Art. 3 
 
 
Disposizioni  in  materia  di  raccolta  e  trasporto  del  materiale
        derivante dal crollo parziale o totale degli edifici 
 
  1. I materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici
pubblici e privati causati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016  e
dei giorni seguenti, quelli derivanti dalle attivita' di  demolizione
e  abbattimento  degli  edifici  pericolanti,  disposti  dai   Comuni
interessati dagli eventi sismici nonche' da altri soggetti competenti
o comunque svolti su incarico dei medesimi, sono classificati rifiuti
urbani con codice CER 20.03.99, limitatamente alle fasi di raccolta e
trasporto da effettuarsi verso i siti  di  deposito  temporaneo,  che
saranno  individuati  dalle  Amministrazioni  competenti,  in  deroga
all'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.  152  fatte
salve le situazioni in cui e' possibile effettuare, in condizioni  di
sicurezza, le raccolte selettive. Al fine di assicurare  il  deposito
temporaneo dei rifiuti comunque prodotti nella vigenza dello stato di
emergenza i siti individuati  dai  soggetti  pubblici  sono  all'uopo
autorizzati sino al termine di sei mesi. Presso i  siti  di  deposito
temporaneo e' autorizzato, qualora necessario, l'utilizzo di impianti
mobili per  le  operazioni  di  selezione  e  separazione  di  flussi
omogenei di rifiuti da avviare ad operazioni di recupero/smaltimento. 
  2. Alle iniziative di cui al  comma  1  si  provvede  nel  rigoroso
rispetto dei provvedimenti assunti ed eventualmente da  assumersi  da
parte dell'Autorita' giudiziaria. 
  3. Non costituiscono in ogni caso  rifiuto  i  resti  dei  beni  di
interesse architettonico, artistico e storico, dei beni ed effetti di
valore anche simbolico, i coppi, i mattoni, le ceramiche,  le  pietre
con valenza di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati.
Tali  materiali,  ove  possibile,   sono   selezionati   e   separati
all'origine, secondo le disposizioni delle  strutture  del  Ministero
dei beni e delle attivita' culturali territorialmente competenti, che
ne individuano anche il luogo di destinazione. 
  4. Il trasporto dei materiali di  cui  al  comma  1  ai  centri  di
raccolta comunali ed ai siti di deposito temporaneo e' operato a cura
delle aziende che gestiscono il servizio di  gestione  integrata  dei
rifiuti  urbani  presso  i  territori  interessati   o   dai   Comuni
territorialmente  competenti  o  dalle  Amministrazioni  pubbliche  a
diverso  titolo  coinvolti  direttamente,  o  attraverso  imprese  di
trasporto da essi  incaricati.  Tali  soggetti  sono  autorizzati  in
deroga agli articoli 212 (iscrizione Albo nazionale), 190 (registro),
193 (FIR) e 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152  e
successive  modifiche  e  integrazioni.  Le  predette  attivita'   di
trasporto,  sono  effettuate  senza   lo   svolgimento   di   analisi
preventive. Il  Centro  di  Coordinamento  (CdC)  Raee  e'  tenuto  a
prendere in consegna i Raee nelle condizioni in cui si  trovano,  con
oneri a proprio carico. 
  5. Non rientrano nei rifiuti di cui al comma 1 quelli costituiti da
lastre o materiale  da  coibentazione  contenenti  amianto  (eternit)
individuabili, che devono essere preventivamente rimossi  secondo  le
modalita' previste dal decreto ministeriale 6 settembre 1994. 
  6. Le ARPA e le AUSL territorialmente competenti, nell'ambito delle
rispettive competenze, assicurano la  vigilanza  nel  rispetto  delle
iniziative intraprese nel presente articolo. 
  7. Le  Regioni  interessate  dagli  eventi  di  cui  alla  presente
ordinanza,  sono  individuate,  per  gli   ambiti   territoriali   di
rispettiva competenza, quali Soggetti responsabili  per  l'attuazione
delle misure di cui  al  presente  articolo,  anche  avvalendosi  dei
comuni.