Art. 3 
 
 
                   Potenziamento alla riscossione 
 
  1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'Agenzia  delle  entrate  puo'
utilizzare le banche dati e le informazioni alle quali e' autorizzata
ad accedere sulla base di specifiche disposizioni di legge, anche  ai
fini  dell'esercizio  delle  funzioni   relative   alla   riscossione
nazionale di cui  all'articolo  3,  comma  1,  del  decreto-legge  30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2
dicembre 2005, n. 248. 
  2. All'articolo 72-ter del decreto del Presidente della  Repubblica
29 settembre 1973, n. 602,  dopo  il  comma  2-bis,  e'  inserito  il
seguente: 
  «2-ter. Ai medesimi fini previsti dai commi  precedenti,  l'Agenzia
delle entrate (( acquisisce )) le informazioni relative  ai  rapporti
di lavoro o di impiego, accedendo direttamente,  in  via  telematica,
alle specifiche banche dati dell'Istituto nazionale della  previdenza
sociale». 
  3. L'Agenzia delle entrate-Riscossione e' autorizzata ad accedere e
utilizzare i dati di cui al presente articolo per i propri compiti di
istituto. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo del comma 1 dell'art. 3 del decreto-legge n.
          203 del 2005 e' riportato nelle note all'art. 1. 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  72-ter  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica n.  602  del  1973,
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 72-ter. (Limiti di pignorabilita'). - 1. Le somme
          dovute a  titolo  di  stipendio,  di  salario  o  di  altre
          indennita' relative al rapporto di  lavoro  o  di  impiego,
          comprese quelle dovute a causa  di  licenziamento,  possono
          essere pignorate dall'agente della  riscossione  in  misura
          pari ad un decimo per importi fino a 2.500 euro e in misura
          pari ad un settimo per importi superiori a 2.500 euro e non
          superiori a 5.000 euro. 
              2. Resta ferma  la  misura  di  cui  all'articolo  545,
          quarto comma, del codice di procedura civile, se  le  somme
          dovute a  titolo  di  stipendio,  di  salario  o  di  altre
          indennita' relative al rapporto di  lavoro  o  di  impiego,
          comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i
          cinquemila euro. 
              2-bis. Nel caso di accredito  delle  somme  di  cui  ai
          commi 1 e 2 sul conto corrente intestato al  debitore,  gli
          obblighi del terzo pignorato non  si  estendono  all'ultimo
          emolumento accreditato allo stesso titolo. (345) 
              2-ter. Ai medesimi fini previsti dai commi  precedenti,
          l'Agenzia delle entrate acquisisce le informazioni relative
          ai rapporti di lavoro o di impiego, accedendo direttamente,
          in   via   telematica,   alle   specifiche   banche    dati
          dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.».