Art. 3 
 
                       Regime degli interessi 
 
  1. Nelle operazioni indicate dall'art. 2, comma 1, ivi  compresi  i
finanziamenti a valere su carte di credito,  gli  interessi  debitori
maturati non possono produrre interessi, salvo quelli di mora. 
  2. Agli interessi moratori si applicano le disposizioni del  codice
civile. 
  3. Nei rapporti di conto  corrente  o  di  conto  di  pagamento  e'
assicurata la stessa periodicita', comunque non inferiore a un  anno,
nel conteggio degli interessi creditori  e  debitori.  Gli  interessi
sono conteggiati il 31 dicembre  di  ciascun  anno  e,  comunque,  al
termine del rapporto per cui sono dovuti; per i  contratti  stipulati
nel corso dell'anno, il conteggio e' effettuato il 31 dicembre.