Art. 3 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
  a)  impresa  ferroviaria:  qualsiasi  impresa  pubblica  o  privata
titolare di una licenza, la cui attivita' principale  consiste  nella
prestazione di servizi per il trasporto sia di merci sia  di  persone
per ferrovia e che garantisce  obbligatoriamente  la  trazione;  sono
comprese anche le imprese che forniscono solo la trazione; 
  b)   gestore   dell'infrastruttura:   soggetto    incaricato,    in
particolare, della realizzazione, della gestione e della manutenzione
dell'infrastruttura ferroviaria, compresa la gestione  del  traffico,
il  controllo-comando  e  il  segnalamento.  I  compiti  del  gestore
dell'infrastruttura per una rete  o  parte  di  essa  possono  essere
assegnati a diversi soggetti  con  i  vincoli  definiti  nelle  norme
dell'Unione europea vigenti e nel presente decreto; 
  c) infrastruttura ferroviaria: gli elementi elencati  nell'allegato
I del presente decreto; 
  d) servizio di trasporto internazionale di merci:  il  servizio  di
trasporto nel quale il treno attraversa almeno una frontiera  di  uno
Stato membro; il treno puo' essere  unito  o  scomposto  e  le  varie
sezioni possono avere origini e destinazioni diverse, purche' tutti i
vagoni attraversino almeno una frontiera; 
  e) servizio di trasporto internazionale di passeggeri: il  servizio
di trasporto di passeggeri nel quale il treno attraversa  almeno  una
frontiera di uno Stato  membro  e  la  cui  finalita'  principale  e'
trasportare passeggeri tra stazioni situate in Stati membri  diversi;
il treno puo' essere sia unito sia scomposto e le varie  sezioni  che
lo compongono possono avere origini e destinazioni  diverse,  purche'
tutti i vagoni attraversino almeno una frontiera; 
  f) servizi urbani ed extraurbani: i servizi  di  trasporto  la  cui
finalita' principale e' soddisfare le esigenze di un centro urbano  o
di un agglomerato, incluso un agglomerato  transfrontaliero,  insieme
alle esigenze in materia di trasporto fra detto centro o  agglomerato
e le sue zone periferiche; 
  g) servizi regionali: i  servizi  di  trasporto  la  cui  finalita'
principale e' soddisfare le esigenze in materia di trasporto di una o
piu' regioni, inclusa una regione transfrontaliera; 
  h) transito: l'attraversamento del territorio dell'Unione  che  non
prevede il carico o lo scarico di merci ne' la salita e la discesa di
passeggeri nel territorio dell'Unione; 
  i) percorso alternativo: un diverso percorso tra la stessa  origine
e la stessa destinazione, fermo restando che tra i due percorsi vi e'
un rapporto di intercambiabilita' ai fini della  gestione,  da  parte
dell'impresa  ferroviaria,  del  servizio  di   trasporto   merci   o
passeggeri in questione; 
  l) alternativa valida: l'accesso a un altro impianto  di  servizio,
economicamente  accettabile  per  l'impresa  ferroviaria  e  tale  da
consentirle di effettuare il servizio di trasporto merci o passeggeri
in questione; 
  m) impianto di servizio: l'impianto, inclusi i terreni, gli edifici
e   le   attrezzature,   appositamente   attrezzato,   totalmente   o
parzialmente, per consentire la prestazione di uno o piu' servizi  di
cui all'articolo 13 commi 2, 9 e 11; 
  n) operatore  dell'impianto  di  servizio:  un'entita'  pubblica  o
privata responsabile  della  gestione  di  uno  o  piu'  impianti  di
servizio o della prestazione di  uno  o  piu'  servizi  alle  imprese
ferroviarie di cui all'articolo 13, commi 2, 9 e 11; 
  o) accordo transfrontaliero: un accordo tra due o piu' Stati membri
o  tra  Stati  membri  e  paesi  terzi,  destinato  a  facilitare  la
prestazione di servizi ferroviari transfrontalieri; 
  p)  licenza:  autorizzazione  valida   su   tutto   il   territorio
dell'Unione europea, rilasciata dall'apposita autorita'  preposta  al
rilascio della licenza ad un'impresa, in virtu'  della  quale  ne  e'
riconosciuta la capacita' di fornire servizi di trasporto ferroviario
come impresa ferroviaria; tale capacita' puo'  essere  limitata  alla
prestazione di determinati tipi di servizi; 
  q)   licenza   nazionale    passeggeri:    autorizzazione    valida
esclusivamente sul territorio nazionale, rilasciata nelle more  della
liberalizzazione del trasporto nazionale di passeggeri  per  ferrovia
in ambito UE, sulla base  dei  medesimi  requisiti  previsti  per  il
rilascio della licenza di cui alla lettera p) e  nel  rispetto  delle
disposizioni di cui al  regolamento  (CE)  1371/2007  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 23 ottobre  2007,  ad  un'impresa  avente
sede legale in Italia, con cui viene autorizzato  lo  svolgimento  di
servizi  ferroviari  passeggeri  aventi  esclusivamente   origine   e
destinazione nel territorio nazionale;  per  le  imprese  ferroviarie
controllate, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n.
287, da imprese aventi  sede  all'estero,  si  applicano  i  medesimi
principi  di  reciprocita'  previsti  per  il  rilascio  del   titolo
autorizzatorio, la cui sussistenza nei paesi in  cui  hanno  sede  le
imprese controllanti e' tenuto ad attestare il richiedente; 
  r) titolo autorizzatorio: il titolo di cui all'articolo 131,  comma
1, della legge 23 dicembre 2000,  n.  388,  rilasciato  dal  Ministro
delle infrastrutture e dei  trasporti,  su  richiesta  delle  imprese
ferroviarie in possesso di licenza, che  consente  l'espletamento  di
servizi di trasporto nazionale passeggeri a committenza  pubblica,  a
condizioni di reciprocita' qualora si tratti di  imprese  ferroviarie
aventi sede all'estero o loro controllate ai  sensi  dell'articolo  7
della legge 10 ottobre 1990, n. 287; 
  s)  autorita'  preposta  al  rilascio  della  licenza:  l'organismo
nazionale  incaricato  di  rilasciare   le   licenze   alle   imprese
ferroviarie che hanno sede nel territorio italiano  e'  il  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti; 
  t)  organismo  di  regolazione:  l'Autorita'  di  regolazione   dei
trasporti istituita dall'articolo 37  del  decreto-legge  6  dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214, come modificato dall'articolo 36 del  decreto-legge  24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
marzo 2012, n. 27, che e' anche l'organismo nazionale di  regolazione
di cui all'articolo 55  della  direttiva  2012/34/UE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio; 
  u) trasporto ferroviario: svolgimento di un servizio  di  trasporto
sia di merci che di passeggeri fra due distinte localita',  a  fronte
di  un  contratto  di  trasporto  e  di  un  contratto  di   utilizzo
dell'infrastruttura; 
  v)  contratto:  un  accordo   concluso   nel   quadro   di   misure
amministrative; 
  z) contratto di utilizzo dell'infrastruttura: accordo concluso  tra
il gestore dell'infrastruttura e l'impresa ferroviaria,  in  base  al
quale e' concesso a quest'ultima  l'utilizzo  dell'infrastruttura  in
termini di tracce orarie, a fronte del pagamento dei  canoni  di  cui
all'articolo 17; 
  aa) profitto  ragionevole:  un  tasso  di  rendimento  del  proprio
capitale, che tiene conto del rischio, anche in termini di entrate, o
della  mancanza   di   siffatto   rischio,   assunto   dall'operatore
dell'impianto di servizio e che e' in linea con il tasso medio per il
settore interessato negli ultimi anni; 
  bb) assegnazione della  capacita':  processo  attraverso  il  quale
vengono  esaminate  le  richieste  e  definita  l'assegnazione  della
capacita' di una determinata infrastruttura ferroviaria da parte  del
gestore dell'infrastruttura; 
  cc) richiedente: un'impresa ferroviaria o un gruppo  internazionale
di imprese ferroviarie o altre persone fisiche o giuridiche, quali le
regioni e le provincie autonome e, piu'  in  generale,  le  autorita'
competenti di cui al regolamento (CE)  n.  1370/2007  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, nonche' i caricatori,  gli  spedizionieri  e
gli operatori di trasporti combinati, con un  interesse  di  pubblico
servizio o commerciale ad acquisire capacita'  di  infrastruttura  ai
fini dell'effettuazione di un servizio di trasporto ferroviario; 
  dd) infrastruttura  saturata:  elemento  dell'infrastruttura  dove,
anche dopo il coordinamento delle diverse richieste di capacita', non
e' possibile soddisfare pienamente  la  domanda,  anche  se  solo  in
determinati periodi; 
  ee) piano di potenziamento della capacita': una misura o una  serie
di misure  con  un  calendario  di  attuazione  volte  a  ridurre  le
limitazioni  di  capacita'  che  portano  a  dichiarare  un  elemento
dell'infrastruttura "infrastruttura saturata"; 
  ff) coordinamento: la procedura  in  base  alla  quale  il  gestore
dell'infrastruttura e i richiedenti cercano di  risolvere  situazioni
in  cui   esistono   richieste   di   capacita'   di   infrastruttura
confliggenti; 
  gg)   accordo   quadro:   un   accordo   di   carattere   generale,
giuridicamente  vincolante,  di  diritto  pubblico  o  privato,   che
definisce i diritti e gli obblighi di un richiedente  e  del  gestore
dell'infrastruttura in relazione alla capacita' di infrastruttura  da
assegnare e ai canoni da riscuotere per  un  periodo  superiore  alla
vigenza di un orario di servizio; 
  hh) capacita' di infrastruttura: il  potenziale  di  programmazione
delle tracce ferroviarie richieste su un elemento dell'infrastruttura
per un certo periodo; 
  ii) rete: l'intera infrastruttura ferroviaria gestita da un gestore
dell'infrastruttura; 
  ll) prospetto informativo della rete:  un  documento  in  cui  sono
pubblicate in dettaglio le regole generali, le scadenze, le procedure
e i criteri relativi ai sistemi di definizione e di  riscossione  del
canone per l'accesso e l'utilizzo dell'infrastruttura  ferroviaria  e
dei corrispettivi dovuti  per  i  servizi,  nonche'  quelli  relativi
all'assegnazione della capacita' e  che  contiene  anche  ogni  altra
informazione necessaria per  presentare  richieste  di  capacita'  di
infrastruttura; 
  mm) traccia oraria: la  frazione  di  capacita'  di  infrastruttura
necessaria per far  viaggiare  un  treno  tra  due  localita'  in  un
determinato periodo temporale; 
  nn) orario di servizio: i dati che definiscono  tutti  i  movimenti
programmati dei treni e del materiale rotabile  sulla  infrastruttura
interessata durante il suo periodo di validita'; 
  oo) aree di deposito: aree destinate specificatamente  al  deposito
temporaneo di veicoli ferroviari tra un impiego e l'altro; 
  pp) manutenzione pesante:  l'attivita'  che  non  viene  effettuata
regolarmente nel quadro delle operazioni giornaliere e  che  richiede
la rimozione del veicolo dal servizio; 
  qq) progetti di investimento specifici:  progetti  di  investimento
finanziati, integralmente o parzialmente, con capitale di debito o di
rischio; 
  rr)  raccordo:  binario  che   si   sviluppa   dal   deviatoio   di
allacciamento   all'infrastruttura   ferroviaria   fino   all'interno
dell'impianto raccordato; 
  ss) impianto raccordato:  l'impianto,  di  proprieta'  di  soggetto
diverso dal gestore dell'infrastruttura, ove  si  svolgono  attivita'
industriali o logistiche, ivi compresi i porti e le aree di  sviluppo
industriale, allacciato all'infrastruttura  ferroviaria  mediante  un
raccordo; 
  tt) contratto di raccordo: atto fra il gestore  dell'infrastruttura
e il titolare  o  gestore  dell'impianto  raccordato  che  regola  la
gestione  della  circolazione  fra  l'infrastruttura  ferroviaria   e
l'impianto raccordato e le verifiche di  sicurezza  sullo  stato  del
raccordo; 
  uu) costo totale: l'insieme dei costi operativi, degli ammortamenti
e del costo  di  remunerazione  del  capitale  investito,  nelle  sue
componenti di capitale di debito o di rischio. 
 
          Note all'art. 3: 
              Il Regolamento  (CE)  1371/2007,  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 3 dicembre 2007, n. L 315. 
              Per l'art. 7 della legge 10 ottobre 1990,  n.  287,  si
          veda nelle note alle premesse. 
              Per l'art. 131, comma 1, della legge 23 dicembre  2000,
          n. 388, si veda nelle note alle premesse. 
              Per l'art. 37 del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.
          201, si veda nelle note alle premesse. 
              Per i riferimenti alla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
          si veda nelle note alle premesse. 
              Per l'art. 36 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.  1,
          si veda nelle note alle premesse. 
              Per la legge 24 marzo 2012, n. 27, si veda  nelle  note
          alle premesse. 
              Per la direttiva 2012/34/UE, si veda  nelle  note  alle
          premesse. 
              Il Regolamento  (CE)  1370/2007,  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 3 dicembre 2007, n. L 315.