Art. 3 
 
 
                      Istituzione del registro 
 
  1. E'  istituito  il  registro  degli  organismi  autorizzati  alla
gestione della crisi da sovraindebitamento. 
  2. Il registro e' tenuto  presso  il  Ministero  nell'ambito  delle
risorse umane, finanziarie e strumentali  gia'  esistenti  presso  il
Dipartimento per gli affari di giustizia  e  ne  e'  responsabile  il
direttore generale della  giustizia  civile.  Il  direttore  generale
della giustizia  civile  puo'  delegare  una  persona  con  qualifica
dirigenziale o un magistrato ed avvalersi, al fine di  esercitare  la
vigilanza, dell'ispettorato generale del Ministero. Il  Ministero  e'
altresi' titolare del trattamento dei dati personali. 
  3. Il registro e' articolato  in  modo  da  contenere  le  seguenti
annotazioni: 
    a) sezione A: 
  1) organismi iscritti di diritto a norma dell'articolo 4, comma  2,
del presente regolamento; 
  2) elenco dei gestori della crisi; 
    b) sezione B: 
  1) altri organismi; 
  2) elenco dei gestori della crisi. 
  4. Il responsabile cura il  continuo  aggiornamento  dei  dati  del
registro e puo' prevedere ulteriori integrazioni delle annotazioni in
conformita' alle previsioni del presente regolamento. 
  5.  La  gestione  del  registro   deve   avvenire   con   modalita'
informatiche  che  assicurino   la   possibilita'   di   una   rapida
elaborazione  dei  dati  con  finalita'  statistica  e  ispettiva  o,
comunque,  connessa  ai  compiti  di  tenuta  di  cui   al   presente
regolamento. 
  6.  L'elenco  degli  organismi  e  dei  gestori  della  crisi  sono
pubblici.