Art. 3. Tempo e modalita' dello scambio di informazioni 1. Ai fini degli obblighi in materia di scambio di informazioni di cui all'articolo 2, l'importo e la qualificazione dei pagamenti effettuati in relazione ad un conto statunitense oggetto di comunicazione possono essere determinati in conformita' ai principi della normativa tributaria italiana e l'importo e la qualificazione dei pagamenti effettuati in relazione ad un conto italiano oggetto di comunicazione possono essere determinati in conformita' ai principi della legislazione tributaria relativa all'imposta sul reddito federale degli Stati Uniti. 2. Ai fini degli obblighi in materia di scambio di informazioni di cui all'articolo 2, le informazioni scambiate identificano la valuta in cui e' denominato ciascun relativo importo. 3. Per quanto concerne il paragrafo 2 dell'articolo 2, le informazioni devono essere ottenute e scambiate in relazione al 2014 e a tutti gli anni successivi, salvo che: a) nel caso dell'Italia: (1) le informazioni che devono essere ottenute e scambiate in relazione al 2014 sono esclusivamente le informazioni descritte nei sub-paragrafi da (a)(1) a (a)(4); (2) le informazioni che devono essere ottenute e scambiate in relazione al 2015 sono le informazioni descritte nei sub-paragrafi da (a)(1) a (a)(7), ad eccezione degli introiti lordi descritti nel sub-paragrafo (a)(5)(B), e (3) le informazioni che devono essere ottenute e scambiate in relazione al 2016 e agli anni successivi sono le informazioni descritte nei sub-paragrafi da (a)(1) a (a)(7); b) nel caso degli Stati Uniti, le informazioni che devono essere ottenute e scambiate in relazione al 2014 e agli anni successivi sono tutte le informazioni indicate nel sub-paragrafo (b). 4. Nonostante il paragrafo 3 del presente articolo, per quanto concerne ciascun conto oggetto di comunicazione intrattenuto al 30 giugno 2014 presso una istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione, e fatto salvo il paragrafo 4 dell'articolo 6, le Parti non sono tenute ad ottenere e includere nelle informazioni scambiate il TIN italiano o il TIN statunitense, a seconda dei casi, di qualsiasi persona pertinente se tale numero di identificazione del contribuente non e' negli archivi dell'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione. In tal caso, le Parti ottengono e includono tra le informazioni scambiate la data di nascita della persona in questione, se l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione possiede tale data di nascita nei propri archivi. 5. Fatti salvi i paragrafi 3 e 4 del presente articolo, le informazioni descritte all'articolo 2 sono scambiate entro nove mesi dalla fine dell'anno solare a cui le informazioni si riferiscono. 6. Le autorita' competenti dell'Italia e degli Stati Uniti convengono per iscritto ai sensi della procedura amichevole di cui all'articolo 25 della Convenzione: a) le procedure per gli obblighi in materia di scambio automatico di cui all'articolo 2; b) le norme e le procedure che si rendono necessarie per attuare l'articolo 5; e c) le procedure necessarie per lo scambio di informazioni riportate ai sensi del sub-paragrafo 1(b) dell'articolo 4. 7. Tutte le informazioni scambiate sono soggette agli obblighi di riservatezza e alle altre tutele previste dalla Convenzione, comprese le disposizioni che limitano l'uso delle informazioni scambiate.