Art. 3 Presentazione delle richieste da parte dei comuni 1. Le richieste di personale di cui all'art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 205 del 2016, con l'indicazione dei profili professionali necessari, sono presentate dai comuni di cui all'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, ed all'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 205 del 2016 presso gli uffici regionali individuati dai presidenti delle regioni, in qualita' di vice commissari. 2. Le richieste dei comuni pervenute presso la struttura centrale del Commissario straordinario, anche anteriormente all'entrata in vigore della presente ordinanza, sono trasmesse per le relativa istruttoria agli uffici regionali di cui al comma 1. 3. Scaduto il termine di cui all'art. 4, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge n. 205 del 2016, i presidenti delle regioni, in qualita' di vice commissari, stabiliscono il numero delle unita' di personale che ciascun comune e' autorizzato ad assumere, con l'individuazione dei relativi profili professionali, dandone comunicazione al Commissario straordinario ai fini della verifica del rispetto dei limiti percentuali individuati nel precedente art. 2.