Art. 3
Svolgimento dei compiti
1. Con la periodicita' stabilita dal Presidente, la Cabina di regia
si riunisce:
a) per la verifica degli adempimenti previsti dall'art. 212,
comma 1, del codice, con particolare riferimento allo stato di
attuazione dello stesso nonche' per la predisposizione delle proposte
di modifica e correttive al fine di garantire l'efficacia degli
interventi normativi e regolatori nei settori degli appalti e delle
concessioni;
b) per la segnalazione all'ANAC prevista dall'art. 212, comma 2,
del codice.
2. In sede di prima applicazione, in una riunione da tenersi entro
il 31 marzo 2017 e, successivamente, ogni tre anni, la Cabina di
regia approva la relazione di controllo da inviare alla Commissione
europea, come previsto dall'art. 212, comma 3, del codice.
3. La Cabina di regia esamina, anche con l'ausilio degli esperti,
le informazioni e i dati previsti nelle seguenti disposizioni del
codice:
a) art. 41, comma 3, anche per le finalita' di cui all'art. 212,
comma 1, lettera d);
b) articoli 90, comma 2, 99, comma 5, 139, comma 4, e 210, comma
6, anche per le finalita' di cui all'art. 212, comma 1, lettere a) e
c).
4. Nell'ambito delle finalita' di cui all'art. 212, comma 4, del
codice, la Cabina di regia provvede:
a) alle comunicazioni con la Commissione europea previste dagli
articoli 9, comma 3, 16, comma 4, 52, comma 8, lettera c), punto 1),
e 138, comma 1, del codice;
b) agli aggiornamenti previsti dagli articoli 85, comma 8, e 88,
comma 1, del codice;
c) su richiesta degli Stati membri, agli ulteriori adempimenti di
cui agli articoli 82, comma 3, 85, comma 8, 86, comma 6, 87, comma 4,
97, comma 9, e 126, comma 4, del codice.
5. La Cabina di regia puo' svolgere audizioni e consultazioni di
soggetti pubblici o privati operanti nei settori degli appalti
pubblici e delle concessioni, al fine di acquisire i dati e le
informazioni necessarie.
6. La Cabina di regia puo' stipulare convenzioni e protocolli con
soggetti pubblici senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
dello Stato.