Art. 3 
 
Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra  amministrazioni
  pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici 
 
  1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo l'articolo 17 e' inserito
il seguente: 
  «Art. 17-bis (Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e  tra
amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici). - 1.
Nei casi in cui e' prevista l'acquisizione  di  assensi,  concerti  o
nulla osta comunque denominati  di  amministrazioni  pubbliche  e  di
gestori di beni o servizi pubblici, per l'adozione  di  provvedimenti
normativi e amministrativi di  competenza  di  altre  amministrazioni
pubbliche, le amministrazioni o i gestori  competenti  comunicano  il
proprio assenso, concerto  o  nulla  osta  entro  trenta  giorni  dal
ricevimento dello schema di provvedimento, corredato  della  relativa
documentazione, da parte dell'amministrazione procedente. Il  termine
e' interrotto qualora l'amministrazione o il gestore che deve rendere
il proprio  assenso,  concerto  o  nulla  osta  rappresenti  esigenze
istruttorie o richieste di modifica, motivate  e  formulate  in  modo
puntuale nel termine stesso. In tal caso, l'assenso, il concerto o il
nulla osta e' reso nei successivi trenta giorni dalla ricezione degli
elementi istruttori o dello schema di provvedimento; non sono ammesse
ulteriori interruzioni di termini. 
  2. Decorsi i termini  di  cui  al  comma  1  senza  che  sia  stato
comunicato l'assenso, il concerto o  il  nulla  osta,  lo  stesso  si
intende acquisito. In caso di mancato accordo tra le  amministrazioni
statali coinvolte nei procedimenti di cui al comma 1,  il  Presidente
del Consiglio dei ministri, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
ministri,  decide  sulle  modifiche  da  apportare  allo  schema   di
provvedimento. 
  3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche  ai  casi  in
cui e' prevista l'acquisizione di  assensi,  concerti  o  nulla  osta
comunque  denominati  di   amministrazioni   preposte   alla   tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni  culturali  e  della
salute dei cittadini, per l'adozione  di  provvedimenti  normativi  e
amministrativi di competenza di amministrazioni  pubbliche.  In  tali
casi, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo
2 non prevedano un termine diverso, il  termine  entro  il  quale  le
amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto  o
nulla osta e' di novanta giorni dal ricevimento  della  richiesta  da
parte dell'amministrazione procedente.  Decorsi  i  suddetti  termini
senza che sia stato comunicato l'assenso,  il  concerto  o  il  nulla
osta, lo stesso si intende acquisito. 
  4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei  casi
in  cui  disposizioni  del  diritto  dell'Unione  europea  richiedano
l'adozione di provvedimenti espressi.». 
 
          Note all'art. 3: 
              La citata  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e'  stata
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192. 
              Per il testo dell'articolo 17-bis della legge 7  agosto
          1990, n. 241, vedasi nelle Note all'art. 2.