Art. 3 Informazioni di cui al Capo 5 del Regolamento (UE) n. 525/2013 1. Ai fini della raccolta delle informazioni e delle proiezioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 525/2013, rispettivamente, in materia e di politiche e misure, e riguardanti emissioni di origine antropica dalle fonti e l'assorbimento tramite pozzi dei gas a effetto serra, i Ministeri interessati, anche avvalendosi dei loro enti controllati, comunicano all'ISPRA tramite PEC, ogni due anni, i dati di cui all'allegato II di propria competenza. 2. Il dettaglio e il formato dei dati di cui all'allegato II, sono definiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e dall'ISPRA, con i Ministeri interessati. 3. La prima comunicazione di cui al comma 1 e' effettuata entro un mese dall'entrata in vigore del presente decreto e successivamente ogni due anni entro il 30 novembre.