Art. 3 Avvio dei lavori 1. Contestualmente al deposito della comunicazione di cui all'art. 2 i soggetti legittimati possono avviare i lavori di riparazione con rafforzamento locale dell'edificio. 2. I lavori oggetto dell'immediata riparazione devono comunque essere eseguiti nel rispetto delle disposizioni della presente ordinanza, nonche' dei contenuti generali della vigente pianificazione territoriale e urbanistica, ivi inclusa quella paesaggistica. 3. I soggetti interessati dovranno allegare o autocertificare quanto necessario ad assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni di settore con particolare riferimento a quelle in materia edilizia, di sicurezza e sismica. 4. Per tutto quanto non diversamente disciplinato dalla presente ordinanza e dal decreto-legge, resta fermo il potere di vigilanza sull'attivita' urbanistico-edilizia e sulla realizzazione delle opere in zona sismica attribuito ai comuni ed alle strutture competenti in materia sismica dagli articoli 27 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle vigenti leggi regionali.