Art. 3 
 
 
Ulteriori modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 361
                              del 1957 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica n. 361  del  1957,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a)  all'articolo  42,  primo  comma,  le  parole:   «,   salva   la
possibilita' di assicurare  un  accesso  separato  alle  donne»  sono
soppresse; 
  b) all'articolo 58, secondo  comma,  le  parole:  «inumidendone  la
parte gommata» sono soppresse; 
  c) all'articolo 67, primo comma, numero 2), le parole: «al  Pretore
del mandamento, il quale» sono sostituite dalle seguenti: «,  per  il
tramite del comune,  al  Tribunale  o  alla  sezione  distaccata  del
Tribunale competente, che»; 
  d) all'articolo 67, primo comma, numero 3), le parole: «al  Pretore
del mandamento» sono sostituite dalle seguenti: «, per il tramite del
comune,  al  Tribunale  o  alla  sezione  distaccata  del   Tribunale
competente, che ne rilascia ricevuta».  
 
          Note all'art. 3: 
              Il testo dell'art. 42 del decreto del Presidente  della
          Repubblica 30 marzo 1957, n.  361,  come  modificato  dalla
          presente legge, e' il seguente: 
                «Art. 42. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26,  artt.  30  e
          36, comma 2°, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 13, n.  5).
          -  La  sala  delle  elezioni  deve  avere  una  sola  porta
          d'ingresso aperta al pubblico. 
              La sala dev'essere divisa in due  compartimenti  da  un
          solido tramezzo, con un'apertura centrale per il passaggio. 
              Il primo compartimento, in comunicazione diretta con la
          porta d'ingresso,  e'  riservato  agli  elettori,  i  quali
          possono entrare in quello riservato all'Ufficio  elettorale
          soltanto per votare, trattenendovisi il tempo  strettamente
          necessario. 
              Il tavolo dell'Ufficio dev'essere collocato in modo che
          i  rappresentanti  di  lista   possano   girarvi   attorno,
          allorche' sia stata chiusa la votazione. L'urna deve essere
          fissata sul tavolo stesso e sempre visibile a tutti. 
              Ogni sala, salva comprovata  impossibilita'  logistica,
          deve  avere  quattro  cabine,  di  cui  una  destinata   ai
          portatori di handicap. Le cabine sono collocate in  maniera
          da rimanere isolate e sono munite di un riparo che assicura
          la segretezza del voto. 
              Le porte e le finestre che siano nella parete adiacente
          ai tavoli, ad una distanza minore di  due  metri  dal  loro
          spigolo piu'  vicino,  devono  essere  chiuse  in  modo  da
          impedire la vista ed ogni comunicazione dal di fuori. 
              L'estratto delle liste degli elettori e due  copie  del
          manifesto contenente le liste dei candidati  devono  essere
          visibilmente affissi, durante  il  corso  delle  operazioni
          elettorali,  in  modo  che  possano  essere   letti   dagli
          intervenuti.». 
              Per il  testo  dell'art.  58  del  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica 30 marzo  1957,  n.  361,  come
          modificato  dalla  presente  legge,  si  veda  nelle   note
          all'art. 2. 
              Il testo dell'art. 67 del citato decreto del Presidente
          della Repubblica 30 marzo 1957,  n.  361,  come  modificato
          dalla presente legge, e' il seguente: 
              «Art. 67. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 47,  L.  6
          febbraio 1948, n. 29, art. 26, comma 8°,  e  L.  16  maggio
          1956, n. 493, art.  28,  ultimo  comma).  -  Dopo  che  gli
          elettori abbiano votato,  ai  sensi  degli  articoli  64  e
          64-bis, il presidente, sgombrato il tavolo  dalle  carte  e
          dagli oggetti non necessari per lo scrutinio: 
                1) dichiara chiusa la votazione; 
                2) accerta il numero  dei  votanti  risultanti  dalla
          lista elettorale autenticata dalla  Commissione  elettorale
          mandamentale, dalle liste di cui agli artt. 49,  50  e  53,
          dalla  lista  di  cui  all'art.  52  e  dai  tagliandi  dei
          certificati elettorali. Le liste devono essere  firmate  in
          ciascun foglio da due scrutatori, nonche' dal presidente, e
          devono essere chiuse in un plico sigillato  con  lo  stesso
          bollo dell'Ufficio. 
              Sul plico appongono la firma il  presidente  ed  almeno
          due scrutatori, nonche' i rappresentanti  delle  liste  dei
          candidati  che  lo  vogliano,  ed  il   plico   stesso   e'
          immediatamente consegnato o trasmesso, per il  tramite  del
          comune,  al  Tribunale  o  alla  sezione   distaccata   del
          Tribunale competente, che ne rilascia ricevuta; 
                3) estrae e conta le schede rimaste nella cassetta  e
          riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che, dopo
          aver ricevuto la scheda,  non  l'abbiano  restituita  o  ne
          abbiano consegnata una senza appendice o senza il numero  o
          il bollo o la  firma  dello  scrutatore,  corrispondano  al
          numero degli elettori iscritti che non hanno  votato.  Tali
          schede, nonche' quelle  rimaste  nel  pacco  consegnato  al
          presidente dal Sindacato, ed i  tagliandi  dei  certificati
          elettorali vengono, con le stesse norme indicate nel n.  2,
          consegnati o trasmessi,  per  il  tramite  del  comune,  al
          Tribunale  o  alla   sezione   distaccata   del   Tribunale
          competente, che ne rilascia ricevuta. 
              Queste operazioni devono  essere  eseguite  nell'ordine
          indicato. Di esse e del loro risultato si fa  menzione  nel
          processo verbale.».