Art. 3 Modalita' di trasmissione telematica 1. Le modalita' tecniche per la trasmissione telematica delle comunicazioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1° dicembre 2016 Il Ministro: Padoan