Art. 3 
 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1.  Il  presente  decreto,  fatto  salvo  il  comma  4,  disciplina
l'incentivazione della produzione di energia  elettrica  da  impianti
alimentati  da  fonti   rinnovabili,   diverse   da   quella   solare
fotovoltaica. 
  2. Fermo restando  il  comma  5,  l'accettazione  di  richieste  di
accesso ai meccanismi di incentivazione di cui  al  presente  decreto
cessa decorsi trenta giorni dal raggiungimento  della  prima  fra  le
seguenti date: 
  a) il 1° dicembre 2016, ovvero, per gli impianti di cui all'art. 4,
comma 3, il 1° dicembre 2017; 
  b) la data di raggiungimento di un  costo  indicativo  annuo  medio
degli incentivi di 5,8 miliardi di euro l'anno, calcolato secondo  le
modalita' di cui all'art. 27, comma 2. 
  3. Il raggiungimento della data di cui  al  comma  2,  lettera  b),
viene comunicata con delibera dall'Autorita' per l'energia elettrica,
il gas e il sistema idrico, sulla base  degli  elementi  forniti  dal
GSE. 
  4. Il decreto ministeriale 6 luglio  2012  continua  ad  applicarsi
agli impianti iscritti in posizione utile nelle graduatorie formate a
seguito delle procedure di  asta  e  registro  svolte  ai  sensi  del
medesimo  decreto  e  agli  impianti  che  accedono  direttamente  ai
meccanismi d'incentivazione, entrati in esercizio nei  trenta  giorni
precedenti alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  a
condizione che presentino  domanda  di  accesso  agli  incentivi  nei
termini di cui all'art. 21 del decreto ministeriale 6 luglio 2012. Le
tariffe determinate ai sensi del  medesimo  decreto  sono  attribuite
altresi' agli impianti di cui all'art. 7, comma 1, lettere b)  e  c),
fermo restando che per tali impianti si applicano le modalita'  e  le
condizioni di accesso agli incentivi di cui al presente decreto. 
  5.  Il  presente  decreto  continua  ad  applicarsi  agli  impianti
iscritti in posizione utile nelle graduatorie formate a seguito delle
procedure di asta e registro svolte ai sensi degli  articoli  9,  12,
17.