Art. 3 Accertamento delle competenze e rilascio dell'attestato 1. Ogni candidato sostiene, a completamento del corso di cui all'art. 2, un esame, consistente in una prova teorico-pratica, che verra' svolta al termine del corso stesso, dinanzi ad una commissione presieduta da un Ufficiale ovvero da un Sottufficiale del ruolo marescialli appartenente al Corpo delle capitanerie di porto, e composta dal direttore del corso e da due membri del corpo istruttori di cui uno svolge anche le funzioni di segretario. 2. L'esame di cui al comma 1, relativo agli argomenti indicati negli allegati A e B, si articola in una prova scritta (test di 30 domande a risposta multipla con cinque differenti ipotesi di risposta) ed una prova pratica (es: caso di studio). 3. Per la prova scritta, ad ogni risposta esatta e' assegnato un punto e la prova si intende superata se si raggiunge il punteggio minimo di 21 punti (21/30). Per la prova pratica, il giudizio di valutazione sara' espresso secondo la scala tassonomica riportata in allegato E, e si intende superata se si raggiunge il giudizio di sufficiente (voto nella scala numerica 6). L'esame e' superato se entrambe le prove avranno esito favorevole. 4. Al candidato che supera con esito favorevole l'esame, e' rilasciato un attestato, secondo i modelli indicati negli allegati F (personale di coperta) e G (personale di macchina) del presente decreto. 5. L'attestato ha validita' quinquennale e si rinnova per ulteriori cinque anni al marittimo che ha navigato per almeno un anno nel quinquennio di validita' dello stesso. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 dicembre 2015 Il comandante generale: Melone