Art. 3 
 
 
              Modalita' di effettuazione dei pagamenti 
 
  1. Per fruire della riduzione  dei  termini  di  decadenza  di  cui
all'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo, i  soggetti
passivi, che esercitano le opzioni di cui  all'art.  1,  comma  3,  e
all'art. 2, comma 1, del decreto  legislativo  stesso,  effettuano  e
ricevono tutti i loro pagamenti mediante bonifico bancario o postale,
carta  di  debito  o  carta  di  credito,  ovvero  assegno  bancario,
circolare o postale recante la clausola di non trasferibilita'. 
  2. In deroga a quanto stabilito al comma 1, i soggetti passivi  ivi
citati possono effettuare e  ricevere  in  contanti  i  pagamenti  di
ammontare non superiore all'importo determinato all'art. 2, comma  1,
del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  del  24  gennaio   2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  21
del 27 gennaio 2014. 
  3. La riduzione dei termini di decadenza di cui all'art. 57,  primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633, e di cui all'art. 43, primo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, richiamati  dall'art.  3,
comma 1, lettera d), del decreto legislativo, si applica soltanto  in
relazione ai redditi d'impresa o di lavoro  autonomo  dichiarati  dai
soggetti passivi.