Art. 3 Modificazioni all'art. 14 del decreto ministeriale del 18 aprile 2014. All'art. 14: al comma 1: dopo le parole «zona A» sono inserite le seguenti parole «e nella sottozona B2»; dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente comma: «2-bis. Nella sottozona B3 sono consentite le visite guidate subacquee solo previa espressa autorizzazione dell'Ente gestore e con le prescrizioni dettate dallo stesso al momento dell'autorizzazione.».