Art. 3 
 
             Criteri per la determinazione del compenso 
 
  1.  Salvo  quanto  previsto  dal  comma   3,   i   compensi   degli
amministratori giudiziari sono  liquidati  sulla  base  dei  seguenti
criteri: 
    a) per i beni costituiti  in  azienda,  quando  sono  oggetto  di
diretta gestione da parte dell'amministratore giudiziario, i compensi
devono consistere  in  una  percentuale,  calcolata  sul  valore  del
complesso aziendale, non superiore alle seguenti misure: 
      1) dal 12% al 14%; quando il valore non superi 16.227,08 euro; 
      2) dal 10% al 12% sulle somme eccedenti 16.227,08 euro  fino  a
24.340,62 euro; 
      3) dal 8,50% al 9,50% sulle somme eccedenti 24.340,62 euro fino
a 40.567,68 euro; 
      4) dal 7% all'8% sulle somme eccedenti 40.567,68  euro  fino  a
81.135,38 euro; 
      5) dal 5,50% al 6,50% sulle somme eccedenti 81.135,38 euro fino
a 405.676,89 euro; 
      6) dal 4% al 5% sulle somme eccedenti 405.676,89  euro  fino  a
811.353,79 euro; 
      7) dallo 0,90% all'1,80% sulle somme eccedenti 811.353,79  euro
fino a 2.434.061,37 euro; 
      8) dallo 0,45% allo 0,90% sulle somme che superano 2.434.061,37
euro; 
    b) per i beni costituiti in  azienda,  quando  sono  concessi  in
godimento a terzi, i compensi devono consistere in  una  percentuale,
calcolata sul valore del  complesso  aziendale,  non  superiore  alle
seguenti misure: 
      1) dal 4,8% al 5,6%; quando  il  valore  non  superi  16.227,08
euro; 
      2) dal 4% al 4,80% sulle somme eccedenti 16.227,08 euro fino  a
24.340,62 euro; 
      3) dal 3,4% al 3,8% sulle somme eccedenti 24.340,62 euro fino a
40.567,68 euro; 
      4) dal 2,8% al 3,2% sulle somme eccedenti 40.567,68 euro fino a
81.135,38 euro; 
      5) dal 2,2% al 2,6% sulle somme eccedenti 81.135,38 euro fino a
405.676,89 euro; 
      6) dall'1,6% al 2% sulle somme eccedenti 405.676,89 euro fino a
811.353,79 euro; 
      7) dallo 0,3% allo 0,72% sulle somme eccedenti 811.353,79  euro
fino a 2.434.061,37 euro; 
      8) dallo 0,2% allo 0,36% sulle somme che superano  2.434.061,37
euro; 
    c) per i beni immobili,  i  compensi  devono  consistere  in  una
percentuale, calcolata  sul  valore  dei  beni,  non  superiore  alle
seguenti misure: 
      1) dal 6% al 7% quando il valore non superi 16.227,08 euro; 
      2) dal 5% al 6% sulle somme eccedenti  16.227,08  euro  fino  a
24.340,62 euro; 
      3) dal 4,25% al 4,75% sulle somme eccedenti 24.340,62 euro fino
a 40.567,68 euro; 
      4) dal 3,5% al 4% sulle somme eccedenti 40.567,68 euro  fino  a
81.135,38 euro; 
      5) dal 2,75% al 3,25% sulle somme eccedenti 81.135,38 euro fino
a 405.676,89 euro; 
      6) dal 2% al 2,5% sulle somme eccedenti 405.676,89 euro fino  a
811.353,79 euro; 
      7) dallo 0,45% allo 0,90% sulle somme eccedenti 811.353,79 euro
fino a 2.434.061,37 euro; 
      8) dallo 0,22% allo 0,45% sulle somme che superano 2.434.061,37
euro; 
    d) per i frutti che si ritraggono dai beni di  cui  alle  lettere
a), b) e c) e per i beni diversi  da  quelli  di  cui  alle  predette
lettere, i compensi devono consistere in  una  percentuale  calcolata
sul valore, non superiore alle seguenti misure: 
      1) dal 3,6% al 4,2% quando il valore non superi 16.227,08 euro; 
      2) dal 3% al 3,6% sulle somme eccedenti 16.227,08 euro  fino  a
24.340,62 euro; 
      3) dal 2,5% al 2,8% sulle somme eccedenti 24.340,62 euro fino a
40.567,68 euro; 
      4) dal 2,1% al 2,4% sulle somme eccedenti 40.567,68 euro fino a
81.135,38 euro; 
      5) dall'1,65% al 2% sulle somme eccedenti 81.135,38 euro fino a
405.676,89 euro; 
      6) dall'1,2% all'1,5% sulle  somme  eccedenti  405.676,89  euro
fino a 811.353,79 euro; 
      7) dallo 0,27% allo 0,54% sulle somme eccedenti 811.353,79 euro
fino a 2.434.061,37 euro; 
      8) dallo 0,13% allo 0,27% sulle somme che superano 2.434.061,37
euro. 
  2. Per determinare il valore di cui al comma 1, si considera: 
    a) l'importo realizzato, per i beni liquidati; 
    b)  il  valore  stimato   dal   perito   ovvero,   in   mancanza,
dall'amministratore giudiziario, per i beni che non hanno  costituito
oggetto di liquidazione; 
    c) ogni altra somma ricavata. 
  3. Quando l'amministratore giudiziario assiste il  giudice  per  la
verifica dei  crediti  e'  inoltre  corrisposto,  sull'ammontare  del
passivo accertato, un compenso supplementare dallo 0,19%  allo  0,94%
sui primi 81.131,38  euro  e  dallo  0,06%  allo  0,46%  sulle  somme
eccedenti tale cifra. 
  4. Nel caso di cui  al  comma  1,  lettera  a),  all'amministratore
giudiziario e' corrisposto un ulteriore  compenso  del  5  per  cento
sugli utili netti e dello 0,50 per cento  sull'ammontare  dei  ricavi
lordi conseguiti. 
  5. Il compenso liquidato a norma del  presente  articolo  non  puo'
essere inferiore, nel suo complesso, a 811,35 euro. 
  6. Nel  caso  in  cui  sono  oggetto  di  sequestro  patrimoni  che
comprendono beni rientranti in almeno due  delle  categorie  indicate
alle lettere a), b), c) e d) del comma  1,  si  applica  il  criterio
della prevalenza della gestione piu' onerosa. Il  compenso  per  tale
gestione, individuato a norma dei commi 1 e 2, e' maggiorato  di  una
percentuale non superiore al 25 per cento per ogni altra tipologia di
gestione ed in relazione alla complessita' della stessa. 
  7. Nell'ipotesi di gruppo di imprese, non costituiscono attivo  ne'
passivo  gli  importi  risultanti   da   finanziamenti   e   garanzie
infragruppo o dal ribaltamento, attraverso insinuazioni, ripartizioni
o compensazioni, di attivo e passivo da parte di altra  societa'  del
gruppo. 
  8. All'amministratore spetta un rimborso  forfettario  delle  spese
generali in  una  misura  compresa  tra  il  5  e  il  10  per  cento
sull'importo del compenso determinato a norma del  presente  decreto.
Sono  altresi'  rimborsate  le  spese  effettivamente   sostenute   e
documentate, ivi inclusi i costi dei coadiutori. 
  9. Quando i beni sequestrati appartengono a piu' proposti,  per  la
liquidazione del compenso a norma del presente decreto si procede  in
relazione a ciascuna massa attiva e passiva.