Art. 3 
 
 
         Disposizioni transitorie, decorrenza e abrogazione 
 
  1. La destinazione delle eventuali maggiori entrate derivanti dalla
revisione delle spese fiscali disposta ai sensi del comma 3,  lettera
b), dell'articolo  11  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  e
successive modificazioni, al Fondo per la riduzione  della  pressione
fiscale, si applica a partire  dalla  manovra  triennale  di  finanza
pubblica predisposta nel primo  esercizio  successivo  alla  data  di
entrata in vigore  del  presente  decreto.  Resta  fermo  il  diverso
utilizzo  delle   maggiori   entrate   derivanti   dall'eliminazione,
riduzione o modifica di spese fiscali  previsto  da  disposizioni  di
legge vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  2. Le disposizioni del presente decreto si  applicano  con  effetto
dal 1° gennaio 2016. Con  la  medesima  decorrenza,  il  comma  36.1.
dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148,  e'
abrogato. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 24 settembre 2015 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                Padoan,  Ministro   dell'economia   e
                                delle finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
          Note all'art. 3: 
              - Il testo del comma  3,  lettera  b  dell'articolo  11
          della  citata  legge  31  dicembre  2009,  n.   196,   come
          modificato dal  presente  decreto,  e'  riportato  in  nota
          all'articolo 1. 
              - Il comma 36.1 dell'articolo 2 del  decreto  legge  13
          agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 14 settembre 2011,  n.  148,  abrogato  dal  presente
          decreto con decorrenza 1° gennaio 2016,  concerneva  misure
          di contrasto all'evasione fiscale.