Art. 3 
 
 
               Svolgimento delle prestazioni di lavoro 
                        di pubblica utilita' 
 
  1. Nelle convenzioni di cui all'articolo 2 le amministrazioni,  gli
enti e le  organizzazioni  indicati  nell'articolo  1,  comma  1,  si
impegnano  a  mettere  a  disposizione  del  soggetto,   durante   lo
svolgimento del lavoro di pubblica utilita', le strutture  necessarie
all'espletamento delle attivita' stabilite e a curare che l'attivita'
prestata sia conforme a quanto previsto dallo specifico programma cui
il soggetto e' sottoposto. Tali enti si impegnano ad indicare il nome
di un referente che coordina la  prestazione  lavorativa  di  ciascun
soggetto impegnato nel lavoro di pubblica utilita' ed  impartisce  le
istruzioni in ordine alle modalita' di esecuzione dei lavori. 
  2. Gli enti garantiscono  la  conformita'  delle  sedi  in  cui  il
soggetto opera alle previsioni in materia di sicurezza  e  di  igiene
degli ambienti di lavoro; assicurano,  altresi',  il  rispetto  delle
norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare,  anche
attraverso   appositi   dispositivi   di   protezione    individuale,
l'integrita' fisica e  morale  dei  soggetti  in  messa  alla  prova,
secondo quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 
  3. In nessun caso l'attivita' puo' svolgersi in  modo  da  impedire
l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da  ledere  la  dignita'
della persona. 
  4. Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli  infortuni  e
le malattie  professionali,  nonche'  riguardo  alla  responsabilita'
civile verso i terzi, dei soggetti  ammessi  al  lavoro  di  pubblica
utilita' sono a carico delle amministrazioni, delle organizzazioni  o
degli enti presso cui viene  svolta  l'attivita'  gratuita  a  favore
della collettivita'. Nessun onere grava a  carico  degli  organi  del
Ministero della Giustizia. 
  5. Lo svolgimento del lavoro di pubblica  utilita'  ha  inizio  nel
primo giorno in cui il soggetto si presenta  a  svolgere  la  propria
attivita' secondo le modalita' concordate e  inserite  nel  programma
per la messa alla prova  e  si  conclude  nel  termine  indicato  dal
giudice ai sensi dell'articolo 464-quinquies del codice di  procedura
penale. La presenza e' documentata su apposito  registro  o  mediante
mezzi di rilevazione elettronica. 
  6. Nel caso di impedimento a prestare la propria opera, per tutto o
parte  dell'orario  giornaliero  stabilito,  il   soggetto   ne   da'
tempestivo avviso per le vie brevi  all'ente  ospitante,  consegnando
successivamente   la    relativa    documentazione    giustificativa.
L'impedimento  derivante  da  malattia  o  infortunio   deve   essere
documentato attraverso certificato medico, redatto dal medico curante
o da una struttura sanitaria pubblica  o  privata  convenzionata.  In
ogni caso la prestazione  lavorativa  non  resa  per  tutto  o  parte
dell'orario giornaliero previsto dovra' essere effettuata in un tempo
diverso, d'intesa fra le parti, nel termine fissato dal  giudice  per
la messa alla prova, fatti  salvi  in  ogni  caso  i  limiti  di  cui
all'articolo 1, comma 2. 
  7. L'impedimento allo svolgimento  della  prestazione  di  pubblica
utilita'  dipendente  dalla   temporanea   impossibilita'   dell'ente
ospitante a riceverla  in  un  determinato  giorno  od  orario  sara'
comunicato,  anche  per  le  vie  brevi,  dall'ente  all'ufficio   di
esecuzione penale esterna  competente.  Il  recupero  dell'orario  di
lavoro viene effettuato ai sensi del comma 8. 
  8. Le frazioni di ora non sono  utili  al  computo  dell'orario  di
lavoro ai  fini  dello  svolgimento  della  prestazione  di  pubblica
utilita' per la messa alla prova. 
 
          Note all'art. 3: 
              Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione
          dell'articolo 1 della legge  3  agosto  2007,  n.  123,  in
          materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
          di lavoro) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile
          2008, n. 101, S.O. 
              Si riporta il  testo  dell'articolo  464-quinquies  del
          codice di procedura penale: 
                «Art. 464-quinquies.  (Esecuzione  dell'ordinanza  di
          sospensione del procedimento con messa alla  prova).  -  1.
          Nell'ordinanza che dispone la sospensione del  procedimento
          con messa alla prova,  il  giudice  stabilisce  il  termine
          entro il quale le prescrizioni e gli obblighi relativi alle
          condotte riparatorie o risarcitorie imposti  devono  essere
          adempiuti; tale termine puo' essere prorogato,  su  istanza
          dell'imputato, non piu' di  una  volta  e  solo  per  gravi
          motivi. Il giudice puo' altresi',  con  il  consenso  della
          persona offesa,  autorizzare  il  pagamento  rateale  delle
          somme eventualmente dovute a  titolo  di  risarcimento  del
          danno. 
              2. L'ordinanza e' immediatamente trasmessa  all'ufficio
          di esecuzione penale esterna che deve  prendere  in  carico
          l'imputato. 
              3. Durante la sospensione del  procedimento  con  messa
          alla prova, il giudice, sentiti l'imputato  e  il  pubblico
          ministero, puo' modificare con  ordinanza  le  prescrizioni
          originarie,  ferma  restando  la  congruita'  delle   nuove
          prescrizioni  rispetto  alle  finalita'  della  messa  alla
          prova.».