Art. 3 
 
Incentivi all'opzione per la trasmissione telematica delle fatture  o
                dei relativi dati e dei corrispettivi 
 
  1. Per i soggetti che si avvalgono dell'opzione di cui all'articolo
1, comma 3, e, sussistendone i presupposti, sia di tale  opzione  che
di quella di cui all'articolo 2, comma 1: 
    a) viene meno l'obbligo di presentare  le  comunicazioni  di  cui
all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo
1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22  maggio  2010,  n.  73,  nonche'  la
comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle societa'
di leasing, e dagli operatori commerciali che svolgono  attivita'  di
locazione e di noleggio, ai sensi dell'articolo 7, dodicesimo  comma,
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
605; 
    b) viene meno l'obbligo di presentare  le  comunicazioni  di  cui
all'articolo 16, lettera c), del decreto del Ministro  delle  finanze
24 dicembre 1993 e, limitatamente agli  acquisti  intracomunitari  di
beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti  in
un altro Stato membro dell'Unione europea, le  comunicazioni  di  cui
all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993,  n.  331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; 
    c) i rimborsi di cui all'articolo 30 del predetto decreto n. 633,
del 1972 sono eseguiti in  via  prioritaria,  entro  tre  mesi  dalla
presentazione della  dichiarazione  annuale,  anche  in  assenza  dei
requisiti di cui al predetto articolo 30, secondo comma, lettere  a),
b), c), d) ed e); 
    d) il termine di decadenza di cui all'articolo 57,  primo  comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,
e il termine di decadenza di cui all'articolo 43,  primo  comma,  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  600,
sono ridotti di un anno. La riduzione si applica solo per i  soggetti
che  garantiscano  la  tracciabilita'  dei  pagamenti  dagli   stessi
ricevuti ed effettuati nei modi stabiliti con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Il testo vigente dell'art. 21 del  decreto  legge  31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 20 luglio 2010, n. 122 (Misure urgenti in materia  di
          stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica),
          e' il seguente: 
              «Art. 21 (Comunicazioni telematiche alla Agenzia  delle
          Entrate). - 1. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
          delle Entrate sono individuate modalita' e termini, tali da
          limitare al massimo l'aggravio per i  contribuenti  per  la
          comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini
          dell'imposta   sul   valore    aggiunto.    L'obbligo    di
          comunicazione   delle   operazioni   rilevanti   ai    fini
          dell'imposta sul valore aggiunto per le quali  e'  previsto
          l'obbligo di emissione della  fattura  e'  assolto  con  la
          trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell'importo
          di tutte le operazioni attive e passive effettuate. Per  le
          sole operazioni per le quali non e' previsto  l'obbligo  di
          emissione della fattura la  comunicazione  telematica  deve
          essere effettuata qualora le  operazioni  stesse  siano  di
          importo  non   inferiore   ad   euro   3.600,   comprensivo
          dell'imposta sul valore aggiunto.  Per  i  soggetti  tenuti
          alle  comunicazioni  di  cui  all'art.  11,  comma  2,  del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214,  le
          comunicazioni sono dovute limitatamente alle fatture emesse
          o ricevute per operazioni diverse  da  quelle  inerenti  ai
          rapporti oggetto di  segnalazione  ai  sensi  dell'art.  7,
          commi quinto e sesto,  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. Per l'omissione delle
          comunicazioni, ovvero per la loro  effettuazione  con  dati
          incompleti o non veritieri si applica la  sanzione  di  cui
          all'art. 11 del decreto legislativo 18  dicembre  1997,  n.
          471. 
              1-bis. Al fine  di  semplificare  gli  adempimenti  dei
          contribuenti, l'obbligo di comunicazione  delle  operazioni
          di cui al comma 1, effettuate nei confronti di contribuenti
          non  soggetti  passivi  ai  fini  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto, e' escluso qualora il pagamento dei corrispettivi
          avvenga mediante carte di credito, di  debito  o  prepagate
          emesse da  operatori  finanziari  soggetti  all'obbligo  di
          comunicazione  previsto  dall'art.  7,  sesto  comma,   del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 605. 
              1-ter. Gli operatori finanziari soggetti all'obbligo di
          comunicazione previsto dall'art. 7, sesto comma del decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  605
          che emettono carte  di  credito,  di  debito  o  prepagate,
          comunicano all'Agenzia delle entrate le operazioni  di  cui
          al comma 1-bis in relazione alle  quali  il  pagamento  dei
          corrispettivi sia avvenuto mediante carte  di  credito,  di
          debito  o  prepagate  emesse  dagli  operatori   finanziari
          stessi,  secondo  modalita'   e   termini   stabiliti   con
          provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.». 
              - Il testo vigente dell'art. 1, comma  1,  del  decreto
          legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con  modificazioni,
          dalla legge 22 maggio 2010,  n.  73  (Disposizioni  urgenti
          tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi
          fiscali internazionali e nazionali  operate,  tra  l'altro,
          nella forma dei cosiddetti  «caroselli»  e  «cartiere»,  di
          potenziamento   e   razionalizzazione   della   riscossione
          tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria,
          di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento  di
          un  Fondo  per  incentivi  e  sostegno  della  domanda   in
          particolari settori), e' il seguente: 
              «Art. 1 (Disposizioni  in  materia  di  contrasto  alle
          frodi fiscali  e  finanziarie  internazionali  e  nazionali
          operate,  tra   l'altro,   nella   forma   dei   cosiddetti
          «caroselli» e «cartiere»).  -  Per  contrastare  l'evasione
          fiscale operata nella forma dei  cosiddetti  «caroselli»  e
          «cartiere»,  anche  in  applicazione  delle  nuove   regole
          europee sulla fatturazione elettronica, i soggetti  passivi
          all'imposta sul valore aggiunto comunicano annualmente  per
          via telematica all'Agenzia delle entrate, secondo modalita'
          e termini definiti con decreto del Ministro dell'economia e
          delle finanze, da adottare entro trenta giorni  dalla  data
          di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  tutte  le
          cessioni di beni e le prestazioni di servizi il cui importo
          complessivo annuale e' superiore ad euro 10.000  effettuate
          e ricevute, registrate  o  soggette  a  registrazione,  nei
          confronti di operatori economici aventi sede,  residenza  o
          domicilio in Paesi cosiddetti black list di cui al  decreto
          del  Ministro  delle  finanze  in  data  4   maggio   1999,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
          italiana n. 107  del  10  maggio  1999  e  al  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze  21  novembre  2001,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
          italiana n. 273 del 23 novembre 2001. 
              (Omissis).». 
              -  Il  testo  vigente  dell'art.  7  del  decreto   del
          Presidente della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  605
          (Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al  codice
          fiscale dei contribuenti), e' il seguente: 
              «Art. 7 (Comunicazioni all'anagrafe tributaria). -  Gli
          uffici pubblici devono comunicare all'anagrafe tributaria i
          dati e le notizie contenuti negli atti di cui alle  lettere
          e-bis) e g) del primo comma dell'art. 6. 
              A partire dal 1° luglio 1989 le  camere  di  commercio,
          industria, artigianato  ed  agricoltura  devono  comunicare
          mensilmente all'anagrafe tributaria i  dati  e  le  notizie
          contenuti  nelle  domande  di  iscrizione,   variazione   e
          cancellazione di cui alla lettera f) dell'art. 6, anche  se
          relative a singole unita' locali.  Le  comunicazioni  delle
          iscrizioni, variazioni e  cancellazioni  negli  albi  degli
          artigiani  saranno  emesse  dalle  camere   di   commercio,
          industria, artigianato ed agricoltura che  provvedono  alla
          iscrizione d'ufficio dei suddetti dati nei  registri  delle
          ditte. 
              Gli ordini professionali e gli  altri  enti  ed  uffici
          preposti alla tenuta di  albi,  registri  ed  elenchi,  che
          verranno indicati con decreto del Ministro per le  finanze,
          devono comunicare all'anagrafe  tributaria  le  iscrizioni,
          variazioni e cancellazioni. 
              Le  comunicazioni  di  cui  ai  commi  precedenti,  con
          esclusione di quelle effettuate dalle camere di  commercio,
          industria,  artigianato  ed  agricoltura,   devono   essere
          eseguite entro il 30 giugno di ciascun  anno  relativamente
          agli  atti  emessi  ed  alle   iscrizioni,   variazioni   e
          cancellazioni intervenute nell'anno precedente. 
              Le aziende, gli istituti, gli enti e le societa' devono
          comunicare all'anagrafe tributaria  i  dati  e  le  notizie
          riguardanti i contratti di  cui  alla  lettera  g-ter)  del
          primo comma  dell'art.  6.  Al  fine  dell'emersione  delle
          attivita'   economiche,   con    particolare    riferimento
          all'applicazione dei tributi erariali e locali nel  settore
          immobiliare, gli stessi soggetti devono comunicare  i  dati
          catastali  identificativi  dell'immobile  presso   cui   e'
          attivata l'utenza, dichiarati dagli utenti. 
              Le  banche,  la  societa'  Poste  italiane   Spa,   gli
          intermediari finanziari, le imprese  di  investimento,  gli
          organismi di  investimento  collettivo  del  risparmio,  le
          societa' di gestione  del  risparmio,  nonche'  ogni  altro
          operatore finanziario,  fatto  salvo  quanto  disposto  dal
          secondo comma dell'art. 6 per  i  soggetti  non  residenti,
          sono tenuti a rilevare  e  a  tenere  in  evidenza  i  dati
          identificativi,  compreso  il  codice  fiscale,   di   ogni
          soggetto che intrattenga  con  loro  qualsiasi  rapporto  o
          effettui, per conto proprio ovvero per conto o  a  nome  di
          terzi,  qualsiasi  operazione  di  natura  finanziaria   ad
          esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto
          corrente postale per un importo unitario inferiore a  1.500
          euro; l'esistenza dei rapporti e l'esistenza  di  qualsiasi
          operazione di cui al precedente  periodo,  compiuta  al  di
          fuori di un rapporto continuativo, nonche' la natura  degli
          stessi  sono   comunicate   all'anagrafe   tributaria,   ed
          archiviate in apposita sezione, con l'indicazione dei  dati
          anagrafici dei titolari e dei  soggetti  che  intrattengono
          con  gli  operatori   finanziari   qualsiasi   rapporto   o
          effettuano  operazioni  al  di   fuori   di   un   rapporto
          continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di
          terzi, compreso il codice fiscale. 
              Gli ordini professionali e gli  altri  enti  ed  uffici
          preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi,  di  cui
          alla lettera f) dell'art. 6, ai quali l'anagrafe tributaria
          trasmette la lista degli esercenti attivita'  professionale
          devono comunicare all'anagrafe tributaria medesima  i  dati
          necessari per  il  completamento  o  l'aggiornamento  della
          lista, entro sei  mesi  dalla  data  di  ricevimento  della
          stessa. 
              I rappresentanti  legali  dei  soggetti  diversi  dalle
          persone fisiche, che  non  siano  tenuti  a  presentare  la
          dichiarazione od a fornire le notizie previste dall'art. 35
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633, o dall'art. 36  del  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.   600,   devono
          comunicare all'anagrafe tributaria,  entro  trenta  giorni,
          l'avvenuta  estinzione  e   le   avvenute   operazioni   di
          trasformazione, concentrazione o fusione. 
              Gli amministratori di condominio negli  edifici  devono
          comunicare annualmente all'anagrafe tributaria  l'ammontare
          dei beni e servizi  acquistati  dal  condominio  e  i  dati
          identificativi dei  relativi  fornitori.  Con  decreto  del
          Ministro delle finanze  sono  stabiliti  il  contenuto,  le
          modalita' e i termini delle comunicazioni. Le  informazioni
          comunicate  sono   altresi'   utilizzabili   dall'autorita'
          giudiziaria ai fini della ricostruzione dell'attivo  e  del
          passivo   nell'ambito   di   procedure   concorsuali,    di
          procedimenti in materia di famiglia e  di  quelli  relativi
          alla gestione di patrimoni  altrui.  Nei  casi  di  cui  al
          periodo precedente l'autorita' giudiziaria  si  avvale  per
          l'accesso    dell'ufficiale    giudiziario    secondo    le
          disposizioni   relative   alla   ricerca   con    modalita'
          telematiche dei beni da pignorare. 
              Le comunicazioni di  cui  ai  precedenti  commi  devono
          indicare il numero di codice fiscale dei  soggetti  cui  le
          comunicazioni  stesse  si  riferiscono  e   devono   essere
          sottoscritte dal legale rappresentante  dell'ente  o  dalla
          persona  che  ne  e'  autorizzata   secondo   l'ordinamento
          dell'ente stesso. Per le  amministrazioni  dello  Stato  la
          comunicazione  e'  sottoscritta  dalla   persona   preposta
          all'ufficio che ha emesso il provvedimento. 
              Le comunicazioni di cui ai commi dal primo al quinto  e
          dal settimo all'ottavo del presente articolo sono trasmesse
          esclusivamente per via telematica. Le modalita' e i termini
          delle  trasmissioni  nonche'  le  specifiche  tecniche  del
          formato  dei  dati  sono  definite  con  provvedimento  del
          Direttore dell'Agenzia delle entrate. Le rilevazioni  e  le
          evidenziazioni, nonche' le comunicazioni sono utilizzate ai
          fini delle richieste e delle risposte in via telematica  di
          cui all'art. 32, primo comma, numero 7),  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  e
          successive modificazioni, e  all'art.  51,  secondo  comma,
          numero 7), del decreto del Presidente della  Repubblica  26
          ottobre  1972,  n.  633,  e  successive  modificazioni.  Le
          informazioni comunicate sono altresi' utilizzabili  per  le
          attivita' connesse alla riscossione mediante ruolo, nonche'
          dai soggetti di cui all'art. 4, comma 2, lettere a), b), c)
          ed e), del regolamento di cui al decreto del  Ministro  del
          tesoro, del bilancio e  della  programmazione  economica  4
          agosto  2000,  n.  269,  ai  fini  dell'espletamento  degli
          accertamenti finalizzati alla  ricerca  e  all'acquisizione
          della prova  e  delle  fonti  di  prova  nel  corso  di  un
          procedimento penale, sia ai fini delle indagini preliminari
          e dell'esercizio delle funzioni previste dall'art.  371-bis
          del codice di procedura penale, sia nelle fasi  processuali
          successive,  ovvero   degli   accertamenti   di   carattere
          patrimoniale per le finalita' di  prevenzione  previste  da
          specifiche disposizioni di legge e per l'applicazione delle
          misure di prevenzione. 
              Ai  fini  dei   controlli   sulle   dichiarazioni   dei
          contribuenti, il Direttore dell'Agenzia delle entrate  puo'
          richiedere  a  pubbliche  amministrazioni,  enti  pubblici,
          organismi ed imprese,  anche  limitatamente  a  particolari
          categorie,   di   effettuare   comunicazioni   all'Anagrafe
          tributaria di dati e notizie in loro possesso; la richiesta
          deve stabilire anche il contenuto, i termini e le modalita'
          delle comunicazioni. 
              Le  imprese,  gli  intermediari  e  tutti   gli   altri
          operatori del settore delle assicurazioni che  erogano,  in
          ragione dei contratti di assicurazione di  qualsiasi  ramo,
          somme di  denaro  a  qualsiasi  titolo  nei  confronti  dei
          danneggiati,  comunicano  in  via  telematica  all'anagrafe
          tributaria,  anche  in  deroga  a  contrarie   disposizioni
          legislative, l'ammontare delle somme liquidate,  il  codice
          fiscale o la partita IVA del beneficiario e dei soggetti le
          cui  prestazioni  sono  state  valutate   ai   fini   della
          quantificazione  della   somma   liquidata.   La   presente
          disposizione si applica con riferimento alle somme  erogate
          a decorrere dal 1° ottobre 2006. I dati acquisiti ai  sensi
          del  presente  comma   sono   utilizzati   prioritariamente
          nell'attivita' di accertamento effettuata nei confronti dei
          soggetti le cui prestazioni sono  state  valutate  ai  fini
          della quantificazione della somma liquidata. 
              Il  contenuto,  le  modalita'  ed   i   termini   delle
          trasmissioni, nonche' le specifiche tecniche  del  formato,
          sono definite con provvedimento del Direttore  dell'Agenzia
          delle entrate.». 
              -  Il  testo  vigente  dell'art.  16  del  decreto  del
          Ministro delle finanze 24 dicembre  1993  (Disciplina  agli
          effetti dell'imposta sul valore aggiunto  dei  rapporti  di
          scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica  di  San
          Marino), e' il seguente: 
              «Art. 16. - Gli operatori economici italiani: 
                a) corrispondono  l'imposta  a  norma  dell'art.  17,
          terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26
          ottobre   1972,    n.    633,    indicandone    l'ammontare
          sull'originale   fattura   rilasciatagli   dal    fornitore
          sammarinese; 
                b) annotano le fatture nei  registri  previsti  dagli
          articoli  23  e  25  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive  modifiche
          ed integrazioni, secondo le modalita' ed i termini in  essi
          stabiliti; 
                c) danno comunicazione delle  avvenute  registrazioni
          di cui al punto b) al proprio  ufficio  IVA,  indicando  il
          numero progressivo annuale di detti registri.». 
              - Il testo vigente dell'art. 50, comma 6,  del  decreto
          legge   30   agosto   1993,   n.   331,   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  29  ottobre  1993,   n.   427
          (Armonizzazione delle disposizioni in  materia  di  imposte
          sugli oli minerali, sull'alcole, sulle  bevande  alcoliche,
          sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate
          da  direttive  CEE  e  modificazioni  conseguenti  a  detta
          armonizzazione,   nonche'   disposizioni   concernenti   la
          disciplina dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, le
          procedure dei rimborsi di imposta,  l'esclusione  dall'ILOR
          dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al
          contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di
          un'imposta erariale straordinaria su taluni beni  ed  altre
          disposizioni tributarie), e' il seguente: 
              «Art.    50    (Obblighi    connessi    agli     scambi
          intracomunitari). - (Omissis). 
              6.  I  contribuenti  presentano   in   via   telematica
          all'Agenzia delle dogane gli  elenchi  riepilogativi  delle
          cessioni e degli acquisti  intracomunitari,  nonche'  delle
          prestazioni di  servizi  diverse  da  quelle  di  cui  agli
          articoli 7-quater e 7-quinquies del decreto del  Presidente
          della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,  rese   nei
          confronti di soggetti passivi stabiliti in un  altro  Stato
          membro della Comunita' e quelle da questi ultimi  ricevute.
          I soggetti di cui all'art. 7-ter, comma 2, lettere b) e c),
          del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  633  del
          1972,  presentano  l'elenco  riepilogativo  degli  acquisti
          intracomunitari di beni e delle prestazioni di  servizi  di
          cui al  comma  1  dello  stesso  art.  7-ter,  ricevute  da
          soggetti passivi stabiliti in un altro Stato  membro  della
          Comunita'. Gli elenchi riepilogativi delle  prestazioni  di
          servizi  di  cui  al  primo  ed  al  secondo  periodo   non
          comprendono le  operazioni  per  le  quali  non  e'  dovuta
          l'imposta  nello  Stato  membro  in  cui  e'  stabilito  il
          destinatario. 
              (Omissis).». 
              - Il testo vigente dell'art. 30 del citato decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e'  il
          seguente: 
              «Art. 30 (Versamento di  conguaglio  e  rimborso  della
          eccedenza) 
              1. 
              2.  Se  dalla   dichiarazione   annuale   risulta   che
          l'ammontare detraibile  di  cui  al  n.  3)  dell'art.  28,
          aumentato delle somme versate mensilmente, e'  superiore  a
          quello dell'imposta relativa alle operazioni imponibili  di
          cui al n. 1) dello  stesso  articolo,  il  contribuente  ha
          diritto di computare l'importo dell'eccedenza in detrazione
          nell'anno successivo, ovvero di chiedere il rimborso  nelle
          ipotesi di cui ai commi successivi e comunque  in  caso  di
          cessazione di attivita'. 
              3. Il contribuente puo' chiedere in tutto o in parte il
          rimborso dell'eccedenza detraibile, se di importo superiore
          a lire cinque milioni, all'atto della  presentazione  della
          dichiarazione: 
                a) quando esercita esclusivamente  o  prevalentemente
          attivita'  che  comportano  l'effettuazione  di  operazioni
          soggette  ad  imposta  con  aliquote  inferiori  a   quelle
          dell'imposta relativa agli acquisti  e  alle  importazioni,
          computando a tal fine  anche  le  operazioni  effettuate  a
          norma dell'art. 17, quinto, sesto e settimo comma,  nonche'
          a norma dell'art. 17-ter; 
                b) quando effettua operazioni non imponibili  di  cui
          agli articoli 8, 8-bis e 9 per un ammontare superiore al 25
          per cento dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni
          effettuate; 
                c) limitatamente all'imposta relativa all'acquisto  o
          all'importazione di beni ammortizzabili, nonche' di beni  e
          servizi per studi e ricerche; 
                d) quando  effettua  prevalentemente  operazioni  non
          soggette all'imposta per effetto  degli  articoli  da  7  a
          7-septies; 
                e) quando si  trova  nelle  condizioni  previste  dal
          terzo comma dell'art. 17. 
              4. Il contribuente anche fuori dei  casi  previsti  nel
          precedente  terzo   comma   puo'   chiedere   il   rimborso
          dell'eccedenza detraibile, risultante  dalla  dichiarazione
          annuale, se dalle dichiarazioni  dei  due  anni  precedenti
          risultano eccedenze detraibili; in  tal  caso  il  rimborso
          puo'  essere  richiesto  per  un  ammontare  comunque   non
          superiore al minore degli importi delle predette eccedenze. 
              5. Con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare
          nella Gazzetta Ufficiale saranno stabiliti gli elementi, da
          indicare nella dichiarazione o in apposito allegato, che in
          relazione all'attivita' esercitata,  hanno  determinato  il
          verificarsi dell'eccedenza di cui si richiede il rimborso. 
              6. Agli effetti della norma di cui all'art. 73,  ultimo
          comma, le disposizioni del secondo, terzo  e  quarto  comma
          del  presente  articolo  si  intendono  applicabili  per  i
          rimborsi   richiesti   dagli   enti   e   dalle    societa'
          controllanti.». 
              - Il testo  vigente  dell'art.  57,  primo  comma,  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633, e' il seguente: 
              «Art. 57 (Termine per gli  accertamenti)  .  -  1.  Gli
          avvisi  relativi  alle  rettifiche  e   agli   accertamenti
          previsti nell'art. 54 e  nel  secondo  comma  dell'art.  55
          devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il  31
          dicembre del quarto anno successivo  a  quello  in  cui  e'
          stata presentata la dichiarazione. Nel caso di richiesta di
          rimborso  dell'eccedenza  d'imposta  detraibile  risultante
          dalla dichiarazione annuale, se tra  la  data  di  notifica
          della richiesta di documenti da  parte  dell'ufficio  e  la
          data della loro consegna intercorre un periodo superiore  a
          quindici giorni, il termine  di  decadenza,  relativo  agli
          anni in cui si e' formata l'eccedenza detraibile chiesta  a
          rimborso, e' differito di un periodo di tempo pari a quello
          compreso tra il sedicesimo giorno e la data di consegna. 
              (Omissis).». 
              - Il testo  vigente  dell'art.  43,  primo  comma,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600 (Disposizioni  comuni  in  materia  di  accertamento
          delle imposte sui redditi), e' il seguente: 
              «Art. 43 (Termine per l'accertamento). - Gli avvisi  di
          accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza,
          entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in
          cui e' stata presentata la dichiarazione. 
              (Omissis).».