Art. 3 Istituzione del registro 1. E' istituito il registro dei gestori della vendita telematica. 2. Il registro e' tenuto dal Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero e ne e' responsabile il direttore generale della giustizia civile. Il direttore generale della giustizia civile puo' delegare una persona con qualifica dirigenziale o un magistrato ed avvalersi della Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero nonche', al fine di esercitare la vigilanza, dell'Ispettorato generale del Ministero. Il Ministero e' titolare del trattamento dei dati personali. 3. I dati del registro e le relative annotazioni sono continuamente aggiornati in conformita' alle previsioni del presente regolamento. 4. La gestione del registro ha luogo con modalita' informatiche che assicurino la possibilita' di una rapida elaborazione dei dati con finalita' statistica e ispettiva o, comunque, connessa ai compiti di tenuta di cui al presente regolamento. 5. A cura del responsabile e' formato un elenco dei gestori della vendita telematica iscritti nel registro contenente i dati identificativi degli stessi e i distretti di Corte di appello per i quali sono iscritti. L'elenco di cui al periodo precedente non comprende i gestori della vendita telematica sospesi dal registro a norma dell'articolo 8. L'elenco e' pubblicato sul portale dei servizi telematici del Ministero.