Art. 3 Istituzione del registro 1. E' istituito il registro degli organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento. 2. Il registro e' tenuto presso il Ministero nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali gia' esistenti presso il Dipartimento per gli affari di giustizia e ne e' responsabile il direttore generale della giustizia civile. Il direttore generale della giustizia civile puo' delegare una persona con qualifica dirigenziale o un magistrato ed avvalersi, al fine di esercitare la vigilanza, dell'ispettorato generale del Ministero. Il Ministero e' altresi' titolare del trattamento dei dati personali. 3. Il registro e' articolato in modo da contenere le seguenti annotazioni: a) sezione A: 1) organismi iscritti di diritto a norma dell'articolo 4, comma 2, del presente regolamento; 2) elenco dei gestori della crisi; b) sezione B: 1) altri organismi; 2) elenco dei gestori della crisi. 4. Il responsabile cura il continuo aggiornamento dei dati del registro e puo' prevedere ulteriori integrazioni delle annotazioni in conformita' alle previsioni del presente regolamento. 5. La gestione del registro deve avvenire con modalita' informatiche che assicurino la possibilita' di una rapida elaborazione dei dati con finalita' statistica e ispettiva o, comunque, connessa ai compiti di tenuta di cui al presente regolamento. 6. L'elenco degli organismi e dei gestori della crisi sono pubblici.