principio contabile generale n. 16; l'Ente non ha registrato un disavanzo di amministrazione in entrambi i due ultimi esercizi (5) . Nel caso in cui l'esercizio precedente, non sia ancora stato rendicontato, si fa riferimento alla situazione risultante dal prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto (se riferito ad esercizio ormai chiuso, il risultato di amministrazione presunto e' predisposto sulla base di dati di preconsuntivo,). Fino a quando il piu' vecchio degli ultimi due esercizi non e' stato rendicontato il margine corrente consolidato non puo' costituire copertura degli impegni concernenti investimenti imputati agli esercizi successivi. Ai fini della verifica del rispetto della presente condizione, si considera il risultato di amministrazione (sia rendicontato che presunto) determinato tenendo conto degli accantonamenti, dei vincoli e delle risorse destinate, mentre non rileva il disavanzo costituito esclusivamente da maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, da disavanzo tecnico e da debito autorizzato e non contratto dalle regioni. Gli investimenti finanziati dalla quota consolidata del margine corrente previsto nel bilancio di previsione sono analiticamente elencati nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione (ex art. 11, comma 5, lettera d). Con riferimento a tale forma di copertura, l'attestazione di copertura finanziaria e' resa dopo avere verificato, con riferimento a ciascun esercizio finanziario, che: gli impegni sono imputati a stanziamenti riguardanti investimenti finanziati dalla quota consolidata del margine corrente previsto nel bilancio di previsione, di cui all'apposito elenco della nota integrativa allegata al bilancio, il cui importo totale non supera il limite previsto dal principio contabile generale della competenza finanziaria (6) , come specificato dal principio applicato 5.3.6, ed avere riscontrato che ciascun impegno non eccede lo stanziamento disponibile; con riferimento alla data dell'attestazione, il margine corrente previsto nel bilancio e l'elenco degli investimenti di cui alla nota integrativa allegati al bilancio, non hanno subito modifiche a seguito delle variazioni intervenute nel corso della gestione, o, in alternativa, che l'attestazione e' stata resa facendo riferimento alla versione aggiornata del prospetto degli equilibri e della nota integrativa, riportati in allegato all'attestazione. 5.3.6 Determinazione della quota consolidata del margine corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione e altre eventuali forme di copertura. Al fine di garantire che la copertura sia credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, il principio contabile generale n. 16 prevede che, fermo restando le altre condizioni richiamate al principio applicato 5.3.5, solo una quota del saldo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione possa costituire copertura agli impegni concernenti gli investimenti correnti imputati agli esercizi successivi. Con riferimento agli esercizi compresi nel bilancio di previsione, costituisce copertura agli investimenti la quota del margine corrente che puo' considerarsi "consolidata", di importo non superiore al minore valore tra: la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e dell'accertamento di entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni; la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo del fondo di cassa e degli incassi di entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a pagamenti, Con riferimento agli esercizi non considerati nel bilancio di previsione, non oltre il limite di 5 esercizi a decorrere dall'esercizio in corso, costituisce copertura degli investimenti il 60 per cento della media degli incassi in c/competenza delle entrate derivanti dagli oneri di urbanizzazione e, nei casi previsti dalla legislazione regionale, dalle monetizzazioni di standard urbanistici al netto della relativa quota del FCDE, degli ultimi 5 esercizi rendicontati, garantendo la destinazione degli investimenti prevista dalla legge. Per le Autonomie speciali, il principio contabile generale n. 16 prevede: con riferimento agli esercizi considerati nel bilancio di previsione successivi a quello in corso di gestione, che costituisce copertura agli investimenti la quota del saldo positivo di parte corrente risultante dal prospetto degli equilibri di importo non superiore alla media dei saldi di parte corrente in termini di competenza registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e dell'accertamento di entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni; con riferimento agli esercizi non compresi nel bilancio di previsione, non oltre il limite di 10 esercizi a decorrere da quello di imputazione del primo impegno, che costituisce copertura agli investimenti la quota del saldo corrente di competenza di importo non superiore al minore valore tra: la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e dell'accertamento di entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni; la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo del fondo di cassa e degli incassi di entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a pagamenti. Le modalita' di quantificazione di tali saldi sono illustrati nella sezione della nota integrativa riguardante la spesa per investimenti. 5.3.7 La copertura degli investimenti derivante da nuove o maggiori aliquote fiscali. Le maggiori entrate correnti derivanti dall'applicazione di nuove o maggiori aliquote fiscali a carattere permanente, o derivanti dalla maggiorazione di oneri concessori e sanzioni possono essere destinate ad incrementare la previsione del margine corrente destinato agli investimenti, allegato al bilancio di previsione. Il 50% di tale incremento, al netto dell'eventuale relativo fondo crediti di dubbia esigibilita', puo' costituire copertura di impegni riguardanti spese di investimento imputate agli esercizi considerati nel bilancio successivi a quello in corso di gestione, a condizione che gli accertamenti riguardanti tali entrate non siano gia' stati effettuati in uno degli ultimi tre esercizi rendicontati. Gli investimenti finanziabili dal 50% della quota del margine corrente derivante dall'applicazione di nuove o maggiori aliquote fiscali, sono dettagliatamente individuati nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione (art. 11, comma 5, lettera d). Nel caso di nuove o maggiori aliquote fiscali a carattere non permanente, la copertura e' limitata agli esercizi cui l'incremento di aliquota si riferisce, compresi nel bilancio di previsione. Con riferimento a tale forma di copertura, l'attestazione di copertura finanziaria dei provvedimenti che danno luogo a impegni per spese di investimento e' resa dando atto di avere verificato che: per ciascun esercizio, gli impegni sono imputati a stanziamenti riguardanti investimenti finanziabili con il 50% della quota del margine corrente derivante dalla maggiorazione delle aliquote fiscali, di cui all'elenco della nota integrativa allegata al bilancio, ed avere riscontrato che, per tutti gli esercizi considerati nel bilancio, ciascun impegno non eccede lo stanziamento disponibile; che la quantificazione degli stanziamenti riguardanti l'incremento di gettito fiscale derivante dall'applicazione delle nuove o maggiori aliquote e' stata elaborata nel rispetto del principio della prudenza; che le maggiori entrate non sono gia' state oggetto di registrazione contabile nei tre esercizi rendicontati, cui si e' fatto riferimento per la determinazione del limite di cui al principio 5.3.5 e 5.3.6; con riferimento alla data dell'attestazione, il margine corrente previsto nel bilancio e l'elenco degli investimenti di cui alla nota integrativa allegati al bilancio, non hanno subito modifiche a seguito delle variazioni intervenute nel corso della gestione, o, in alternativa, che l'attestazione e' stata resa facendo riferimento alla versione aggiornata del prospetto degli equilibri e della nota integrativa, riportati in allegato all'attestazione. La restante quota del 50% dell'incremento del margine corrente puo' costituire copertura a impegni riguardanti spese di investimento secondo le modalita' previste al punto 5.3.9. 5.3.8 La copertura degli investimenti derivante da riduzioni permanenti di spese correnti. Le riduzioni permanenti di spese correnti possono essere destinate ad incrementare il margine corrente destinato agli investimenti. In tali casi, l'intero incremento del margine corrente puo' costituire copertura di impegni riguardanti spese di investimenti imputati agli esercizi considerati nel bilancio successivi a quello in corso di gestione, a condizione che la riduzione della spesa corrente sia gia' realizzata, risulti da un titolo giuridico perfezionato e non risulti da uno degli ultimi tre esercizi rendicontati. Gli investimenti finanziati da tale quota del margine corrente sono dettagliatamente individuati nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione (art. 11, comma 5, lettera d). L'attestazione di regolarita' finanziaria degli impegni riguardanti tali spese e' resa dopo avere verificato, con riferimento a tutti gli esercizi finanziari cui la spesa si riferisce, che gli impegni sono imputati a stanziamenti riguardanti investimenti finanziabili con la quota del margine corrente formatasi a seguito di riduzioni permanenti di spese correnti, gia' realizzate, risultanti da un titolo giuridico perfezionato. Con riferimento a tale forma di copertura, l'attestazione di copertura finanziaria dei provvedimenti che danno luogo a impegni per spese di investimento e' resa dando atto di avere accertato che: gli impegni sono imputati a stanziamenti riguardanti investimenti finanziabili dalla quota del margine corrente derivante dalla riduzione permanente delle spese correnti, di cui all'apposito elenco della nota integrativa allegata al bilancio, ed avere riscontrato che, per tutti gli esercizi considerati nel bilancio, ciascun impegno non eccede lo stanziamento disponibile; la riduzione permanente delle spese correnti si e' gia' realizzata, risulti da un titolo giuridico perfezionato e non sia gia' stata oggetto di registrazione contabile nei tre esercizi rendicontati, cui si e' fatto riferimento per la determinazione del limite di cui al principio 5.3.5 e 5.3.6; con riferimento alla data dell'attestazione, il margine corrente previsto nel bilancio e l'elenco degli investimenti di cui alla nota integrativa allegati al bilancio, non hanno subito modifiche a seguito delle variazioni intervenute nel corso della gestione, o, in alternativa, che l'attestazione e' stata resa facendo riferimento alla versione aggiornata del prospetto degli equilibri e della nota integrativa, riportati in allegato all'attestazione. 5.3.9 Le variazioni di bilancio che determinano variazioni del margine corrente possono disporre l'aggiornamento: a) del prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione; b) della sezione della nota integrativa al bilancio che elenca gli investimenti finanziati con la previsione del margine corrente. 5.3.10 Se nel corso dell'esercizio e' approvato il rendiconto relativo all'esercizio precedente dal quale risulta un disavanzo di amministrazione, e l'ente risulta in disavanzo per il secondo esercizio consecutivo, si provvede, contestualmente alle deliberazioni di variazione di bilancio riguardanti il ripiano, alla riduzione degli stanziamenti, sia per l'esercizio in corso, che per gli esercizi successivi, concernenti gli investimenti finanziati dalla previsione di margine positivo di parte corrente, fermo restando gli impegni gia' assunti sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate. Almeno in sede di provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio e di assestamento generale l'ente verifica in analisi l'andamento delle coperture finanziarie di cui al punto 5.3.3 al fine di accertarne l'effettiva realizzazione e adottando gli eventuali provvedimenti in caso di modifica delle coperture finanziarie previste. 5.3.11 L'impegno delle spese di investimento effettuato sulla base del cronoprogramma puo' comportare, nel caso di variazioni del cronoprogramma, determinate dall'avanzamento dei lavori con un andamento differente rispetto a quello previsto, la necessita' di procedere a variazioni di bilancio e al riaccertamento degli impegni assunti. In ogni caso, al momento del controllo e della verifica degli equilibri di bilancio in corso di anno e della variazione generale di assestamento, l'ente deve dare atto di avere effettuato la verifica dell'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni. Per ulteriori informazioni riguardanti le modalita' di contabilizzazione delle spese di investimento nel bilancio di previsione, si rinvia agli esempi n. 1 e 2 dell'appendice tecnica; e) al paragrafo n. 5.5 le parole "l'anno" sono sostituite con le seguenti "un anno"; f) al paragrafo n. 9.2: 1) dopo le parole "Nel risultato di amministrazione" sono inserite le seguenti "delle regioni e delle Province autonome"; 2) le parole "dopo le scadenze previste" sono sostituite dalle seguenti "dopo o contestualmente alle scadenze previste"; 3) le parole "(lettera D)" e' sostituita dalle seguenti "(lettera E)"; g) al paragrafo n. 11.4, dopo le parole "Le variazioni del fondo pluriennale" sono aggiunte le seguenti "e degli stanziamenti di bilancio correlati, compresi gli stanziamenti di cassa"». (3) Il principio contabile generale della prudenza, di cui all'allegato n. 1 al decreto legislativo n. 118 del 2011 «rappresenta uno degli elementi fondamentali del processo formativo delle valutazioni presenti nei documenti contabili del sistema di bilancio. I suoi eccessi devono pero' essere evitati perche' sono pregiudizievoli al rispetto della rappresentazione veritiera e corretta delle scelte programmatiche e degli andamenti effettivi della gestione e quindi rendono il sistema di bilancio inattendibile. Il principio della prudenza non deve condurre all'arbitraria e immotivata riduzione delle previsioni di entrata, proventi e valutazioni del patrimonio, bensi' esprimere qualita' di giudizi a cui deve informarsi un procedimento valutativo e di formazione dei documenti del sistema di bilancio che risulti veritiero e corretto. Cio' soprattutto nella ponderazione dei rischi e delle incertezze connessi agli andamenti operativi degli enti e nella logica di assicurare ragionevoli stanziamenti per la continuita' dell'amministrazione». (4) Sentenza della Corte costituzionale n. 213 del 2008. (5) Nel caso in cui negli ultimi due esercizi l'ente risulti in disavanzo in uno dei due esercizi e in avanzo nell'altro esercizio la previsione del saldo di parto corrente puo' costituire copertura agli impegni riguardanti investimenti imputati all'esercizio in corso e agli esercizi successivi. (6) Il principio contabile generale n. 16 della competenza finanziaria e' previsto dall'allegato n. 1 al presente decreto.