Art. 3 Soggetto attuatore per il monitoraggio delle attivita' per la realizzazione delle strutture abitative di emergenza e delle strutture temporanee ad usi pubblici e per la realizzazione degli interventi connessi di competenza statale 1. Il Capo del dipartimento della protezione civile assicura il monitoraggio ed il coordinamento delle attivita' di cui agli articoli 1 e 2 della presente ordinanza, anche ai fini dell'attivazione delle procedure di vigilanza collaborativa da parte dell'Autorita' nazionale anticorruzione previste dalla lettera h) del comma 3 dell'art. 213 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, il dott. Marco Guardabassi, dirigente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e' individuato quale soggetto attuatore, nel quadro del piu' generale coordinamento e del modello operativo di cui agli articoli 1 e 2 dell'ordinanza n. 388/2016, e provvede: a) al monitoraggio dell'attuazione delle attivita' di cui all'art. 1 della presente ordinanza e di quelle volte alla realizzazione delle strutture di cui alla successiva lettera b); b) al coordinamento dei fabbisogni per le strutture ad usi pubblici definiti all'art. 2 della presente ordinanza con i possibili soggetti attuatori e con riferimento a idonee soluzioni tecniche di natura temporanea o transitoria, in raccordo con i comuni e le regioni, anche in relazione agli interventi da realizzare, in tutto o in parte, mediante donazioni; c) al coordinamento e raccordo con le strutture territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini dell'esecuzione diretta di eventuali interventi pubblici di competenza statale; d) all'elaborazione di proposte e piani operativi per lo svolgimento delle attivita' di gestione e manutenzione delle strutture di cui alla presente ordinanza, da porre in essere a cura dei soggetti competenti; e) ad assicurare il raccordo delle attivita' di cui al presente articolo con quelle disciplinate dall'art. 6. 3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assicura al soggetto attuatore di cui al comma 2 il supporto tecnico necessario per lo svolgimento delle attivita' di cui al presente articolo mediante le proprie articolazioni organizzative territoriali. A tal fine, viene costituito, presso la Dicomac, un apposito gruppo di supporto composto da qualificato personale tecnico e amministrativo individuato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nell'ambito delle proprie strutture centrali e territoriali, nel limite massimo di 15 unita', anche in deroga alle vigenti disposizioni organizzative interne al dicastero. 4. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al presente articolo trova applicazione quanto previsto dall'art. 5 dell'ordinanza n. 392/2016 e dalle disposizioni conseguenti e successive. 5. Per lo svolgimento delle attivita' di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente ordinanza, i soggetti ivi previsti, per gli aspetti di rispettiva competenza, possono procedere, nella misura eventualmente strettamente necessaria e con i limiti gia' previsti, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 5 e 6 dell'ordinanza n. 388/2016, dall'art. 3 dell'ordinanza n. 389/2016, dall'art. 1, dell'ordinanza n. 391/2016, dall'art. 6 dell'ordinanza n. 392/2016, dall'art. 5 della presente ordinanza, oltre che in deroga alle seguenti ulteriori norme: decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, titoli II e III, titolo IV, articoli 58, 65, 89, 93, 94, 117 e 124, nonche' relativi strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti, regolamenti edilizi comunali e norme regionali corrispondenti; legge Regione Umbria del 21 gennaio 2015, n. 1 articoli 89, 90, 212 comma 1, lett. d), nonche' la disciplina dei titoli abilitativi; legge Regione Marche 5 agosto 1992, n. 34; decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 152; legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 13 e titolo III, nonche' corrispondenti norme regionali legislative, regolamentari e piani attuativi; regio decreto 30 novembre 1923 n. 3267, articoli 7, 17 e corrispondenti norme regionali legislative e regolamentari; legge 21 novembre 2000, n. 353, art. 10, comma 1; regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, art. 96, lett. f); decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 16, 17, 22, nonche' corrispondenti normative regionali e comunali; decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495, articoli 26, 27, 28 e 46, nonche' corrispondenti normative regionali e comunali; legge Regione Abruzzo 12 aprile 1983, n. 18. 6. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, ultimo periodo della presente ordinanza, ai fini dell'utilizzo delle aree necessarie per l'attuazione di quanto previsto dagli articoli 1, 2, 3 e 6 della presente ordinanza, si procede, nei limiti indicati dalle disposizioni di cui al comma 5, in deroga alle vigenti disposizioni. A tal fine le regioni definiscono, d'intesa con i comuni interessati, le necessarie procedure volte a consentire a questi ultimi di provvedere all'acquisizione delle aree idonee al patrimonio pubblico, ovvero alla relativa locazione, nel rispetto del principio di economicita' e dell'esigenza di limitare le modifiche all'uso dei suoli nei territori interessati.