Art. 3 
 
                    Comuni e Ambiti territoriali 
 
  1. I Comuni svolgono i seguenti compiti: 
    a) ricevono  le  domande  dei  nuclei  familiari  richiedenti  il
beneficio; 
    b)  comunicano  al  Soggetto  Attuatore,  entro  quindici  giorni
lavorativi dalla data della  richiesta  e  nel  rispetto  dell'ordine
cronologico di presentazione, le richieste di  beneficio  dei  nuclei
familiari che abbiano dichiarato il possesso  dei  requisiti  di  cui
all'art. 4. La  comunicazione  delle  richieste  di  cui  al  periodo
precedente deve contenere  il  codice  fiscale  del  Richiedente,  in
assenza del quale le richieste non saranno esaminate; 
    c) ricevono dal Soggetto Attuatore, secondo le modalita'  di  cui
al comma 3, lettera b), l'elenco dei nuclei familiari che,  in  esito
alle verifiche di competenza, risultano soddisfare i requisiti e  per
i quali il medesimo Soggetto  Attuatore  dispone  il  versamento  del
beneficio di cui all'art. 5 a decorrere  dal  bimestre  successivo  a
quello della richiesta; 
    d)  effettuano  i  controlli  di  competenza  sul  possesso   dei
requisiti. In  particolare,  con  riferimento  ai  requisiti  di  cui
all'art. 4,  comma  2,  effettuano  i  controlli  anche  prima  della
comunicazione delle richieste al  Soggetto  Attuatore,  di  cui  alla
lettera b), e comunque nei termini ivi indicati;  in  riferimento  ai
nuclei  familiari  successivamente  identificati  quali   beneficiari
verificano il possesso dei requisiti nelle modalita' di cui  all'art.
71 del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  445  del  2000,
tenuto conto delle verifiche gia' effettuate dal Soggetto Attuatore; 
    e) stabiliscono ai sensi dell'art. 7, commi  1  e  4,  e  con  le
modalita' ivi indicate, la revoca dal beneficio in  caso  di  mancata
sottoscrizione   del   progetto   personalizzato   o   di   reiterati
comportamenti inconciliabili con gli obiettivi del progetto  medesimo
da parte dei componenti dei  Nuclei  Familiari  Beneficiari.  Possono
altresi' con proprio provvedimento stabilire la revoca del  beneficio
ai sensi dell'art. 4, comma 6. 
  2. I  comuni,  coordinandosi  a  livello  di  ambito  territoriale,
svolgono inoltre i seguenti compiti: 
    a)  predispongono  in  favore   dei   beneficiari   un   progetto
personalizzato, volto al superamento della condizione di poverta', al
reinserimento   lavorativo   e   all'inclusione   sociale,   con   le
caratteristiche di cui all'art. 6. L'adesione al progetto rappresenta
una condizione  necessaria  al  godimento  del  beneficio,  ai  sensi
dell'art. 7; 
    b) ai fini della predisposizione e attuazione dei progetti di cui
alla lettera a), attivano  un  sistema  coordinato  di  interventi  e
servizi sociali con le seguenti caratteristiche: 
      i. servizi di segretariato sociale per l'accesso; 
      ii.  servizio  sociale   professionale   per   la   valutazione
multidimensionale dei bisogni del nucleo  familiare  e  la  presa  in
carico; 
      iii.  equipe  multidisciplinare,  con  l'individuazione  di  un
responsabile del caso, opportunamente integrata con le competenze  di
cui alla lettera c), per l'attuazione del progetto con riferimento ai
singoli nuclei familiari; 
      iv. interventi e servizi per l'inclusione attiva, inclusi,  ove
opportuno, servizi comunali di  orientamento  al  lavoro,  assistenza
educativa domiciliare, sostegno al reddito complementare al beneficio
di cui all'art. 5, sostegno all'alloggio; 
    c) ai medesimi fini di cui alla  lettera  precedente,  promuovono
accordi di collaborazione in rete con le  amministrazioni  competenti
sul territorio in materia di  servizi  per  l'impiego,  tutela  della
salute e istruzione, nonche' con soggetti privati attivi  nell'ambito
degli  interventi  di  contrasto  alla  poverta',   con   particolare
riferimento agli enti non profit. 
  3. I comuni attivano flussi informativi, anche per  il  tramite  di
SGATE,  secondo  adeguate  modalita'  telematiche   predisposte   dal
Soggetto Attuatore entro trenta giorni dalla  data  di  pubblicazione
del presente decreto nel rispetto del provvedimento di  cui  all'art.
10 del decreto 10 gennaio 2013,  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
finanze, finalizzati all'attuazione del SIA e alla  sua  integrazione
con gli interventi di cui il comune e' titolare, ed in particolare: 
    a) inviano al Soggetto Attuatore, entro i termini di cui al comma
1, lettera b),  le  richieste  di  beneficio  dei  nuclei  familiari,
corredate della indicazione del  codice  fiscale  del  Richiedente  e
delle informazioni, non gia' incluse nella DSU,  necessarie  al  fine
della verifica dei requisiti di cui all'art. 4, comma 3; 
    b) ricevono dal Soggetto Attuatore l'esito delle verifiche  entro
dieci giorni lavorativi dall'avvenuta ricezione da parte del Soggetto
Attuatore  del  flusso  informativo  relativo   alle   richieste   di
beneficio; 
    c) inviano le informazioni sui progetti personalizzati  di  presa
in carico, di cui all'art. 6; 
    d) inviano le informazioni sulle politiche attivate nei confronti
dei soggetti di  cui  al  punto  precedente  ed  eventuali  ulteriori
informazioni, finalizzate al monitoraggio e alla valutazione del SIA,
nelle modalita' previste all'art. 6; 
    e)  ricevono  dal  Soggetto  Attuatore   eventuali   informazioni
disponibili nei propri  archivi  inerenti  i  trattamenti  di  natura
previdenziale, indennitaria e assistenziale in  corso  di  erogazione
nei confronti dei componenti i Nuclei Familiari Beneficiari; 
    f) inviano i nominativi dei titolari nei cui  riguardi  e'  stata
disposta l'esclusione o la revoca dal beneficio; 
    g) con riferimento ai comuni facenti parte del campione di Ambiti
territoriali di cui  all'art.  9,  comma  2,  inviano  i  questionari
somministrati ai Nuclei Familiari Beneficiari secondo le modalita' di
cui all'art. 9, comma 6, del decreto 10 gennaio 2013 del Ministro del
lavoro  e  delle  politiche  sociali  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze. 
  4.  Le  attivita'  di  cui  al  comma  3  sono  svolte  dai  comuni
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziare disponibili
a legislazione vigente  e  nell'ambito  degli  equilibri  di  finanza
pubblica programmati.