Art. 3 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) impresa ferroviaria: qualsiasi impresa pubblica o privata titolare di una licenza, la cui attivita' principale consiste nella prestazione di servizi per il trasporto sia di merci sia di persone per ferrovia e che garantisce obbligatoriamente la trazione; sono comprese anche le imprese che forniscono solo la trazione; b) gestore dell'infrastruttura: soggetto incaricato, in particolare, della realizzazione, della gestione e della manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria, compresa la gestione del traffico, il controllo-comando e il segnalamento. I compiti del gestore dell'infrastruttura per una rete o parte di essa possono essere assegnati a diversi soggetti con i vincoli definiti nelle norme dell'Unione europea vigenti e nel presente decreto; c) infrastruttura ferroviaria: gli elementi elencati nell'allegato I del presente decreto; d) servizio di trasporto internazionale di merci: il servizio di trasporto nel quale il treno attraversa almeno una frontiera di uno Stato membro; il treno puo' essere unito o scomposto e le varie sezioni possono avere origini e destinazioni diverse, purche' tutti i vagoni attraversino almeno una frontiera; e) servizio di trasporto internazionale di passeggeri: il servizio di trasporto di passeggeri nel quale il treno attraversa almeno una frontiera di uno Stato membro e la cui finalita' principale e' trasportare passeggeri tra stazioni situate in Stati membri diversi; il treno puo' essere sia unito sia scomposto e le varie sezioni che lo compongono possono avere origini e destinazioni diverse, purche' tutti i vagoni attraversino almeno una frontiera; f) servizi urbani ed extraurbani: i servizi di trasporto la cui finalita' principale e' soddisfare le esigenze di un centro urbano o di un agglomerato, incluso un agglomerato transfrontaliero, insieme alle esigenze in materia di trasporto fra detto centro o agglomerato e le sue zone periferiche; g) servizi regionali: i servizi di trasporto la cui finalita' principale e' soddisfare le esigenze in materia di trasporto di una o piu' regioni, inclusa una regione transfrontaliera; h) transito: l'attraversamento del territorio dell'Unione che non prevede il carico o lo scarico di merci ne' la salita e la discesa di passeggeri nel territorio dell'Unione; i) percorso alternativo: un diverso percorso tra la stessa origine e la stessa destinazione, fermo restando che tra i due percorsi vi e' un rapporto di intercambiabilita' ai fini della gestione, da parte dell'impresa ferroviaria, del servizio di trasporto merci o passeggeri in questione; l) alternativa valida: l'accesso a un altro impianto di servizio, economicamente accettabile per l'impresa ferroviaria e tale da consentirle di effettuare il servizio di trasporto merci o passeggeri in questione; m) impianto di servizio: l'impianto, inclusi i terreni, gli edifici e le attrezzature, appositamente attrezzato, totalmente o parzialmente, per consentire la prestazione di uno o piu' servizi di cui all'articolo 13 commi 2, 9 e 11; n) operatore dell'impianto di servizio: un'entita' pubblica o privata responsabile della gestione di uno o piu' impianti di servizio o della prestazione di uno o piu' servizi alle imprese ferroviarie di cui all'articolo 13, commi 2, 9 e 11; o) accordo transfrontaliero: un accordo tra due o piu' Stati membri o tra Stati membri e paesi terzi, destinato a facilitare la prestazione di servizi ferroviari transfrontalieri; p) licenza: autorizzazione valida su tutto il territorio dell'Unione europea, rilasciata dall'apposita autorita' preposta al rilascio della licenza ad un'impresa, in virtu' della quale ne e' riconosciuta la capacita' di fornire servizi di trasporto ferroviario come impresa ferroviaria; tale capacita' puo' essere limitata alla prestazione di determinati tipi di servizi; q) licenza nazionale passeggeri: autorizzazione valida esclusivamente sul territorio nazionale, rilasciata nelle more della liberalizzazione del trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia in ambito UE, sulla base dei medesimi requisiti previsti per il rilascio della licenza di cui alla lettera p) e nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (CE) 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, ad un'impresa avente sede legale in Italia, con cui viene autorizzato lo svolgimento di servizi ferroviari passeggeri aventi esclusivamente origine e destinazione nel territorio nazionale; per le imprese ferroviarie controllate, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, da imprese aventi sede all'estero, si applicano i medesimi principi di reciprocita' previsti per il rilascio del titolo autorizzatorio, la cui sussistenza nei paesi in cui hanno sede le imprese controllanti e' tenuto ad attestare il richiedente; r) titolo autorizzatorio: il titolo di cui all'articolo 131, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, rilasciato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su richiesta delle imprese ferroviarie in possesso di licenza, che consente l'espletamento di servizi di trasporto nazionale passeggeri a committenza pubblica, a condizioni di reciprocita' qualora si tratti di imprese ferroviarie aventi sede all'estero o loro controllate ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287; s) autorita' preposta al rilascio della licenza: l'organismo nazionale incaricato di rilasciare le licenze alle imprese ferroviarie che hanno sede nel territorio italiano e' il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; t) organismo di regolazione: l'Autorita' di regolazione dei trasporti istituita dall'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'articolo 36 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che e' anche l'organismo nazionale di regolazione di cui all'articolo 55 della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio; u) trasporto ferroviario: svolgimento di un servizio di trasporto sia di merci che di passeggeri fra due distinte localita', a fronte di un contratto di trasporto e di un contratto di utilizzo dell'infrastruttura; v) contratto: un accordo concluso nel quadro di misure amministrative; z) contratto di utilizzo dell'infrastruttura: accordo concluso tra il gestore dell'infrastruttura e l'impresa ferroviaria, in base al quale e' concesso a quest'ultima l'utilizzo dell'infrastruttura in termini di tracce orarie, a fronte del pagamento dei canoni di cui all'articolo 17; aa) profitto ragionevole: un tasso di rendimento del proprio capitale, che tiene conto del rischio, anche in termini di entrate, o della mancanza di siffatto rischio, assunto dall'operatore dell'impianto di servizio e che e' in linea con il tasso medio per il settore interessato negli ultimi anni; bb) assegnazione della capacita': processo attraverso il quale vengono esaminate le richieste e definita l'assegnazione della capacita' di una determinata infrastruttura ferroviaria da parte del gestore dell'infrastruttura; cc) richiedente: un'impresa ferroviaria o un gruppo internazionale di imprese ferroviarie o altre persone fisiche o giuridiche, quali le regioni e le provincie autonome e, piu' in generale, le autorita' competenti di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonche' i caricatori, gli spedizionieri e gli operatori di trasporti combinati, con un interesse di pubblico servizio o commerciale ad acquisire capacita' di infrastruttura ai fini dell'effettuazione di un servizio di trasporto ferroviario; dd) infrastruttura saturata: elemento dell'infrastruttura dove, anche dopo il coordinamento delle diverse richieste di capacita', non e' possibile soddisfare pienamente la domanda, anche se solo in determinati periodi; ee) piano di potenziamento della capacita': una misura o una serie di misure con un calendario di attuazione volte a ridurre le limitazioni di capacita' che portano a dichiarare un elemento dell'infrastruttura "infrastruttura saturata"; ff) coordinamento: la procedura in base alla quale il gestore dell'infrastruttura e i richiedenti cercano di risolvere situazioni in cui esistono richieste di capacita' di infrastruttura confliggenti; gg) accordo quadro: un accordo di carattere generale, giuridicamente vincolante, di diritto pubblico o privato, che definisce i diritti e gli obblighi di un richiedente e del gestore dell'infrastruttura in relazione alla capacita' di infrastruttura da assegnare e ai canoni da riscuotere per un periodo superiore alla vigenza di un orario di servizio; hh) capacita' di infrastruttura: il potenziale di programmazione delle tracce ferroviarie richieste su un elemento dell'infrastruttura per un certo periodo; ii) rete: l'intera infrastruttura ferroviaria gestita da un gestore dell'infrastruttura; ll) prospetto informativo della rete: un documento in cui sono pubblicate in dettaglio le regole generali, le scadenze, le procedure e i criteri relativi ai sistemi di definizione e di riscossione del canone per l'accesso e l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e dei corrispettivi dovuti per i servizi, nonche' quelli relativi all'assegnazione della capacita' e che contiene anche ogni altra informazione necessaria per presentare richieste di capacita' di infrastruttura; mm) traccia oraria: la frazione di capacita' di infrastruttura necessaria per far viaggiare un treno tra due localita' in un determinato periodo temporale; nn) orario di servizio: i dati che definiscono tutti i movimenti programmati dei treni e del materiale rotabile sulla infrastruttura interessata durante il suo periodo di validita'; oo) aree di deposito: aree destinate specificatamente al deposito temporaneo di veicoli ferroviari tra un impiego e l'altro; pp) manutenzione pesante: l'attivita' che non viene effettuata regolarmente nel quadro delle operazioni giornaliere e che richiede la rimozione del veicolo dal servizio; qq) progetti di investimento specifici: progetti di investimento finanziati, integralmente o parzialmente, con capitale di debito o di rischio; rr) raccordo: binario che si sviluppa dal deviatoio di allacciamento all'infrastruttura ferroviaria fino all'interno dell'impianto raccordato; ss) impianto raccordato: l'impianto, di proprieta' di soggetto diverso dal gestore dell'infrastruttura, ove si svolgono attivita' industriali o logistiche, ivi compresi i porti e le aree di sviluppo industriale, allacciato all'infrastruttura ferroviaria mediante un raccordo; tt) contratto di raccordo: atto fra il gestore dell'infrastruttura e il titolare o gestore dell'impianto raccordato che regola la gestione della circolazione fra l'infrastruttura ferroviaria e l'impianto raccordato e le verifiche di sicurezza sullo stato del raccordo; uu) costo totale: l'insieme dei costi operativi, degli ammortamenti e del costo di remunerazione del capitale investito, nelle sue componenti di capitale di debito o di rischio.
Note all'art. 3: Il Regolamento (CE) 1371/2007, e' pubblicato nella G.U.U.E. 3 dicembre 2007, n. L 315. Per l'art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, si veda nelle note alle premesse. Per l'art. 131, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si veda nelle note alle premesse. Per l'art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, si veda nelle note alle premesse. Per i riferimenti alla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si veda nelle note alle premesse. Per l'art. 36 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, si veda nelle note alle premesse. Per la legge 24 marzo 2012, n. 27, si veda nelle note alle premesse. Per la direttiva 2012/34/UE, si veda nelle note alle premesse. Il Regolamento (CE) 1370/2007, e' pubblicato nella G.U.U.E. 3 dicembre 2007, n. L 315.