Art. 3 
 
 
                     Disposizioni di attuazione 
 
  1. Ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni
derivante dall'Accordo di cui all'articolo  1  e  da  accordi  con  i
Governi  di  altri  Stati  esteri,  nonche'  dalle  intese   tecniche
derivanti  da  tali  accordi,  si  applicano  le  disposizioni  degli
articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della presente legge.