Art. 3 
 
                Modalita' di trasmissione telematica 
 
  1. Le specifiche tecniche e le modalita'  operative  relative  alla
trasmissione telematica dei dati di cui agli artt. 1 e 2 del presente
decreto sono stabilite con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, sentita l'Autorita' garante per la protezione dei dati
personali, in conformita' con le modalita' previste dal  decreto  del
Ministero dell'economia e delle finanze del 31 luglio 2015. 
  2. Le modalita' tecniche di utilizzo dei dati di cui agli artt. 1 e
2 del presente decreto ai fini della elaborazione della dichiarazione
dei  redditi  precompilata  sono  stabilite  con  provvedimento   del
direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita l'Autorita' garante per
la protezione dei dati personali. 
  3. Per le finalita' di cui al presente  decreto,  entro  30  giorni
dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1: 
    a. il Ministero della salute rende disponibili al Sistema Tessera
Sanitaria gli elenchi dei soggetti di cui all'art. 1,  lettere  a)  e
f), del presente decreto; 
    b. le federazioni o i  consigli  nazionali  degli  ordini  e  dei
collegi  professionali  rendono  disponibili   al   Sistema   Tessera
Sanitaria gli elenchi dei soggetti di cui all'art. 1, lettere b), c),
d) ed e) e all'art. 2 del presente decreto.