Art. 3 
 
 
                              Allegati 
 
  1. L'allegato 1, che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto,  riporta  le   prestazioni   di   assistenza   specialistica
ambulatoriale di cui al decreto ministeriale 22 luglio 1996, cui sono
associate condizioni di erogabilita' o indicazioni di  appropriatezza
prescrittiva. Per ciascuna prestazione sonoindicati: 
    a) il  numero  progressivo  identificativo  (NUMERO  NOTA)  della
condizione o indicazione che il medico e' tenuto  a  riportare  negli
appositi spazi della ricetta; 
    b) la notazione (R, H) che, ai sensi del decreto ministeriale  22
luglio 1996, individua la tipologia di ambulatori presso i  quali  e'
erogabile la prestazione; la notazione * di cui al  medesimo  decreto
ministeriale e' sostituita dalla condizione di erogabilita'  o  dalla
indicazione  di  appropriatezza  prescrittiva  di  cui  al   presente
decreto; 
    c) il codice numerico identificativo della prestazione  ai  sensi
del decreto ministeriale 22 luglio 1996; 
    d) le  condizioni  di  erogabilita',  contrassegnate  da  lettere
identificative  da  riportare  sulla   ricetta,   di   seguito   alla
prestazione prescritta; 
    e) le indicazioni di appropriatezza prescrittiva,  contrassegnate
da lettere identificative da riportare sulla ricetta, di seguito alla
prestazione prescritta. 
  2. L'allegato 2, che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto, riporta: 
    a)  nella  colonna  A,  le  patologie  diagnosticabili   con   le
prestazioni  di  genetica  medica,  contrassegnate   da   un   codice
alfanumerico (Pxxx)  che  il  medico  e'  tenuto  a  riportare  sulla
ricetta, di seguito alla prestazione prescritta; 
    b) nella colonna B, le patologie e condizioni  per  le  quali  e'
appropriata       l'esecuzione        di        prestazioni        di
citogenetica,contrassegnate da un codice alfanumerico (Cxxx)  che  il
medico  e'  tenuto  a  riportare  sulla  ricetta,  di  seguito   alla
prestazione prescritta; 
    c) nella colonna C, le patologie  e  condizioni  oncoematologiche
per le quali l'indagine genetica e/o  citogenetica  e'  indicata  per
confermare la diagnosi e/o definire la prognosi, a seguito a indagini
(biochimiche,    ematologiche,    morfologiche)     e     valutazioni
specialistiche; le patologie e condizioni sono contrassegnate  da  un
codice alfanumerico (Exxx) che il medico e' tenuto a riportare  sulla
ricetta, di seguito alla prestazione prescritta; 
    d) nella colonna D, le patologie e condizioni  per  le  quali  e'
appropriata l'esecuzione di prestazioni di immunogenetica, a  seguito
di indagini (biochimiche, ematologiche, morfologiche)  e  valutazioni
specialistiche, contrassegnate da un codice alfanumerico  (Fxxx)  che
il medico e' tenuto  a  riportare  sulla  ricetta,  di  seguito  alla
prestazione prescritta; 
    e) nella colonna E, le patologie e condizioni  per  le  quali  e'
appropriata l'esecuzione di prestazioni  di  genetica  molecolare  su
materiale bioptico a seguito di indagini (istologiche e morfologiche)
e   valutazioni   specialistiche,   contrassegnate   da   un   codice
alfanumerico (Gxxx)  che  il  medico  e'  tenuto  a  riportare  sulla
ricetta, di seguito alla prestazione prescritta. 
  3. L'allegato 3, che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto, indica i criteri in base ai quali sono state identificate le
condizioni di erogabilita' delle prestazioni di odontoiatria, secondo
quanto previsto dall'art. 9, comma  5,  del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e dall'allegato 2B
del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  29  novembre
2001 recante «Definizione dei livelli essenziali di assistenza». 
    Roma, 9 dicembre 2015 
 
                                                Il Ministro: Lorenzin