Art. 3 Svolgimento delle prestazioni di lavoro di pubblica utilita' 1. Nelle convenzioni di cui all'articolo 2 le amministrazioni, gli enti e le organizzazioni indicati nell'articolo 1, comma 1, si impegnano a mettere a disposizione del soggetto, durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilita', le strutture necessarie all'espletamento delle attivita' stabilite e a curare che l'attivita' prestata sia conforme a quanto previsto dallo specifico programma cui il soggetto e' sottoposto. Tali enti si impegnano ad indicare il nome di un referente che coordina la prestazione lavorativa di ciascun soggetto impegnato nel lavoro di pubblica utilita' ed impartisce le istruzioni in ordine alle modalita' di esecuzione dei lavori. 2. Gli enti garantiscono la conformita' delle sedi in cui il soggetto opera alle previsioni in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro; assicurano, altresi', il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso appositi dispositivi di protezione individuale, l'integrita' fisica e morale dei soggetti in messa alla prova, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 3. In nessun caso l'attivita' puo' svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignita' della persona. 4. Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonche' riguardo alla responsabilita' civile verso i terzi, dei soggetti ammessi al lavoro di pubblica utilita' sono a carico delle amministrazioni, delle organizzazioni o degli enti presso cui viene svolta l'attivita' gratuita a favore della collettivita'. Nessun onere grava a carico degli organi del Ministero della Giustizia. 5. Lo svolgimento del lavoro di pubblica utilita' ha inizio nel primo giorno in cui il soggetto si presenta a svolgere la propria attivita' secondo le modalita' concordate e inserite nel programma per la messa alla prova e si conclude nel termine indicato dal giudice ai sensi dell'articolo 464-quinquies del codice di procedura penale. La presenza e' documentata su apposito registro o mediante mezzi di rilevazione elettronica. 6. Nel caso di impedimento a prestare la propria opera, per tutto o parte dell'orario giornaliero stabilito, il soggetto ne da' tempestivo avviso per le vie brevi all'ente ospitante, consegnando successivamente la relativa documentazione giustificativa. L'impedimento derivante da malattia o infortunio deve essere documentato attraverso certificato medico, redatto dal medico curante o da una struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata. In ogni caso la prestazione lavorativa non resa per tutto o parte dell'orario giornaliero previsto dovra' essere effettuata in un tempo diverso, d'intesa fra le parti, nel termine fissato dal giudice per la messa alla prova, fatti salvi in ogni caso i limiti di cui all'articolo 1, comma 2. 7. L'impedimento allo svolgimento della prestazione di pubblica utilita' dipendente dalla temporanea impossibilita' dell'ente ospitante a riceverla in un determinato giorno od orario sara' comunicato, anche per le vie brevi, dall'ente all'ufficio di esecuzione penale esterna competente. Il recupero dell'orario di lavoro viene effettuato ai sensi del comma 8. 8. Le frazioni di ora non sono utili al computo dell'orario di lavoro ai fini dello svolgimento della prestazione di pubblica utilita' per la messa alla prova.
Note all'art. 3: Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101, S.O. Si riporta il testo dell'articolo 464-quinquies del codice di procedura penale: «Art. 464-quinquies. (Esecuzione dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova). - 1. Nell'ordinanza che dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice stabilisce il termine entro il quale le prescrizioni e gli obblighi relativi alle condotte riparatorie o risarcitorie imposti devono essere adempiuti; tale termine puo' essere prorogato, su istanza dell'imputato, non piu' di una volta e solo per gravi motivi. Il giudice puo' altresi', con il consenso della persona offesa, autorizzare il pagamento rateale delle somme eventualmente dovute a titolo di risarcimento del danno. 2. L'ordinanza e' immediatamente trasmessa all'ufficio di esecuzione penale esterna che deve prendere in carico l'imputato. 3. Durante la sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice, sentiti l'imputato e il pubblico ministero, puo' modificare con ordinanza le prescrizioni originarie, ferma restando la congruita' delle nuove prescrizioni rispetto alle finalita' della messa alla prova.».