Art. 3 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  2. Salvo quanto previsto dai commi 3, 4, 5,  6  e  7,  il  presente
decreto legislativo si  applica  alle  procedure  di  amministrazione
straordinaria  e  di  liquidazione  coatta   amministrativa   avviate
successivamente alla sua entrata in vigore. 
  3. Gli articoli 72 e 77-bis del decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, come modificato  dal  presente  decreto,  si  applicano
anche alle procedure di amministrazione straordinaria in  corso  alla
data di entrata in vigore  del  presente  decreto.  Per  i  rimanenti
aspetti, alle  medesime  procedure  si  continuano  ad  applicare  le
disposizioni del titolo IV del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore  del  presente
decreto. Le proroghe di cui agli articoli 70, comma 5, e 98, comma 3,
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel testo  vigente
prima della data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto  sono
disposte dalla Banca d'Italia. 
  4. Gli articoli 81, comma 1-bis, 84,  89,  90,  91,  comma  4,  92,
92-bis, 93, 94, 97 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
nonche' l'articolo  57,  comma  6-bis,  del  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n.  58,  come  modificati  dal  presente  decreto,  si
applicano anche alle procedure di liquidazione coatta  amministrativa
in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per le
quali non sia stato gia' autorizzato il deposito della documentazione
finale. 
  5. Per le procedure di cui al comma 4, le sentenze pronunciate dopo
l'entrata in vigore del presente decreto ai  sensi  dell'articolo  87
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  sono  impugnabili
esclusivamente con il ricorso per cassazione di cui al  comma  2  del
medesimo articolo  87,  come  modificato  dal  presente  decreto.  Si
applica l'articolo 88 del decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.
385, come modificato dal presente decreto. Per le medesime procedure,
il  termine  per  la  proposizione  delle  domande  tardive  di   cui
all'articolo 89 del decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.  385,
come modificato dal presente decreto, decorre dall'entrata in  vigore
di quest'ultimo. 
  6. Per gli aspetti non disciplinati negli articoli  richiamati  nei
commi 4 e 5, alle procedure di liquidazione coatta amministrativa  in
corso alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  si
continuano ad applicare le disposizioni del  titolo  IV  del  decreto
legislativo 1° settembre  1993,  n.  385,  nel  testo  vigente  prima
dell'entrata in vigore del presente decreto. Le comunicazioni di  cui
all'articolo 86 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si
effettuano secondo le modalita'  previste  nel  testo  vigente  prima
della data di entrata in vigore del presente  decreto,  ove,  a  tale
data, siano gia' state effettuate  quelle  di  cui  al  comma  1  del
medesimo articolo. 
  7. I commi 3, 4, 5 e  6,  si  applicano  anche  alle  procedure  di
amministrazione straordinaria e  liquidazione  coatta  amministrativa
previste  dal  decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  in
relazione alle disposizioni indicate dai  medesimi  commi  e  a  esse
applicabili. 
  8.  Il  presente  decreto  lascia  impregiudicati  i  provvedimenti
adottati dal Ministro dell'economia e delle  finanze  e  dalla  Banca
d'Italia   nell'ambito    delle    procedure    di    amministrazione
straordinaria, di  gestione  provvisoria  e  di  liquidazione  coatta
amministrativa in corso  alla  data  della  sua  entrata  in  vigore,
nonche' gli atti compiuti dai loro organi. 
  9. L'articolo 91, comma 1-bis, lettera c), del decreto  legislativo
1° settembre 1993, n. 385, come modificato dall'articolo 1, comma 33,
del presente decreto, si  applica  nelle  procedure  di  liquidazione
coatta amministrativa e di risoluzione iniziate dopo  il  1°  gennaio
2019.