Art. 3 
 
  Modificazioni all'art. 14 del decreto ministeriale  del  18  aprile
2014. 
  All'art. 14: 
    al comma 1: dopo le parole «zona A»  sono  inserite  le  seguenti
parole «e nella sottozona B2»; 
    dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente comma: 
  «2-bis. Nella  sottozona  B3  sono  consentite  le  visite  guidate
subacquee solo previa espressa autorizzazione dell'Ente gestore e con
le    prescrizioni    dettate     dallo     stesso     al     momento
dell'autorizzazione.».