Art. 3 
 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. All'onere derivante dall'articolo II, paragrafo  1,  lettera  d,
dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutato in euro  8.850  ad  anni
alterni  a   decorrere   dall'anno   2015,   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2015-2017,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2015,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale. 
  2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12,  della  legge  31  dicembre
2009, n. 196, il Ministro della difesa provvede al monitoraggio degli
oneri di cui alla presente legge e riferisce in  merito  al  Ministro
dell'economia e delle finanze. Nel caso si  verifichino  o  siano  in
procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni  di  cui
al comma 1, il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  sentito  il
Ministro della difesa, provvede con proprio decreto  alla  riduzione,
nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior  onere
risultante   dall'attivita'   di   monitoraggio,   delle    dotazioni
finanziarie  destinate  alle  spese  di  missione   nell'ambito   del
programma   «Pianificazione   generale   delle   Forze    Armate    e
approvvigionamenti militari» e, comunque, della  missione  «Difesa  e
sicurezza del territorio» dello stato  di  previsione  del  Ministero
della difesa. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo
anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento,  il  limite
di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, e successive modificazioni. 
  3. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  riferisce  senza
ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli
scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2. 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.