Art. 3 Commissione esaminatrice 1. La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. 2. La commissione e' presieduta da un dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in servizio presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, ed e' composta da un numero di componenti esperti nelle materie oggetto del concorso non inferiore a due, e da un segretario. Ove, per esigenze di servizio non sia disponibile personale del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 3. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un appartenente al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ovvero da un appartenente ai ruoli della Amministrazione civile dell'interno con qualifica equiparata, in servizio presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. 4. Per le ipotesi di assenza o impedimento del presidente, di uno o piu' componenti e del segretario della commissione, puo' essere prevista la nomina dei relativi supplenti, da effettuarsi con il decreto di nomina della commissione medesima o con successivo provvedimento. 5. In relazione al numero dei candidati, la commissione puo' essere suddivisa in sottocommissioni, unico restando il presidente, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria.
Note all'art. 3: - Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si vedano le note alle premesse.