Art. 3 
 
                          Avvio dei lavori 
 
  1. Contestualmente al deposito della comunicazione di cui  all'art.
2 i soggetti legittimati possono avviare i lavori di riparazione  con
rafforzamento locale dell'edificio. 
  2. I lavori  oggetto  dell'immediata  riparazione  devono  comunque
essere  eseguiti  nel  rispetto  delle  disposizioni  della  presente
ordinanza,   nonche'   dei   contenuti   generali    della    vigente
pianificazione  territoriale  e  urbanistica,  ivi   inclusa   quella
paesaggistica. 
  3. I  soggetti  interessati  dovranno  allegare  o  autocertificare
quanto  necessario  ad   assicurare   il   rispetto   delle   vigenti
disposizioni di settore  con  particolare  riferimento  a  quelle  in
materia edilizia, di sicurezza e sismica. 
  4. Per tutto quanto non diversamente  disciplinato  dalla  presente
ordinanza e dal decreto-legge, resta fermo  il  potere  di  vigilanza
sull'attivita' urbanistico-edilizia e sulla realizzazione delle opere
in zona sismica attribuito ai comuni ed alle strutture competenti  in
materia sismica dagli articoli 27 e 94  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 6  giugno  2001,  n.  380,  e  dalle  vigenti  leggi
regionali.