Art. 3 
 
  1. Le disposizioni di cui agli articoli  1  e  2  si  applicano  ai
procedimenti in corso alla data di entrata in vigore  della  presente
legge, anche nei casi in cui il procedimento di  separazione  che  ne
costituisce il presupposto  risulti  ancora  pendente  alla  medesima
data. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 6 maggio 2015 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                         Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri 
Visto, il Guardasigilli: Orlando