Art. 3 
 
Modifica dell'articolo 3 del decreto legislativo 10  marzo  2000,  n.
  74, in materia di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici 
 
  1. L'articolo 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000,  n.  74,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 3 (Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici).  -  1.
Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, e' punito con la  reclusione
da un anno e sei mesi a sei anni chiunque,  al  fine  di  evadere  le
imposte sui redditi  o  sul  valore  aggiunto,  compiendo  operazioni
simulate  oggettivamente  o  soggettivamente  ovvero  avvalendosi  di
documenti falsi o di altri mezzi  fraudolenti  idonei  ad  ostacolare
l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione  finanziaria,
indica in una delle dichiarazioni relative a dette  imposte  elementi
attivi per un ammontare inferiore  a  quello  effettivo  od  elementi
passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: 
    a) l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a  taluna  delle
singole imposte, a euro trentamila; 
    b)  l'ammontare  complessivo  degli  elementi  attivi   sottratti
all'imposizione,  anche  mediante  indicazione  di  elementi  passivi
fittizi, e' superiore al cinque per cento dell'ammontare  complessivo
degli elementi attivi  indicati  in  dichiarazione,  o  comunque,  e'
superiore  a  euro  un  milione   cinquecentomila,   ovvero   qualora
l'ammontare complessivo dei crediti  e  delle  ritenute  fittizie  in
diminuzione  dell'imposta,  e'  superiore   al   cinque   per   cento
dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila. 
  2. Il fatto si considera commesso avvalendosi  di  documenti  falsi
quando tali  documenti  sono  registrati  nelle  scritture  contabili
obbligatorie  o  sono  detenuti  a  fini  di  prova   nei   confronti
dell'amministrazione finanziaria. 
  3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del  comma  1,  non
costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi  di
fatturazione e di annotazione degli elementi attivi  nelle  scritture
contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni  di
elementi attivi inferiori a quelli reali.».