Art. 3
Attivita' istruttoria ed erogazione dei contributi
1. Qualora in esito all'istruttoria di ammissibilita', emergano
vizi che possano determinare l'inammissibilita' della domanda, ai
sensi del presente decreto e della normativa vigente, l'attivita'
formativa non potra' essere avviata fino al completamento della fase
procedimentale prevista dall'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990,
n. 241. Qualora l'attivita' formativa venga avviata prima della
chiusura della suddetta fase procedimentale, le giornate formative
svolte anticipatamente non saranno ritenute ammissibili ai fini del
contributo.
Resta fermo che, anche in caso di ammissibilita', non e'
riconosciuto in favore dell'impresa l'importo del preventivo di spesa
formulato, che verra' considerato quale massimale, ma, ai fini del
riconoscimento del contributo, si procedera' alla verifica dei costi
rendicontati e del mantenimento in capo all'impresa dei requisiti
previsti.
2. L'erogazione del contributo per le iniziative formative avverra'
al termine della realizzazione del progetto formativo, che dovra'
essere completato entro il termine perentorio del 31 maggio 2017.
Entro e non oltre la data del 20 giugno 2017 dovra' essere inviata
via telematica specifica rendicontazione dei costi sostenuti secondo
il preventivo presentato all'atto della domanda, risultanti da
fatture in originale o copia conforme, ovvero da fatture pro-forma,
indicate in apposito elenco; tali fatture dovranno essere
accompagnate da idonea documentazione contabile attestante la prova
certa del loro pagamento, ovvero da una garanzia fideiussoria «a
prima richiesta» che l'impresa istante stipula a favore dello Stato,
per il periodo di un anno, a garanzia del pagamento delle spese
rendicontate - e non ancora pagate - a fronte dell'iniziativa
formativa effettuata, IVA inclusa. Le modalita' di invio della
rendicontazione dei costi e della presentazione dei documenti saranno
pubblicate sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti nella sezione Autotrasporto merci - Documentazione -
Autotrasporto Contributi ed Incentivi. A tale documentazione dovra'
essere allegata una relazione di fine attivita' debitamente
sottoscritta dall'impresa, dal consorzio o dalla cooperativa, dalla
quale si evinca la corrispondenza con il piano formativo presentato e
con i costi preventivati ovvero i motivi della mancata
corrispondenza. La documentazione contabile dovra', a pena di
inammissibilita', essere certificata da un revisore legale
indipendente e iscritto nell'apposito Registro dei revisori legali di
cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive
modifiche, integrazioni e norme attuative; il relativo costo potra'
essere rendicontato tra i costi per i servizi di consulenza di cui
all'art. 2, comma 5, lettera d), punto 6 ma non concorrera' a
determinare le soglie previste dall'art. 2, comma 4 del presente
decreto.
Dovranno, inoltre, essere allegati i seguenti documenti:
a) elenco dei partecipanti con, in caso di dipendenti ed addetti,
indicazione del contratto di lavoro applicato. Nel caso delle
strutture societarie di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), andra'
allegato l'elenco completo delle aziende partecipanti al progetto
formativo, con relativo codice partita IVA e numero di iscrizione al
Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la
professione di autotrasportatore su strada (ovvero all'Albo degli
autotrasportatori di cose per conto di terzi per le imprese che
esercitano la professione di autotrasportatore esclusivamente con
veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 tonnellate),
e, per ciascuna di esse, il numero di singoli partecipanti e, in caso
di dipendenti ed addetti, il relativo contratto di lavoro applicato;
b) dettaglio dei costi per singole voci;
c) documentazione comprovante l'eventuale presenza di lavoratori
svantaggiati o disabili;
d) documentazione comprovante l'eventuale caratteristica di
piccola o media impresa;
e) registri di presenza firmati dai partecipanti e vidimati
dall'ente attuatore;
f) tracciati della formazione svolta in modalita' e-learning;
g) dichiarazione dell'ente di formazione, resa ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
attestante il possesso di competenze da parte dei docenti rispetto
alle materie oggetto del corso;
h) dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale l'impresa di
autotrasporto conferma che i dipendenti o i titolari dell'impresa di
autotrasporto hanno regolarmente partecipato al progetto formativo;
i) coordinate bancarie dell'impresa.
3. Qualora in sede di istruttoria della rendicontazione, l'importo
complessivo dei costi preventivati o anche uno solo dei parametri di
cui all'art. 2, comma 4 del presente decreto venga superato, il piano
dei costi verra' riparametrato d'ufficio sulla base dei limiti
massimi prefissati. Qualora, invece, dovesse risultare la mancanza di
uno o piu' documenti giustificativi delle attivita' o dei costi
sostenuti, i soggetti che hanno presentato la rendicontazione saranno
invitati, per una sola volta, ad integrare la documentazione entro il
termine perentorio di quindici giorni. Decorso tale termine di tempo,
l'istruttoria verra' conclusa sulla base della sola documentazione
valida disponibile.
4. La Commissione istituita ai sensi dell'art. 5, comma 2, del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 83 del 2009,
procede, entro il 31 luglio 2017, alla verifica dei requisiti di
ammissibilita' e comunica ai richiedenti, tramite posta elettronica
certificata, l'eventuale esclusione. Successivamente la Commissione,
valutati gli esiti dell'attivita' istruttoria sulle rendicontazioni
presentate, redige l'elenco delle imprese ammesse al contributo
medesimo e lo comunica alla Direzione generale per il trasporto
stradale e per l'intermodalita', per i conseguenti adempimenti.
5. L'importo erogato alle imprese beneficiarie dei contributi per
la formazione avverra', in ogni caso, nei limiti delle risorse
richiamate all'art. 1, comma 1. Nel caso in cui, al termine delle
attivita' istruttorie, l'entita' delle risorse finanziarie non fosse
sufficiente a soddisfare interamente le istanze giudicate ammissibili
per la formazione, al fine di garantire il predetto limite di spesa,
il contributo da erogarsi alle imprese richiedenti sara'
proporzionalmente ridotto.