Art. 3 
 
                 Condizioni di accesso al contributo 
 
  1. Il contributo e' concesso a condizione che: 
    a) che gli autocaravan siano  stati  acquistati  nel  periodo  1°
gennaio - 31 dicembre 2016 e immatricolati  non  oltre  il  31  marzo
2017; 
    b) nell'atto di acquisto e' chiaramente  indicato  il  contributo
statale, di cui all'art. 2; 
    c) il veicolo acquistato  non  e'  stato  gia'  immatricolato  in
precedenza, neanche temporaneamente, sia in Italia che all'estero; 
    d)) contestualmente all'acquisto del veicolo  nuovo  deve  essere
consegnato al venditore un autocaravan che risulti gia' immatricolato
in Italia alla data del 31 dicembre 2015 e che  sia  appartenente  ad
una delle seguenti classi di emissioni: «euro 0», «euro  1»  o  «euro
2»; 
    e)  il  veicolo  consegnato  per  la  rottamazione  deve   essere
intestato, da almeno un  anno  dalla  data  di  immatricolazione  del
veicolo nuovo, allo stesso soggetto intestatario di quest'ultimo o ad
uno dei familiari conviventi alla stessa data,  ovvero,  in  caso  di
locazione finanziaria del veicolo nuovo, deve  essere  intestato,  da
almeno un anno, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno
dei predetti familiari; 
    f) nell'atto di acquisto deve essere espressamente dichiarato che
il veicolo consegnato e' destinato alla rottamazione. 
  2. Il contributo e' anticipato dal venditore  mediante  sconto  sul
prezzo di vendita del veicolo nuovo,  come  risultante  dall'atto  di
vendita, al lordo delle imposte.