Art. 3 
 
 
                        Soggetti destinatari 
 
  1. Possono presentare istanza per  la  liquidazione  mensile  della
Qu.I.R. tutti i lavoratori dipendenti da datore di lavoro del settore
privato, con rapporto di lavoro subordinato in essere da  almeno  sei
mesi, per i quali trova applicazione l'istituto del TFR, eccetto: 
  a) i lavoratori dipendenti domestici; 
  b) i lavoratori dipendenti del settore agricolo; 
  c) i lavoratori dipendenti per i quali la legge ovvero il contratto
collettivo  nazionale  di  lavoro,  anche  mediante  il  rinvio  alla
contrattazione  di  secondo  livello,   prevede   la   corresponsione
periodica del TFR ovvero l'accantonamento  del  TFR  medesimo  presso
soggetti terzi; 
  d) i  lavoratori  dipendenti  da  datori  di  lavoro  sottoposti  a
procedure concorsuali; 
  e) i lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto
nel registro delle imprese un accordo di ristrutturazione dei  debiti
di cui all'articolo 182-bis della legge fallimentare; 
  f) i lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto
presso il Registro delle imprese un piano di risanamento attestato di
cui all'articolo 67, comma 3, lettera d), della legge fallimentare; 
  g) i lavoratori dipendenti da datori di  lavoro  per  i  quali,  ai
sensi delle disposizioni normative vigenti, siano  stati  autorizzati
interventi di integrazione salariale straordinaria e in deroga, se in
prosecuzione dell'integrazione straordinaria stessa, limitatamente ai
lavoratori dipendenti in forza all'unita' produttiva interessata  dai
predetti interventi; 
  h) ai  lavoratori  dipendenti  da  datori  di  lavoro  che  abbiano
sottoscritto  un  accordo  di  ristrutturazione  dei  debiti   e   di
soddisfazione dei crediti di  cui  all'articolo  7,  della  legge  27
gennaio 2012, n. 3. 
  2. L'opzione di cui al comma 1 puo' essere esercitata anche in caso
di conferimento, sulla base di modalita' esplicite ovvero tacite, del
TFR maturando alle  forme  pensionistiche  complementari  di  cui  al
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. In tal caso,  nel  corso
del periodo di durata della predetta opzione, la  partecipazione  del
lavoratore dipendente alla forma pensionistica complementare prosegue
senza soluzione di continuita' sulla base della posizione individuale
maturata nell'ambito della forma pensionistica medesima nonche' della
eventuale contribuzione a suo carico  e/o  a  carico  del  datore  di
lavoro. 
  3. Il lavoratore dipendente e' tenuto a  notificare  al  datore  di
lavoro la eventuale disposizione del TFR a garanzia di  contratti  di
finanziamento; detta disposizione preclude  l'esercizio  dell'opzione
di cui al comma 1, preclusione che  permane  fino  alla  notifica  da
parte del mutuante della estinzione del credito oggetto del contratto
di finanziamento. 
  4. La liquidazione della Qu.I.R. e' interrotta  al  verificarsi  di
una delle condizioni previste al comma 1, lettere e), f), g) ed h), a
partire dal periodo di paga successivo a quello di  insorgenza  delle
predette condizioni e  per  l'intero  periodo  di  sussistenza  delle
medesime ovvero, per le condizioni previste al comma 1, lettera d), a
partire dalle decorrenze previste all'articolo 7, comma 5. 
 
          Note all'art. 3: 
              - L'art. 182-bis del  citato  regio  decreto  16  marzo
          1947, n. 267 reca: 
              «Art. 182-bis (Accordi di ristrutturazione dei debiti).
          -  L'imprenditore  in  stato  di  crisi   puo'   domandare,
          depositando  la  documentazione  di   cui   all'art.   161,
          l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti
          stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta
          per cento dei crediti, unitamente ad una relazione  redatta
          da un professionista, designato dal debitore,  in  possesso
          dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma,  lettera  d)
          sulla veridicita' dei dati  aziendali  e  sull'attuabilita'
          dell'accordo stesso con particolare  riferimento  alla  sua
          idoneita' ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori
          estranei nel rispetto dei seguenti termini: 
              a) entro centoventi giorni dall'omologazione,  in  caso
          di crediti gia' scaduti a quella data; 
              b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in  caso  di
          crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione. 
              L'accordo e' pubblicato nel registro  delle  imprese  e
          acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione. 
              Dalla data della pubblicazione e per sessanta giorni  i
          creditori per titolo e causa  anteriore  a  tale  data  non
          possono iniziare o proseguire azioni cautelari o  esecutive
          sul  patrimonio  del  debitore,  ne'  acquisire  titoli  di
          prelazione se  non  concordati.  Si  applica  l'  art.  168
          secondo comma. 
              Entro trenta giorni dalla pubblicazione i  creditori  e
          ogni altro interessato  possono  proporre  opposizione.  Il
          tribunale, decise le opposizioni, procede  all'omologazione
          in camera di consiglio con decreto motivato. 
              Il decreto del tribunale e' reclamabile alla  corte  di
          appello ai sensi dell' art.  183,  in  quanto  applicabile,
          entro quindici giorni dalla sua pubblicazione nel  registro
          delle imprese. 
              Il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari
          o esecutive di cui al terzo  comma  puo'  essere  richiesto
          dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e  prima
          della  formalizzazione  dell'accordo  di  cui  al  presente
          articolo, depositando presso  il  tribunale  competente  ai
          sensi dell' art. 9 la documentazione di cui  all'art.  161,
          primo e secondo comma, lettere  a),  b),  c)  e  d)  e  una
          proposta  di  accordo  corredata   da   una   dichiarazione
          dell'imprenditore,  avente  valore  di  autocertificazione,
          attestante che sulla proposta sono in corso trattative  con
          i creditori che rappresentano almeno il sessanta per  cento
          dei crediti  e  da  una  dichiarazione  del  professionista
          avente i requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera
          d), circa la idoneita' della  proposta,  se  accettata,  ad
          assicurare l'integrale pagamento dei creditori con i  quali
          non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la
          propria disponibilita' a trattare. L'istanza di sospensione
          di cui al presente comma e' pubblicata nel  registro  delle
          imprese  e  produce  l'effetto  del  divieto  di  inizio  o
          prosecuzione delle azioni esecutive  e  cautelari,  nonche'
          del divieto di  acquisire  titoli  di  prelazione,  se  non
          concordati, dalla pubblicazione. 
              Il   tribunale,   verificata   la   completezza   della
          documentazione  depositata,  fissa  con  decreto  l'udienza
          entro il termine di trenta giorni dal deposito dell'istanza
          di cui al  sesto  comma,  disponendo  la  comunicazione  ai
          creditori   della   documentazione   stessa.   Nel    corso
          dell'udienza, riscontrata la  sussistenza  dei  presupposti
          per pervenire a un accordo di ristrutturazione  dei  debiti
          con le maggioranze di cui al primo comma e delle condizioni
          per l'integrale pagamento dei creditori  con  i  quali  non
          sono in corso trattative o che  hanno  comunque  negato  la
          propria disponibilita'  a  trattare,  dispone  con  decreto
          motivato il divieto di  iniziare  o  proseguire  le  azioni
          cautelari o esecutive e di acquisire titoli  di  prelazione
          se non  concordati  assegnando  il  termine  di  non  oltre
          sessanta   giorni   per   il   deposito   dell'accordo   di
          ristrutturazione   e   della    relazione    redatta    dal
          professionista a norma del  primo  comma.  Il  decreto  del
          precedente periodo e' reclamabile a norma del quinto  comma
          in quanto applicabile. 
              A   seguito   del   deposito   di   un    accordo    di
          ristrutturazione  dei  debiti  nei  termini  assegnati  dal
          tribunale trovano applicazione le disposizioni  di  cui  al
          secondo, terzo, quarto e  quinto  comma.  Se  nel  medesimo
          termine e' depositata una domanda di concordato preventivo,
          si  conservano  gli  effetti  di  cui  ai  commi  sesto   e
          settimo.». 
              - L'art. 67 del citato regio decreto 16 marzo 1947,  n.
          267 reca: 
              «Art. 67 (Atti a titolo oneroso, pagamenti,  garanzie).
          - Sono revocati, salvo che  l'altra  parte  provi  che  non
          conosceva lo stato d'insolvenza del debitore: 
              1)  gli  atti  a  titolo  oneroso  compiuti   nell'anno
          anteriore alla  dichiarazione  di  fallimento,  in  cui  le
          prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal  fallito
          sorpassano di oltre un quarto cio' che a lui e' stato  dato
          o promesso; 
              2) gli atti estintivi di debiti  pecuniari  scaduti  ed
          esigibili non effettuati  con  danaro  o  con  altri  mezzi
          normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore  alla
          dichiarazione di fallimento; 
              3) i pegni,  le  anticresi  e  le  ipoteche  volontarie
          costituiti  nell'anno  anteriore  alla   dichiarazione   di
          fallimento per debiti preesistenti non scaduti; 
              4) i pegni, le anticresi e  le  ipoteche  giudiziali  o
          volontarie  costituiti  entro  sei  mesi   anteriori   alla
          dichiarazione di fallimento per debiti scaduti. 
              Sono  altresi'  revocati,  se  il  curatore  prova  che
          l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore,
          i pagamenti di debiti liquidi  ed  esigibili,  gli  atti  a
          titolo oneroso  e  quelli  costitutivi  di  un  diritto  di
          prelazione per  debiti,  anche  di  terzi,  contestualmente
          creati,  se  compiuti  entro  sei   mesi   anteriori   alla
          dichiarazione di fallimento. 
              Non sono soggetti all'azione revocatoria: 
              a)  i  pagamenti   di   beni   e   servizi   effettuati
          nell'esercizio dell'attivita' d'impresa nei termini d'uso; 
              b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario,
          purche'  non  abbiano  ridotto  in  maniera  consistente  e
          durevole l'esposizione debitoria del fallito nei  confronti
          della banca; 
              c) le vendite ed i preliminari di vendita trascritti ai
          sensi dell'art. 2645-bis del codice civile, i  cui  effetti
          non siano cessati ai sensi del comma terzo  della  suddetta
          disposizione, conclusi a giusto prezzo ed aventi ad oggetto
          immobili  ad  uso   abitativo,   destinati   a   costituire
          l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e
          affini entro il terzo grado, ovvero  immobili  ad  uso  non
          abitativo  destinati  a  costituire  la   sede   principale
          dell'attivita' d'impresa dell'acquirente, purche' alla data
          di  dichiarazione  di   fallimento   tale   attivita'   sia
          effettivamente  esercitata  ovvero  siano  stati   compiuti
          investimenti per darvi inizio; 
              d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni
          del debitore purche' posti in essere in  esecuzione  di  un
          piano che appaia idoneo a consentire il  risanamento  della
          esposizione  debitoria  dell'impresa  e  ad  assicurare  il
          riequilibrio   della   sua   situazione   finanziaria;   un
          professionista   indipendente   designato   dal   debitore,
          iscritto nel registro dei revisori legali  ed  in  possesso
          dei requisiti previsti dall'art. 28, lettere a) e  b)  deve
          attestare  la  veridicita'  dei   dati   aziendali   e   la
          fattibilita' del piano; il professionista  e'  indipendente
          quando non e' legato  all'impresa  e  a  coloro  che  hanno
          interesse all'operazione  di  risanamento  da  rapporti  di
          natura personale o  professionale  tali  da  comprometterne
          l'indipendenza di giudizio; in ogni caso, il professionista
          deve essere in possesso dei  requisiti  previsti  dall'art.
          2399 del codice civile e non deve, neanche per  il  tramite
          di  soggetti  con  i  quali  e'   unito   in   associazione
          professionale, avere  prestato  negli  ultimi  cinque  anni
          attivita' di lavoro subordinato o autonomo  in  favore  del
          debitore ovvero partecipato agli organi di  amministrazione
          o  di  controllo;  il  piano  puo'  essere  pubblicato  nel
          registro delle imprese su richiesta del debitore; 
              e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in  essere
          in     esecuzione      del      concordato      preventivo,
          dell'amministrazione     controllata     (123),     nonche'
          dell'accordo omologato ai sensi dell'art. 182-bis,  nonche'
          gli atti, i pagamenti e le  garanzie  legalmente  posti  in
          essere dopo il deposito del ricorso di cui all'art. 161; 
              f) i pagamenti dei  corrispettivi  per  prestazioni  di
          lavoro effettuate da  dipendenti  ed  altri  collaboratori,
          anche non subordinati, del fallito; 
              g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili  eseguiti
          alla  scadenza  per  ottenere  la  prestazione  di  servizi
          strumentali  all'accesso  alle  procedure  concorsuali   di
          amministrazione controllata e di concordato preventivo. 
              Le disposizioni di questo  articolo  non  si  applicano
          all'istituto di emissione, alle operazioni  di  credito  su
          pegno e di credito fondiario; sono  salve  le  disposizioni
          delle leggi speciali.». 
              -  L'art.  7  della  legge  27  gennaio  2012,   n.   3
          (Disposizioni in materia di usura e di estorsione,  nonche'
          di composizione delle crisi da sovra indebitamento), reca: 
              «Art.  7  (Presupposti  di  ammissibilita').  -  1.  Il
          debitore in stato di sovraindebitamento  puo'  proporre  ai
          creditori, con l'ausilio degli  organismi  di  composizione
          della crisi di cui all'art. 15 con sede nel circondario del
          tribunale competente ai sensi  dell'art.  9,  comma  1,  un
          accordo di ristrutturazione dei debiti e  di  soddisfazione
          dei crediti sulla base  di  un  piano  che,  assicurato  il
          regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai
          sensi dell'art. 545 del codice di procedura civile e  delle
          altre disposizioni contenute  in  leggi  speciali,  preveda
          scadenze e modalita' di pagamento dei creditori,  anche  se
          suddivisi  in  classi,  indichi   le   eventuali   garanzie
          rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalita'  per
          l'eventuale liquidazione dei beni. E'  possibile  prevedere
          che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono
          non essere  soddisfatti  integralmente,  allorche'  ne  sia
          assicurato il pagamento in misura non  inferiore  a  quella
          realizzabile, in ragione della  collocazione  preferenziale
          sul ricavato in caso di  liquidazione,  avuto  riguardo  al
          valore di mercato attribuibile ai beni  o  ai  diritti  sui
          quali insiste la causa di prelazione, come attestato  dagli
          organismi di composizione della crisi. In  ogni  caso,  con
          riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione
          europea, all'imposta sul valore aggiunto ed  alle  ritenute
          operate  e   non   versate,   il   piano   puo'   prevedere
          esclusivamente la dilazione del pagamento.  Fermo  restando
          quanto previsto dall'art. 13, comma 1, il piano puo'  anche
          prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore  ad  un
          gestore per la liquidazione, la custodia e la distribuzione
          del  ricavato  ai  creditori,   da   individuarsi   in   un
          professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28
          del regio decreto 16 marzo 1942,  n.  267.  Il  gestore  e'
          nominato dal giudice. 
              1-bis. Fermo il diritto di  proporre  ai  creditori  un
          accordo ai sensi del comma 1, il consumatore  in  stato  di
          sovraindebitamento  puo'  proporre,  con  l'ausilio   degli
          organismi di composizione della crisi di  cui  all'art.  15
          con sede nel circondario del tribunale competente ai  sensi
          dell'art. 9, comma 1, un piano contenente le previsioni  di
          cui al comma 1. 
              2. La proposta non e' ammissibile quando  il  debitore,
          anche consumatore: 
              a) e'  soggetto  a  procedure  concorsuali  diverse  da
          quelle regolate dal presente capo; 
              b) ha fatto ricorso, nei  precedenti  cinque  anni,  ai
          procedimenti di cui al presente capo; 
              c) ha subito, per  cause  a  lui  imputabili,  uno  dei
          provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis; 
              d)  ha  fornito  documentazione  che  non  consente  di
          ricostruire compiutamente la  sua  situazione  economica  e
          patrimoniale. 
              2-bis. Ferma l'applicazione del comma 2, lettere b), c)
          e    d),    l'imprenditore    agricolo    in    stato    di
          sovraindebitamento puo' proporre ai creditori un accordo di
          composizione della  crisi  secondo  le  disposizioni  della
          presente sezione.». 
              - Per i riferimenti al decreto legislativo  5  dicembre
          2005, n. 252, si veda nelle note alle premesse.