Art. 3 Modalita' di trasmissione telematica 1. Le specifiche tecniche e le modalita' operative relative alla trasmissione telematica dei dati di cui agli artt. 1 e 2 del presente decreto sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorita' garante per la protezione dei dati personali, in conformita' con le modalita' previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 luglio 2015. 2. Le modalita' tecniche di utilizzo dei dati di cui agli artt. 1 e 2 del presente decreto ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita l'Autorita' garante per la protezione dei dati personali. 3. Per le finalita' di cui al presente decreto, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1: a. il Ministero della salute rende disponibili al Sistema Tessera Sanitaria gli elenchi dei soggetti di cui all'art. 1, lettere a) e f), del presente decreto; b. le federazioni o i consigli nazionali degli ordini e dei collegi professionali rendono disponibili al Sistema Tessera Sanitaria gli elenchi dei soggetti di cui all'art. 1, lettere b), c), d) ed e) e all'art. 2 del presente decreto.