Art. 3 
 
 
       Monitoraggio, aggiornamenti e ulteriori semplificazioni 
 
  1. Il Governo, le regioni ordinarie  e  i  comuni  si  impegnano  a
realizzare attivita' di monitoraggio sull'attuazione del  regolamento
edilizio tipo con cadenza almeno annuale.  Per  la  realizzazione  di
tali attivita' e' istituito un apposito gruppo di lavoro composto dal
Governo le regioni e l'ANCI. 
  2. Sulla  base  degli  esiti  dell'attivita'  di  monitoraggio,  si
procede, ove  necessario  all'aggiornamento,  previo  accordo  tra  i
soggetti di cui al comma 1 in Conferenza unificata, dello  schema  di
regolamento edilizio tipo e delle definizioni uniformi. 
  3. Il Governo,  le  regioni  ordinarie  e  i  comuni  si  impegnano
altresi'   all'aggiomamento   della   raccolta   delle   disposizioni
sovraordinate in materia edilizia. L'aggiornamento  e'  effettuato  a
cura di ciascuna amministrazione centrale, per la  parte  di  propria
competenza e di ciascuna regione ordinaria per le rispettive parti ed
e' pubblicato sul sito web della regione e sul sito della  Presidenza
del Consiglio dei ministri e del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti. 
  4. Il Governo, le  regioni  ordinarie  e  i  comuni,  si  impegnano
altresi' a proseguire in modo  condiviso  attivita'  sistematiche  di
semplificazione delle norme statali  e  delle  procedure  in  materia
edilizia, alla luce degli  obiettivi  stabiliti  nell'Agenda  per  la
semplificazione, al fine di assicurare, anche  attraverso  accordi  o
linee guida, uniformita' all'interpretazione e  all'attuazione  delle
norme vigenti in materia edilizia. 
    Roma, 20 ottobre 2016 
 
                                                 Il Presidente: Costa 
Il segretario: Naddeo