Art. 3 
 
          Presentazione delle richieste da parte dei comuni 
 
  1. Le richieste di personale  di  cui  all'art.  4,  comma  2,  del
decreto-legge  n.  205  del  2016,  con  l'indicazione  dei   profili
professionali necessari, sono presentate dai comuni di cui all'art. 1
del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, ed all'art.  1,  comma  1,
del decreto-legge  n.  205  del  2016  presso  gli  uffici  regionali
individuati  dai  presidenti  delle  regioni,  in  qualita'  di  vice
commissari. 
  2. Le richieste dei comuni pervenute presso la  struttura  centrale
del Commissario straordinario,  anche  anteriormente  all'entrata  in
vigore della presente  ordinanza,  sono  trasmesse  per  le  relativa
istruttoria agli uffici regionali di cui al comma 1. 
  3. Scaduto il termine di cui all'art. 4, comma 2,  ultimo  periodo,
del decreto-legge n. 205 del 2016, i  presidenti  delle  regioni,  in
qualita' di vice commissari, stabiliscono il numero delle  unita'  di
personale  che  ciascun  comune  e'  autorizzato  ad  assumere,   con
l'individuazione  dei   relativi   profili   professionali,   dandone
comunicazione al Commissario straordinario ai fini della verifica del
rispetto dei limiti percentuali individuati nel precedente art. 2.