Art. 3. 
 
(Stato  di  previsione  del  Ministero  dello  sviluppo  economico  e
                       disposizioni relative) 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero dello sviluppo economico, per l'anno finanziario  2016,  in
conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 3). 
  2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione alle  voci
«Restituzione, rimborsi, recuperi e concorsi vari» e  «Altre  entrate
in conto  capitale»  dello  stato  di  previsione  dell'entrata  sono
correlativamente iscritti in termini di competenza e  di  cassa,  con
decreti del Ministro dell'economia e delle  finanze,  negli  appositi
capitoli dei pertinenti  programmi  dello  stato  di  previsione  del
Ministero  dello  sviluppo  economico  relativi  al  Fondo   per   la
competitivita' e lo sviluppo, al Fondo per gli interventi agevolativi
alle imprese, al Fondo rotativo per le imprese ed al  Fondo  rotativo
per la crescita sostenibile. 
  3. Le  somme  impegnate  in  relazione  alle  disposizioni  di  cui
all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n.  410,  convertito
dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante  interventi  urgenti  a
sostegno dell'occupazione nelle aree  di  crisi  siderurgica,  resesi
disponibili a  seguito  di  provvedimenti  di  revoca,  sono  versate
all'entrata del bilancio dello  Stato  per  essere  riassegnate,  con
decreti del Ministro dell'economia e delle  finanze,  allo  stato  di
previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai fini di cui  al
medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993. 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare,  con  propri  decreti,  su  proposta  del  Ministro  dello
sviluppo  economico,  per   l'anno   finanziario   2016,   variazioni
compensative in termini di residui, di competenza e di  cassa  tra  i
capitoli dello stato  di  previsione  del  Ministero  dello  sviluppo
economico, anche tra missioni e programmi diversi,  ivi  compresa  la
modifica  della   denominazione   dei   centri   di   responsabilita'
amministrativa, connesse con l'attuazione del decreto legislativo  18
agosto 2015, n. 145.