Art. 3 Realizzazione dei moduli abitativi provvisori rurali di emergenza per i conduttori di allevamenti zootecnici 1. Nell'ambito delle iniziative necessarie a consentire la continuita' delle attivita' economiche e produttive preesistenti, la regione Umbria e' individuata quale soggetto attuatore per la realizzazione di moduli abitativi provvisori rurali da destinare ai conduttori di allevamenti zootecnici , la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorita' in conseguenza degli eventi sismici di cui alla presente ordinanza e sia stata dichiarata inagibile con esito di tipo b), c), e) od f) ovvero sia situata in zona rossa. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, le Regioni di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 388/2016, d'intesa con i Sindaci dei comuni interessati, provvedono, per gli ambiti territoriali di rispettiva competenza, alla ricognizione e quantificazione dei fabbisogni. 3. All'esito della definizione delle attivita' di cui al comma 2, la regione Umbria impartisce le indicazioni tecniche ed operative per la realizzazione, da parte delle altre Regioni, previo esperimento delle necessarie verifiche di idoneita', delle opere di urbanizzazione necessarie al posizionamento dei moduli abitativi provvisori rurali di cui al presente articolo, nonche' degli allacci, all'interno delle sedi delle aziende di cui al comma 1, fatte salve motivate eccezioni di natura tecnica che impongono l'utilizzo di altre aree all'uopo individuate. 4. Per l'esecuzione degli interventi di cui al comma 3, le Regioni provvedono, ove necessario, con i poteri di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 388/2016. 5. La regione Umbria, al fine di assicurare la necessaria tempestivita' d'azione per la fornitura dei moduli abitativi di cui al presente articolo mediante locazione, e degli arredi interni, provvede quale Centrale unica di committenza, con i poteri di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 394/2016, nonche', nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, anche in deroga ai seguenti ulteriori articoli del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nei termini indicati: art. 23, comma 15, allo scopo di semplificare l'articolazione progettuale dei servizi e velocizzare la procedura; art. 79, allo scopo di velocizzare la procedura stabilendo termini anche inferiori ai termini minimi ivi richiamati; art. 83, allo scopo di velocizzare la procedura attestando mediante autocertificazione il possesso dei requisiti di capacita' economica e finanziaria, da controllarsi successivamente, nonche' per definire modalita' di soccorso istruttorio piu' rispondenti all'urgenza; art. 97 allo scopo di ridurre ulteriormente i termini per la valutazione delle eventuali offerte anomale, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 6 del medesimo articolo. 6. Gli oneri correlati alla ordinaria gestione dei moduli abitativi provvisori di cui al presente articolo sono a carico dei soggetti assegnatari dei medesimi. 7. I moduli abitativi provvisori rurali di cui al presente articolo sono concessi sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione. 8. La consegna ai soggetti richiedenti dei moduli abitativi provvisori di cui al presente articolo comporta la decadenza dai benefici di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 388/2016.