Art. 3 
 
                Modalita' di trasmissione telematica 
 
  1. Le modalita'  tecniche  per  la  trasmissione  telematica  delle
comunicazioni di cui agli articoli 1 e 2 del  presente  decreto  sono
stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 1° dicembre 2016 
 
                                                  Il Ministro: Padoan