Art. 3 
 
 
                      Istituzione del registro 
 
  1. E' istituito il registro dei gestori della vendita telematica. 
  2. Il registro  e'  tenuto  dal  Dipartimento  per  gli  affari  di
giustizia del Ministero e ne e' responsabile  il  direttore  generale
della giustizia civile. Il direttore generale della giustizia  civile
puo' delegare una persona con qualifica dirigenziale o un  magistrato
ed  avvalersi  della  Direzione  generale  dei  sistemi   informativi
automatizzati  del  Ministero  nonche',  al  fine  di  esercitare  la
vigilanza, dell'Ispettorato generale del Ministero. Il  Ministero  e'
titolare del trattamento dei dati personali. 
  3. I dati del registro e le relative annotazioni sono continuamente
aggiornati in conformita' alle previsioni del presente regolamento. 
  4. La gestione del registro ha luogo con modalita' informatiche che
assicurino la possibilita' di una rapida elaborazione  dei  dati  con
finalita' statistica e ispettiva o, comunque, connessa ai compiti  di
tenuta di cui al presente regolamento. 
  5. A cura del responsabile e' formato un elenco dei  gestori  della
vendita  telematica  iscritti  nel   registro   contenente   i   dati
identificativi degli stessi e i distretti di Corte di appello  per  i
quali sono iscritti.  L'elenco  di  cui  al  periodo  precedente  non
comprende i gestori della vendita telematica sospesi dal  registro  a
norma dell'articolo 8. L'elenco e' pubblicato sul portale dei servizi
telematici del Ministero.